In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i c.d. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

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Tribunale|Napoli|Sezione 2|Civile|Sentenza|16 febbraio 2020| n. 4102

Data udienza 15 giugno 2020

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (…) vertente

TRA

(…), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in (…) (c/o lo studio dell’avv. (…) unitamente all’avv. (…) dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all’atto di citazione

ATTRICE

E

(…), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in (…) presso l’avv. (…) dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta

CONVENUTA

Oggetto: Nullità di contratto di locazione finanziaria, ed altro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è solo parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.

Con contratto recante il timbro postale del 23/11/2006 (…) concede in locazione finanziaria a (…) un locale ad uso commerciale sito in (…) piano terra, per una durata di mesi 180 ed un corrispettivo complessivo di Euro 219073,10, con possibilità al termine di riscattare l’immobile pagando Euro 32200; con atto del 10/4/2007 nella posizione di utilizzatore subentra (…) e con atto del 7/10/2008 subentra (…) successivamente, nella posizione di concedente subentra (…) S.p.A. (…) ha convenuto nel presente giudizio (…) chiedendo:

– ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di leasing (…) (già sottoscritto dalla (…) (subentrante alla (…)) a sua volta subentrante alla Società (…) e dalla (…) (già (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella parte in cui determina gli interessi corrispettivi e/o di mora in violazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. della L. 108/96 oltre che dell’art. 644 c.p. e/o dove prevedono che gli interessi di mora siano il risultato della sommatoria tra l’interesse corrispettivo del piano di ammortamento e l’interesse che scaturisce dalla maggiorazione dei detti interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non siano applicati sul mero capitale, con conseguente, violazione degli artt. 1815 comma 2 c.c., della L. R. 108/96 oltre che dell’art. 644 c.p.;

– ACCERTARE E DICHIARARE che (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore, abbia proceduto sul rapporto di cui in premessa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815 comma 2 c.c. e L. 108/96 e art. 644 c.p. e, per l’effetto, dichiarare gratuito il contratto di leasing (…) (già (…)) sottoscritto dalla (…) (subentrante alla (…)), a sua volta subentrante alla Società (…) e dalla (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore. Conseguentemente, condannare la (…) alla restituzione, in favore della attrice, delle somme da questo pagate a titolo di tasso di interesse, pari ad Euro 61.493,30 (Euro Sessantunomilaquattrocentonovantatre/30), oltre interèssi successivi alla presente domanda, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, che dovesse risultare di giustizia – quale corrispettivo dei prestiti, a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze esce, quantificate anche a mezzo di CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, anche mediante compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla banca ed anche ai sènsi e per gli effetti dei cui all’art. 1241 e ss. c.c. (eccezione di compensazione) e, comunque, con rideterminazione dell’ammontare delle rate di ammortamento del contratto.

In via subordinata:

1) dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di leasing (…) sottoscritto dalla (…) (subentrante alla (…)), a sua volta subentrante alla Società (…) e dalla (…) già (…), in persona del legale rappresentante pro-tempore, perché posta in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell’art. 1322 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute ed a scadere, al tasso legale, anche a mezzo di CTU contabile, e, per l’effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a parte attrice la somma di Euro 25.208,57 (Euro Venticinquemiladuecentootto/57) ovvero le somme che saranno determinate in corso di giudizio – quale corrispettivo dei prestiti, a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze ecc., con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, anche attraverso compensazione con quanto dovesse risultare ancora dovuto;

– con riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora, delibare comunque che, in caso da ritardato pagamento, il tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già sulla rata comprensiva anche degli interessi corrispettivi e, di ogni altra remunerazione prevista, con ricalcolo delle somme effettivamente dovute dalla parte attrice e rideterminazione del piano di ammortamento, con quote capitali costanti;

In ogni caso:

– condannare la (…), già (…), in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, anche per violazione di buona fede, correttezza, trasparenza bancaria e danno all’immagine, da liquidarsi nella misura di Euro 30.746,65 (Euro Trentamilasettecentoquarantasei/65) od in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

– condannare la convenuta, in persona, del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori, patrimoniali e non, anche per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi nella misura Euro 30,746,65 (Euro Trentamilasettecentoquarantasei/65) od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si richiede sin da ora che qualora venisse confermata da CTU l’applicazione di tassi di usura da parte dell’istituto bancario per l’intero contratto od anche solo in parte, che il Giudice ai sensi dell’art. 331 n. 4 c.p.p. rediga e trasmetta senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge e con condanna della convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Si è costituita (…) chiedendo:

“1) Preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della (…) per non essere titolare di tutti o parte dei rapporti giuridici dedotti in giudizio e posti a fondamento delle domande giudiziali azionate nel procedimento de quo;

2) Nel merito, rigettarsi le domande attoree siccome prescritte, infondate in fatto e in diritto oltreché non provate, sia in ordine all’an che al quantum debeatur;

3) Nella denegata ipotesi di soccombenza, qualora dall’esito dell’istruttoria emergessero delle ragioni di credito di parte attrice nei confronti della Banca, ai sensi degli art. 1241 e seguenti c.c. e 1843 c.c., si chiede la compensazione, per il medesimo importo, con gli eventuali canoni insoluti ovvero con le rate a scadere ancora non onorate nella loro attuale misura ovvero nella misura in cui l’On.le Tribunale adito dovesse rideterminarle.

4) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.”.

Nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio dal dr. (…) ora causa va decisa.

Preliminarmente, si dà atto che la società attrice ha documentato la propria titolarità attiva del rapporto, avendo prodotto gli atti di cessione della posizione contrattuale sottoscritti dalla concedente, dall’utilizzatore e dall’utilizzatore subentrata.

Secondo parte attrice, il tasso d’interesse pattuito in contratto sarebbe usurario, sotto diversi aspetti: del tasso annuo effettivo globale (taeg) di estinzione anticipata, del tasso nominale di mora, del tasso effettivo di mora, del tasso complessivo di finanziamento, del tasso di inadempimento contrattuale. Il CTU, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha accertato che: il TEG contrattuale con esclusione della penale di estinzione anticipata era inferiore alla soglia dell’usura vigente quando venne stipulato il contratto; il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia vigente; il TEG inclusivo della penale di estinzione anticipata era superiore al tasso soglia sino alla settima rata di pagamento del corrispettivo.

Come affermato da Cass. 26286/2019: “Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso sogli”.

Poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d’interessi concretamente applicato – senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria – al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, “il tasso soglia dimora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto)”.

Rispondendo alle osservazioni del CT di parte convenuta, il CTU ha affermato che “laddove il tasso soglia di mora fosse determinato tenendo conto della maggiorazione del 2,1%, il contratto recherebbe un interesse di mora entro la soglia di usura”; e poiché, come si è visto, tale è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi che il tasso di mora pattuito nel contratto per cui è causa, non fosse usurario. Va precisato che la clausola di salvaguardia contenuta nel secondo comma dell’art. 10 del contratto sugli interessi convenzionali di mora, secondo cui nel caso in cui il criterio di calcolo enunciato al primo comma porti a superare il tasso soglia, allora il tasso moratorio deve intendersi ridotto al tasso soglia stesso, non impedirebbe eventualmente l’usurarietà del tasso moratorio – bastando aggiungere il costo delle spese di gestione insoluti, perché il tasso effettivo di mora superasse la soglia.

Va però anche aggiunto che, come affermato da Cass. 27442/2018: “nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”; e poiché il contratto ha ormai quasi completamente esaurito i propri effetti, e sono stati sinora pagati interessi moratori per l’assai trascurabile importo di Euro 4,02, si vede che quand’anche gli interessi moratori pattuiti nel contratto per cui è causa venissero dichiarati usurari, l’effetto di una tale pronuncia sarebbe praticamente nullo.

Appare errato includere la penale di estinzione anticipata nel calcolare il Teg del rapporto, trattandosi di un costo non legato all’erogazione del credito (di cui tenere conto nel determinare il tasso d’interesse usurario ai sensi dell’art. 644.5 c.p.), essendo invece funzionale ad indennizzare il mutuante (in questo caso, la concedente in leasing) dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero dei canoni di locazione finanziaria), ossia del mancato guadagno, legato all’esercizio di una facoltà discrezionale da parte del mutuatario (ovvero dell’utilizzatore), quella di risolvere anticipatamente il rapporto; ed anche nel caso in cui la si volesse includere nel Teg, dovrebbe ammettersi che il contratto contenga tante diverse pattuizioni, quante sono le possibili ipotesi di risoluzione anticipata, oltre a quella di durata normale del rapporto: pertanto, sarebbero nulle solo le pattuizioni relative ai casi di estinzione anticipata in cui la relativa penale spinga il Teg oltre il tasso soglia: e se il contratto non venisse risolto anticipatamente in uno di questi casi (il che nel caso in esame non è accaduto), un problema di usura non si porrebbe.

Quanto al tasso d’inadempimento contrattuale, che secondo parte attrice andrebbe calcolato sommando gli interessi di mora e le spese di sollecito, traducendo poi tale costo “in termini percentuali su base annua per il tempo di utilizzo”, non si tratta di un valore da prendere in considerazione: l’unico modo per calcolare il tasso di mora è quello su base annua utilizzato dal CTU, con metodo sul quale parte attrice nulla ha osservato in sede di operazioni peritali.

Come si vede, sotto nessuno dei profili dedotti in citazione, può ritenersi che nel contratto di locazione finanziaria per cui è causa siano stati pattuiti interessi usurari.

Sempre secondo parte attrice, il contratto per cui è causa prevederebbe che in caso di ritardo nel pagamento f utilizzatore sia tenuto a corrispondere gli interessi moratori sugli interessi corrispettivi pagati in ritardo, con una sommatoria che determinerebbe un effetto anatocistico, nonché un ulteriore effetto usurario.

Tuttavia, come si legge in Cass. 17447/2019: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori.

Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”; quindi, nessuna sommatoria, nessun anatocismo, e nessuna possibile usurarietà di un tasso derivante dall’applicazione degli interessi moratori sui corrispettivi.

Prosegue la citazione, prospettando che il tasso d’interesse pattuito nel contratto sia indeterminato ed indeterminabile e per anatocismo, per tre ordini di motivi: il tasso d’interesse non è fisso ma ancorato ad un parametro variabile, l’Euribor; il tasso Euribor equivale ad un uso su piazza, ed è vietato determinare il tasso d’interesse rinviando agli usi su piazza; il contratto per cui è causa prevede un piano d’ammortamento alla francese, con rate di rimborso che includono una quota inizialmente maggiore di interessi e minore di capitale, via via decrescente la prima e crescente la seconda, il che comporta un tasso d’interesse effettivo superiore a quello pattuito in contratto, ossia un tasso d’interesse indeterminato ed un effetto anatocistico.

Come affermato da Cass. 22179/2015: “In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i c.d. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”;

il contratto per cui è causa non si riferisce affatto agli usi su piazza, bensì prevede una indicizzazione 53 Euribor a tre mesi 3,367 variazione minima apprezzabile 0,10: quindi, anche se non determinato in un valore fisso, il tasso d’interesse contrattuale era determinabile in base ad un parametro di riferimento notoriamente certo ed obiettivo, l’Euribor a 3 mesi.

Diverso il discorso per il piano d’ammortamento alla francese, allegato al contratto: come accertato dal CTU, confermando sul punto quanto dedotto dalla parte attrice, il piano d’ammortamento del finanziamento concesso all’utilizzatrice, e quindi l’importo del canone di locazione finanziaria, è stato determinato da (…) applicando il regime finanziario composto degli interessi, non pattuito tra le parti.

Ciò significa che il piano d’ammortamento va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto; a ciò ha provveduto il CTU nella sua terza ipotesi di ricalcolo, accertando che: sino alla data della relazione peritale (25/11/2019) l’utilizzatrice ha complessivamente versato Euro 7641,16 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto (la convenuta va condannata a restituire all’attrice tale somma, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito al soddisfo, dovendosi ritenere in malafede la concedente che applica condizioni economiche a carico dell’utilizzatrice, non espressamente pattuite);

il canone della locazione finanziaria sempre dal 25/11/2019 ammonterà ad Euro 1022,29; il prezzo di riscatto sarà di Euro 24903,15. La conseguenza della difformità del piano d’ammortamento applicato rispetto alle pattuizioni contrattuali non può che essere questa: rideterminare un piano d’ammortamento conforme alle pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti. Non può essere considerato indeterminato il tasso d’interesse da applicare (con conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 Tub), in quanto le pattuizioni contrattuali (che non prevedono l’interesse composto) prevalgono sul piano d’ammortamento.

D’altro canto, non rileva quanto chiarito dal CTU alla (ultima) udienza del 10/1/2020, ossia “che l’unico regime finanziario che, date le condizioni economiche indicate dalle parti (importo finanziato, durata, tasso e canone), consente il totale rimborso del finanziamento, è quello composto”: se si fosse voluta garantire il totale rimborso del finanziamento, la concedente avrebbe dovuto pattuire espressamente nel contratto il regime finanziario composto.

Infine, l’attrice lamenta che la concedente originaria, nella cui posizione è subentrata l’odierna convenuta, abbia violato una serie di norme sulla trasparenza contrattuale. Non sono state però specificate violazioni dell’obbligo di trasparenza relative al caso specifico, quello di una locazione finanziaria in cui l’utilizzatore non sia un consumatore. Il CTU ha accertato che nel contratto il tasso degli interessi corrispettivi è stato indicato in un valore nominale, e non è stato specificato l’Isc del rapporto, ma nessuna norma impone di specificare fise in un contratto di leasing.

In definitiva, la domanda va accolta nei limiti sopra evidenziati. Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza della convenuta, e si liquidano come in dispositivo, ma le spese della consulenza tecnica d’ufficio, servita a rigettare una parte rilevante delle domande dell’attrice, vanno a calicò di ciascuna parte per la metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Afinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. (…) vertente tra: (…) attrice; (…) convenuta; così provvede:

1) Condanna la società convenuta a restituire alla società attrice la somma di Euro 7641,16, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito al soddisfo;

2) Dichiara che il canone di locazione finanziaria, del contratto per cui è causa n. (…), dal 25/11/2009, è pari ad Euro 1022,29;

3) Dichiara che il prezzo di riscatto sarà pad ad Euro 24903,15

4) Pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico di ciascuna parte per la metà, ed in solido nei rapporti col CTU; condanna la convenuta a rimborsare all’attrice ogni somma che questa documenti di aver pagato al CTU in base al decreto di liquidazione in atti, o per l’acconto, oltre il 50% del totale,

5) Condanna la convenuta a rimborsare all’attrice le spese del giudizio, che liquida in Euro 800 per esborsi ed Euro 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Portici il 15 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.