in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Tribunale Benevento, Sezione 2 civile Sentenza 6 febbraio 2019, n. 218

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, Seconda Sezione civile, in persona del (…), Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1715/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTO DI TRASPORTO, pendente

TRA

COMUNE DI CERRETO SANNITA, in persona del Sindaco p.t., e COMUNE DI PONTELANDOLFO, in persona del Sindaco p.t. rappresentati e difesi dall’avv. VI.PA.;

ATTORI

CONTRO

(…) S.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. VI.DE.;

CONVENUTA

NONCHE’

(…) S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t.;

(…)TERZA CHIAMATA IN CAUSA – CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sul merito

Preliminarmente, si precisa che lo scrivente Giudicante è subentrato nella trattazione del presente procedimento all’udienza del 04.05.2016.

Venendo all’esame della vicenda dedotta in giudizio, si osserva, in diritto, che ai sensi dell’art. 1693 c.c. il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario, a meno che non provi che la perdita o l’avaria siano derivate da un caso fortuito, oppure dalla natura o dai vizi delle cose trasportate o da fatto del mittente o da quello del destinatario.

La disposizione di cui all’art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o con minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 23 marzo 2001 n. 4236, 21 dicembre 1999 n. 14397, 7 ottobre 1996 n. 8750, 8 agosto 1996 n. 7293, 18 ottobre 1991 n. 11004, 4 ottobre 1991 n. 10392, 10 aprile 1986 n. 2515).

Ancor più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l’esposto indirizzo (condiviso anche dalla giurisprudenza di merito), avendo chiarito che

“al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate” (Cassazione civile sez. I, 06/08/2015, n.16554; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Bari sez. III, 01/06/2016, n.3085; Tribunale Napoli sez. II, 26/09/2017, n.9573; Tribunale Vicenza sez. I, 10/04/2018, n.992)

Pertanto, spetta al creditore (a seconda dei casi, mittente o destinatario), che agisca in responsabilità, provare l’esistenza del contratto e l’inadempimento, mentre il debitore-vettore dovrà dare la prova negativa che tale fatto è a lui non imputabile, dimostrando che da parte sua sono stati impiegati mezzi materiali e personali idonei ed è stata altresì prestata la dovuta diligenza (Cass. 3 settembre 1998 n. 8755, 7 febbraio 1996 n. 973).

A ciò si aggiunga che “in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 26/09/2017, n.9573, che ha ripreso principi già affermati da Cass. n. 19050/2003.

In applicazione di tali principi si osserva che nel caso in esame gli attori hanno compiutamente assolto all’onere probatorio su di essi gravante.

Ed invero – posto che il contratto di trasporto è a forma libera- tali ultime parti hanno dimostrato sia l’esistenza del contratto, sia l’inadempimento della controparte.

In particolare, l’esistenza del contratto è provata non solo dalle copie dei documenti di trasporto nn. 162 e 163, allegati sub (…) alla citazione, ma anche da quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi (…), (…) e (…) -nel complesso sicuramente attendibili in quanto hanno reso intrinsecamente ed estrinsecamente lineari, coerenti e non contradditorie -, i quali hanno tutti confermato che, per un verso, la convenuta si è offerta di trasportare la merce gratuitamente; e, per altro verso, che (…), per conto del marito (titolare dell’impresa convenuta), ha avvertito i committenti che la merce era stata regolarmente caricata presso il Caseificio “(…)” e spedita (senza nulla aggiungere con riferimento alla consegna della stessa ad altro sub-vettore, cfr. infra): tali elementi – gravi, precisi, concordanti – depongono univocamente nel far ritenere concluso detto contratto di trasporto con la sola convenuta, e -più in generale- fanno ritenere verosimile e provata la ricostruzione dei fatti di causa fornita dagli attori.

Quanto, invece, all’inadempimento della controparte, non risulta contestato che la merce non è stata mai consegnata in quanto trafugata insieme ai camion che la trasportava, né la convenuta ha allegato prove o circostanze idonee a dimostrare che il furto è stato perpetrato con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibile ed inevitabile nonostante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate.

A ciò si aggiunga che dalla svolta istruttoria è emerso che gli attori hanno scoperto solo a seguito dell’avvenuto furto che, in realtà, la (…) S.A.S. si è avvalsa di un altro vettore per il trasporto della merce, per cui tale circostanza non elide la responsabilità diretta di tale ultima parte (id est, la convenuta) nei confronti degli stessi attori per la perdita della merce.

