l’opzione determina la nascita di un diritto a favore dell’opzionario che conclude automaticamente il contratto, soltanto nel caso in cui venga esercitata. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo, poiché ad esso corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad esclusiva iniziativa dell’opzionario, il concedente può subire la conclusione del contratto finale. Lo schema di perfezionamento non è quello della proposta-accettazione, ma quello del contratto preparatorio di opzione, seguito dall’esercizio del suddetto diritto, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel contratto stesso o, in mancanza, dal giudice. E, dunque, scaduto tale termine, l’opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta.

Corte d’Appello|Milano|Sezione L|Civile|Sentenza|2 settembre 2019| n. 908

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.

dott.ssa Giulia Dossi Consigliere

dott. Entico Freni Consigliere Ausiliario

nella pubblica udienza del 6 Maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 129/2018 del Tribunale di Monza (giudice dr.ssa St.) promossa con ricorso

DA

(…) con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…) elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. (…)

APPELLANTE

CONTRO

(…) con il patrocinio dell’avv. dell’avv. (…), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via (…) 20124 MILANO

APPELLATA

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 129/2018 il Tribunale di Monza ha rigettato il ricorso proposto da (…) nei confronti di (…) per sentire accertare e dichiarare la nullità (e/o inefficacia e/o invalidità) della clausola relativa al diritto di opzione di cui al punto 1) del patto di non concorrenza allegato al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 30.10.2010, con la conseguente condanna di (…) al pagamento del compenso stabilito al punto sub. 4 del predetto patto di non concorrenza, pari ad Euro 45743,10 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Il Tribunale, premesso come nella fattispecie sia pacifico che la datrice di lavoro non abbia esercitato la facoltà contrattualmente prevista di adesione al patto di non concorrenza entro il termine di otto giorni dalle dimissioni, ha osservato, “che di conseguenza, nessun patto di non concorrenza si è concluso tra le parti; pertanto, il (…) non può invocare il diritto al compenso previsto per il patto di non concorrenza per la evidente ragione che tale diritto non è mai sorto, non essendosi perfezionato alcun accordo sul punto in ragione del mancato esercizio del diritto di opzione da parte del datore di lavoro”;

il Tribunale ha inoltre escluso ogni profilo di nullità della clausola, richiamando espressamente Cass. 13352 /2014 ed evidenziando che sono state le parti, nella loro autonomia negoziale, a regolamentare il proprio assetto di interessi.

Ha proposto (…) appello chiedendo, in riforma della sentenza, l’accoglimento della domanda.

Ha resistito (…) chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

L’appello proposto è infondato per le considerazioni che seguono.

Appare opportuno ricordare, in estrema sintesi, la fattispecie in esame così come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti.

Il punto sub 15 del contratto di assunzione, denominato “Patto di non concorrenza” prevede che “come da accordi si conviene sulla istituzione del patto di non concorrenza con le modalità meglio esplicate nell’apposito documento allegato al presente contratto del quale ne costituisce parte integrante”.

Nell’allegato al punto sub 1 viene conferito alla datrice di lavoro un diritto di opzione nei termini che seguono:

1. Diritto di opzione

1.1. La nostra società si riserva fin d’ora la facoltà a propria insindacabile discrezione, di aderire al patto di non concorrenza qui di seguito previsto comunicandole la propria volontà a mezzo di raccomandata a.r. o a mani all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa essa sia intervenuta, e segnatamente:

a) all’atto della comunicazione di recesso da parte della nostra società;

b) entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento di sua comunicazione di dimissioni, nel caso in cui questa pervenisse alla società anteriormente al termine di cui al punto che immediatamente precede.

1.2. Decorsi tali termini senza che Le sia pervenuta la comunicazione di cui al punto 1.1.1 o in assenza di comunicazioni per quanto previsto al punto 1.1.2. la società sarà automaticamente sollevata dal versamento di qualsiasi importo a suo favore in relazione all’obbligo di non concorrenza di cui al presente patto, e specularmente, Lei sarà libero da ogni vincolo qui di seguito previsto”.

Nell’allegato al contratto, il patto di non concorrenza è previsto “per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia dovuta, del rapporto di lavoro intercorrente con la società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2125 cod. civ.”.

Il punto 4 prevede poi:

“Quale compenso del predetto obbligo di non concorrenza le sarà riconosciuto successivamente alla cessazione del rapporto un compenso pari al 20,00% della sua retribuzione lorda fissa percepita negli ultimi 2 anni in proporzione all’effettivo periodo lavorato se inferiore.

Tale somma le sarà corrisposta a partire dal primo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in rate mensili posticipate ed ogni pagamento mensile sarà diretto a compensare l’obbligo di non concorrenza cui lei sarà soggetto nel mese di riferimento”.

Con lettera in data (…) rassegnava le proprie dimissioni; il giorno 2.10.2015 la società riscontrava la lettera di dimissioni precisando che “secondo gli accordi verbali presi il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 31.12.2015”.

Ciò premesso, con un articolato motivo di gravame (…) deduce l’erroneità della conclusioni cui è pervenuta la sentenza perché “il patto di non concorrenza ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, impedendo così al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimendo quindi la sua libertà…”.

L’appellante richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 3/2018 la quale ha chiarito che il recesso è del tutto incompatibile con il patto di non concorrenza, indipendentemente da quando questo viene esercitato, atteso che” il patto di non concorrenza comporta fin dalla sua stipulazione un obbligo di non fare per il lavoratore che è efficace durante l’esecuzione del rapporto di lavoro, consistente nel non poter accettare offerte di lavoro da parte di società in concorrenza con il datore di lavoro, limitando pertanto la libertà del dipendente”.

