allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale, sicché nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”.

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Tribunale|Cosenza|Sezione 1|Civile|Sentenza|4 gennaio 2020| n. 22

Data udienza 3 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3124 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2017, pendente

TRA

Ga.An. e Ma.Ev., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Ca., in virtù di procura a margine dell’atto di appello;

– appellanti –

E

Te. impresa individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Cl.Ro., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

– appellata –

Avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 193/2017.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Ga.An. e Ma.Ev. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2015 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza in data 27-28.5.2015, con il quale veniva ingiunto al Condominio “Sa.” il pagamento, in favore della impresa individuale Te., della somma di Euro 1.785,45, a titolo di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria da quest’ultima eseguiti nell’edificio condominiale.

A sostegno dell’opposizione eccepivano che i lavori realizzati dalla ditta presentavano vizi e carenze descritti nella relazione del consulente di parte, ing. R.Ba., e dagli stessi specificamente contestati anche nel corso dell’assemblea del 2.3.2015; che, pertanto era configurabile un inadempimento dell’impresa appaltatrice tale da paralizzare ogni richiesta di pagamento del residuo corrispettivo, essendo quest’ultima tenuta all’esecuzione a regola d’arte delle opere.

Chiedevano, quindi, che, in accoglimento dell’opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che, in via riconvenzionale, fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto, con condanna dell’impresa opposta al risarcimento del danno, nella misura necessaria a porre rimedio ai difetti delle opere appaltate.

Si costituiva in giudizio l’impresa individuale Te. che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini-odierni opponenti, atteso che solo il Condominio avrebbe potuto proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti; nel merito, contestava la fondatezza dell’opposizione, evidenziando che l’assemblea condominiale aveva deciso di non approvare l’intero computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori ed aveva deliberato l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione parziale ed incompleto; che, pertanto, i vizi denunciati dagli opponenti si riferivano ad opere non commissionate alla ditta opposta la quale aveva rispettato tutti gli accordi contrattuali. Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione, con condanna degli opponenti anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Espletati gli incombenti di rito e rigettate le richieste istruttorie formulate dagli opponenti, con sentenza n. 193/2017 del 13.2.2017, il Giudice di Pace di Cosenza dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli opponenti, compensando le spese del giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ga.An. e Ma.Ev. proponevano appello avverso la predetta sentenza, deducendo l’erroneità della decisione emessa dal Giudice di prime cure che aveva negato la legittimazione attiva degli opponenti, quali condomini, e rilevavano che, anche secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non privava i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti comuni nei confronti dei terzi.

Concludevano chiedendo che venisse disposta la riforma totale della sentenza impugnata e che, previa assunzione dei mezzi istruttori chiesti in primo grado, fosse accolta l’opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell’impresa appaltatrice al risarcimento dei danni.

Si costituiva nel giudizio di secondo grado l’impresa individuale Te. la quale contestava la fondatezza dell’appello, deducendo che il Giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, negando la legittimazione attiva dei singoli condomini a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio.

Concludeva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Espletati gli incombenti di rito, all’udienza del 23.9.2019, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L’appello proposto da Ga.An. e Ma.Ev. è infondato e deve essere rigettato.

La questione giuridica sottesa all’odierna controversia attiene al riconoscimento della legittimazione attiva dei singoli condomini in ordine alla proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da un terzo creditore nei confronti del Condominio.

In particolare, nella fattispecie in esame, l’impresa individuale Te. ha conseguito il provvedimento monitorio per il pagamento del residuo corrispettivo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso l’edificio del Condominio “Sa.”, avverso il quale i due condomini Ga.An. e Ma.Ev. hanno proposto opposizione, al fine di contestare l’inesatto adempimento della ditta e la presenza di vizi delle opere appaltate.

In materia, la Suprema Corte, anche di recente, ha riconosciuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 15567 del 13.6.2018; nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione dei singoli condomini a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell’interesse comune).

In particolare, secondo l’orientamento giurisprudenziale in questione, “non può trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune”.

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 10934 del 18.4.2019) hanno precisato che, anche a seguito della riforma contenuta nella L. n. 220/2012 che ha escluso il conferimento al Condominio di un’autonoma personalità giuridica con conseguenti diritti sui beni comuni, è la natura dei diritti contesi la ragione di fondo della sussistenza della facoltà dei singoli di affiancarsi o surrogarsi all’amministratore nella difesa in giudizio dei diritti vantati su tali beni.

Consegue che, “allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale “, sicché “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”.

Nel caso di specie, la controversia non ha ad oggetto diritti dei singoli condomini sui beni comuni, bensì l’esazione delle somme dovute all’impresa appaltatrice, in relazione alla gestione dei beni comuni che, in quanto tale, è destinata a soddisfare le esigenze della collettività condominiale, in ordine alle quali non trova applicazione la salvaguardia dei poteri processuali del singolo di agire e/o intervenire in difesa dei diritti connessi alla sua partecipazione.

Consegue che correttamente il Giudice di primo grado ha escluso la legittimazione dei due condomini a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Te. nei confronti del Condominio “Sa.”.

In conclusione, l’appello proposto da Ga.An. e Ma.Ev. deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 193/2017 del 13.2.2017.

La domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte appellata, deve essere rigettata, atteso che la stessa, per la sua natura extracontrattuale, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui – come avvenuto nella fattispecie in esame – la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass., n. 21798 del 27.10.2015).

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell’appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n. 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra ? 1.100,01 ed ? 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria.

Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all’art. 13 c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall’art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ga.An. e Ma.Ev. avverso la sentenza n. 193/2017 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13.2.2017, così provvede:

1) rigetta l’appello proposto da Ga.An. e Ma.Ev. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 193/2017 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13.2.2017;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte appellata;

3) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell’appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Cosenza il 3 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.