Nel liquidare il danno, si applicano il secondo, il terzo ed il quarto comma dell’art. 1696 c.c. ai sensi dei quali “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un Euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con L. 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali” (co. 2); “la previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.” (co. 3.).

Ebbene, sul punto non può non osservarsi che – al di là della circostanza che la legale rappresentante della società sub-vettore che ha effettivamente caricato la merce (R.P.) è stata coinvolta in un’inchiesta per associazione a delinquere per aver operato nel settore dei trasporti senza, però, aver mai effettivamente consegnato detta merce ai destinatari- la convenuta ha tenuto un contegno quantomeno gravemente colposo nella vicenda in esame, in quanto dalla svolta istruttoria (e, in particolare, dalle sopra citate testimonianze) è emerso che, diversamente da quanto sostenuto da tale ultima parte, la stessa non ha preliminarmente avvertito gli attori che la consegna sarebbe stata effettuata avvalendosi di un sub-vettore, avendo – anzi – confermato agli stessi attori l’avvenuto carico della merce presso il Caseificio “(…)” senza ulteriori specificazioni.

Pertanto, il limite di cui alla norme sopra citate non si applica al caso in esame ed il danno va integralmente risarcito.

Al riguardo, si osserva che l danno è equivalente al valore della merce trafugata – pari ad Euro 17.190,00 (di cui Euro 7.670,00 in relazione alla cifra raccolta dal COMUNE DI PONTELANDOLFO ed Euro 9.520 in relazione alla cifra raccolta dal COMUNE DI CERRETO SANNITA, cifre non contestate, oltre che provate documentalmente, cfr. allegati da 2 a 4 alla citazione), per cui (…) S.A.S. va condannata a pagare 1) la somma di Euro 7.670,00 in favore del COMUNE DI PONTELANDOLFO; 2) Euro 9.520 in favore del COMUNE DI CERRETO SANNITA.

Su tali importi vanno calcolati gli interessi compensativi dal 10.06.2012 (dato in cui è avvenuto il furto) e, quindi, anno per anno, a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, con divieto di anatocismo.

Sulle somme così determinata, dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all’effettivo soddisfo, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

Va, infine, rigettata la domanda di garanzia avanzata da (…) S.A.S. nei confronti di (…) S.N.C., in quanto non è stato dimostrato che tale ultima parte abbia consegnato la merce al vettore con imprudenza, ed essendo invece emerso – si ribadisce – che detta consegna è avvenuta su indicazione della (…) S.A.S., consapevole di tale circostanza e che si premurò anche di avvertire gli attori dell’avvenuto carico.

2. Sulle spese di lite.

Le spese di lite relative al rapporto processuale tra attori e conventa seguono la soccombenza della convenuta ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 ricompresi nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 ridotti della metà (in ragione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio), con distrazione in favore dell’Avv. VI.PA., dichiaratasi antistataria.

Nulla sulle spese relative al rapporto processuale tra convenuta e terza chiamata in causa, non essendosi tale ultima parte costituita e non avendo svolta attività difensiva alcuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del (…), Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1715/2013 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1. ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio dagli attori, e, per l’effetto:

2. CONDANNA (…) S.A.S., al pagamento, in favore del COMUNE DI PONTELANDOLFO della somma di Euro 7.670,00, nonché degli interessi da calcolarsi al tasso legale dal 10.06.2012 e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;

3. CONDANNA (…) S.A.S., a pagare al COMUNE DI PONTELANDOLFO gli interessi al saggio legale – sulle somma totale come liquidata all’attualità all’esito dell’operazione di cui al punto “2) del presente dispositivo- dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

4. CONDANNA (…) S.A.S., al pagamento, in favore del COMUNE DI CERRETO SANNITA della somma di Euro 9.520,00, nonché degli interessi da calcolarsi al tasso legale dal 10.06.2012 e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;

5. CONDANNA (…) S.A.S., a pagare al COMUNE DI CERRETO SANNITA gli interessi al saggio legale – sulla somma totale come liquidata all’attualità all’esito dell’operazione di cui al punto “4) del presente dispositivo- dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

6. RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di garanzia avanzata da (…) S.A.S. nei confronti di (…) S.N.C..

7. CONDANNA (…) S.A.S. a pagare le spese di lite in favore del COMUNE DI CERRETO SANNITA e del COMUNE DI PONTELANDOLFO, che si liquidano complessivamente in Euro 2.631,50 (di cui Euro 214,00 per esborsi ed Euro 2.417,50 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. VITTORIA PARENTE dichiaratasi antistataria.

8. NULLA sulle spese di lite tra (…) S.A.S. e (…) S.N.C..

Così deciso in Benevento il 5 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.