l’opponibilita’ al fallimento del venditore – della cui qualita’ di terzo nel procedimento in esame non puo’ dubitarsi, anche alla stregua del disposto della L. Fall., articolo 45 – di un contratto di vendita presuppone quindi la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova puo’ essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilita’ di equivoci, gli elementi essenziali del negozio.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22419

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16724/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 6578/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

FATTO E DIRITTO

La Corte: rilevato che il CONDOMINIO (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione del decreto n. 6578/2015, depositato in data 26 maggio 2015, con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;

che l’intimata Curatela non ha svolto difese;

considerato che con l’unico motivo, illustrato anche da memoria, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneita’ della statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto inopponibile al fallimento, ai sensi della L. Fall., articolo 45, l’atto di compravendita del bene rivendicato, in quanto non provato mediante il deposito della relativa nota di trascrizione, lamentando la contraddittorieta’ della motivazione, che avrebbe dato per scontata la proprieta’ del suddetto bene in capo al rivendicante;

ritenuto che il motivo non e’ meritevole di accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilita’ di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 27/06/1992); non puo’ invece aversi riguardo al contenuto del titolo di acquisto che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria del registri immobiliari (Sez. 1, Sentenza n. 12098 del 28/11/1998);

che l’opponibilita’ al fallimento del venditore – della cui qualita’ di terzo nel procedimento in esame non puo’ dubitarsi, anche alla stregua del disposto della L. Fall., articolo 45 – di un contratto di vendita presuppone quindi la trascrizione del contratto stesso in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, la cui prova puo’ essere fornita esclusivamente a mezzo della produzione in giudizio, in originale o in copia conforme, della nota di trascrizione, in quanto solo le indicazioni in essa riportate consentono di individuare, senza possibilita’ di equivoci, gli elementi essenziali del negozio (Sez. 1, Sentenza n. 28668 del 27/12/2013);

che nella specie il decreto impugnato ha escluso che sia stata prodotta la nota di trascrizione e ne ha quindi rettamente fatto derivare la inopponibilita’ al fallimento dell’acquisto della proprieta’ in capo al rivendicante;

che di nessun fatto storico decisivo e discusso tra le parti risulta omesso l’esame nella motivazione impugnata, non potendo ritenersi tale il fatto della intervenuta trascrizione, che il tribunale ha per l’appunto rettamente escluso per la ragione indicata; che inammissibile deve ritenersi la nuova prospettazione, contenuta nella memoria da ultimo depositata, di una situazione di fatto possessoria, che non risulta svolta in ricorso (cfr.pag.2);

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che non vi e’ luogo per provvedere al regolamento delle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.