L’appellante censura la sentenza anche per non aver riconosciuto la nullità della clausola inerente l’opzione; osserva che “una clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza e posta ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro ,comprime illegittimamente il potere negoziale del lavoratore e determina un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle parti”;

che inoltre “in merito alle clausole di opzione, la Corte di Cassazione è chiara nell’affermare che il relativo termine di esercizio deve rispettare il principio di buona fede e, quindi, deve essere attivato prima della comunicazione di una delle due parti del recesso dal rapporto di lavoro, ricadendo altrimenti nelle ipotesi di nullità, poiché condizione sospensiva meramente potestativa”.

Tali censure, ad avviso della Corte, non colgono nel segno.

Nella fattispecie ora in esame, l’appellante assume che “il patto di non concorrenza ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si era già perfezionato con la relativa pattuizione, impedendo così al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimendo quindi la sua libertà”; l’assunto appare in sintonia con quanto affermato dall’appellante nel ricorso introduttivo del giudizio ove, con il richiamo a Cass. Sez. Lav. 212/2013, egli aveva inteso riferirsi ad un patto di concorrenza già perfezionatosi ed in cui il recesso accordato al datore di lavoro durante il periodo di validità temporale del patto è assimilabile ad una condizione risolutiva potestativa.

Osserva la Corte come nella fattispecie, essendo in discussione l’opzione che accede al patto di non concorrenza, non sussista un patto che possa dirsi già perfezionato.

Occorre infatti considerare che – nella struttura tipica prevista dall’ordinamento – la parte vincolata all’opzione, ossia alla propria dichiarazione, non è tenuta alla prestazione contrattuale finale finché la controparte non accetta costituendo, quindi, il rapporto contrattuale finale.

Ed infatti la Corte di Cassazione con la sentenza 17542 /2017, in fattispecie sovrapponibile alla presente, rigettando in sede di legittimità la domanda originariamente proposta da una lavoratrice, dopo aver precisato come non possa farsi riferimento a decisioni della giurisprudenza di legittimità in cui era controversa la legittimità o meno dell’apposizione di una clausola di recesso unilaterale all’interno di un patto di non concorrenza già perfezionato, ha affermato:

“Orbene, come è noto – e come correttamente sottolineato dalla parte ricorrente – l’opzione determina la nascita di un diritto a favore dell’opzionario che conclude automaticamente il contratto, soltanto nel caso in cui venga esercitata. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo, poiché ad esso corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad esclusiva iniziativa dell’opzionario, il concedente può subire la conclusione del contratto finale.

Lo schema di perfezionamento non è quello della proposta-accettazione, ma quello del contratto preparatorio di opzione, seguito dall’esercizio del suddetto diritto, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel contratto stesso o, in mancanza, dal giudice. E, dunque, scaduto tale termine, l’opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta”.

Si tratta di argomentazioni condivise da questo Collegio e perfettamente sovrapponibili nella fattispecie, in cui è pacifico che parte appellata non ha esercitato la facoltà contrattualmente prevista di adesione al patto di non concorrenza entro il termine di otto giorni dalle dimissioni di (…) il 1.10.2015 (il rapporto è poi effettivamente cessato in data 31.12.2015 ).

Tenuto conto di tali principi, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente richiamato quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n 13352/2014. in una fattispecie in cui il lavoratore aveva lamentato che il giudice di merito aveva errato per avere trascurato di valutare che gli effetti del patto di non concorrenza limitano il lavoratore non solo nel periodo in cui il patto è da considerarsi vigente, ma anche nel periodo precedente, circoscrivendo la facoltà del lavoratore stesso di reperire un nuovo datore di lavoro; la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha osservato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto che non si fosse verificata alcuna compressione della libertà contrattuale del lavoratore, avendo questi presentato le proprie dimissioni volontariamente ed accettato una diversa proposta lavorativa; la Corte ha aggiunto che il lavoratore non aveva dimostrato di avere subito una qualche limitazione dalla mancata comunicazione da parte della società dell’esercizio dell’opzione.

Si tratta di argomentazioni condivisibili ed anch’esse, ad avviso del Collegio, sovrapponibili alla fattispecie, in cui non risulta e comunque non appare provata, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, una concreta compressione della libertà contrattuale del lavoratore; in tal senso l’affermazione del ricorrente, presente nel ricorso introduttivo del giudizio (punto 9) e ribadita nel ricorso in appello di aver dovuto rinunciare nel corso del rapporto a proposte lavorative di imprese concorrenti appare solo genericamente formulata e comunque non provata.

Nell’atto di appello, (…) richiama le decisioni della Corte di Cassazione n. 3/2018 e 8715/2017; tali decisioni non appaiono però sovrapponibili alla fattispecie riguardando casi in cui – come correttamente e diffusamente osserva parte appellata in memoria – l’obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sorgeva fin dall’inizio del rapporto di lavoro subordinato e proseguiva quanto meno nei trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto.

Rileva la Corte, infine, come nella fattispecie in esame non siano stati espressamente dedotti profili di frode alla legge inerenti il patto di opzione di cui è causa.

In conclusione, l’appello va rigettato.

In considerazione della complessità della questione proposta e di contrastanti decisioni intervenute in materia, ritiene la Corte di dover compensare fra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta l’appello avverso la sentenza n. 129/2018 del Tribunale di Monza; compensa tra le parti le spese del grado;

si dà atto della sussistenza a carico dell’appellante dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Così deciso in Milano il 6 maggio 2019.

Depositata in cancelleria il 2 settembre 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.