la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonche’ la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 settembre 2019| n. 22740

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23589-2017 proposto da:

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

COMUNE AVELLINO, in persona del Sindaco Legale Rappresentante p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4540/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS) ed oggi (OMISSIS) spa ha emesso in data 30.12.1993 una polizza fideiussoria in favore del Comune di Avellino a garanzia di obblighi assunti dalla societa’ (OMISSIS), e da altri privati, in una convenzione di lottizzazione che obbligava questi ultimi a realizzare opere di urbanizzazione sui terreni lottizzati. Gli obbligati non hanno adempiuto all’onere previsto in convenzione, ed il Comune di Avellino, con nota del 18.10.2.014, ha comunicato l’inizio dei lavori per provvedere direttamente alle opere di urbanizzazione, in sostituzione dei lottizzanti ed a loro spese.

L’avviso di esecuzione diretta di tali opere e’ stato poi reiterato dal Comune nei mesi successivi, fino a quando lo stesso Comune di Avellino, il 20.11.2008, perdurando l’inadempimento, ha chiesto formalmente l’escussione della garanzia.

A fronte di tale richiesta la societa’ (OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti della compagnia garante, chiedendo accertarsi che la polizza non era esigibile, domanda alla quale ha aderito la compagnia, e che e’ state contrastata dal Comune di Avellino.

Il Tribunale ha respinto la domanda, dichiarando difetto di giurisdizione limitatamente ad alcune domande riconvenzionali introdotte del Comune e relative agli obblighi di lottizzazione.

Lo stesso Tribunale, dopo consulenza tecnica, sulla entita’ delle opere parzialmente realizzate, ha pero’ ridotto l’obbligo del garante rispetto all’originario ammontare.

La corte di appello ha confermato in ogni sua parte la decisione di primo grado. La societa’ (OMISSIS) ricorre per Cassazione con sei motivi. V’e’ controricorso sia della (OMISSIS) spa che del Comune di Avellino. Le parti illustrano le loro ragioni con ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata e’ la seguente. Intanto essa afferma la giurisdizione del giudice ordinario relativamente: alla esigibilita’ della garanzia, sul presupposto che la controversia relativa ai diritti nascenti dalla polizza e’ autonoma rispetto a quella originata dalla convenzione urbanistica.

Nel merito, ritiene non prescritto il diritto del Comune alla realizzazione delle opere di lottizzazione, e di conseguenza, stante l’inadempimento degli obbligati, pienamente operante la garanzia.

2- La societa’ (OMISSIS) ricorre con sei motivi, il primo dei quali, articolato in due ragioni distinte, denuncia violazione delle norme sulla giurisdizione, ed assume l’errore della decisione impugnata nell’aver ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario quanto alla cognizione delle questioni originate dalla polizza, che invece deve dirsi appartenere alla giurisdizione del giudice amministrativo per attrazione della esclusiva giurisdizione di quest’ultimo sulle convenzioni urbanistiche.

Il motivo e’ infondato sotto entrambe le prospettazioni in cui e’ posto.

Intanto, e’ regola ormai affermata da questa Corte, che la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonche’ la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (Cass. sez U. 4319/n 2010; Cass. 9592/ 2012).

La ricorrente, anche al fine di ritenere non applicabile tale regola, invoca la L. n. 241 del 1990, articolo 11 che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostituivi di provvedimenti amministrativi.

Essa suppone quindi che la polizza di fideiussione rilasciata a garanzia degli obblighi nascenti dalla convenzione urbanistica rientri in tale ipotesi, costituendo un accordo integrativo del provvedimento amministrativo. Ognuno vede tuttavia come l’integrazione di un accordo e’ nella modifica, ad opera di un atto diverso, del contenuto dell’accordo medesimo, in modo che l’atto integrativo si fonde con il provvedimento amministrativo concorrendo con quest’ultimo a condizionare l’ambito degli effetti tipici.

Non costituisce integrazione del provvedimento amministrativo l’atto (nella specie la polizza) che invece, senza incidere sul contenuto o sugli effetti di quest’ultimo, mira soltanto a garantire l’amministrazione per il caso in cui tali effetti non si realizzino per l’inadempimento della parte privata. E cosi’, in generale, la garanzia non costituisce, di suo, integrazione o modificazione del rapporto garantito, non incidendo ne’ sul contenuto ne’ sugli effetti di quello, e non comportando tale esito nemmeno l’asserito collegamento negoziale tra i due atti, che, anzi, per sua natura, e’ vicenda diversa dalla integrazione.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente ritiene che la sentenza sia nulla per difetto assoluto di motivazione.

si dice che la sentenza impugnata non contiene una compiuta esposizione dello svolgimento del processo di primo grado e del contenuto dei motivi di appello, e che tale carenza la rende, per conseguenza, nulla.

Il motivo e’ infondato.

Invero, in tema di contenuto della sentenza, il conciso riferimento allo svolgimento del processo ed ai fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensi’ un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilita’ della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullita’ della sentenza quando non sia possibile individuare gii elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 920/2015).

Per contro, l’esposizione dei motivi di appello e’ contenuta nella stessa parte motiva, nella quale il motivo di impugnazione e’ esposto nel contesto e prima della stessa sua valutazione.

La concisa esposizione dello svolgimento del giudizio di primo grado non rende incomprensibile la decisione nella sua ratio, che, del resto, e’ stata ben intesa dalla stessa ricorrente, la quale vi oppone precise contestazioni.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente ritiene violato l’articolo 112 c.p.c. per aver il giudicante deciso sulla domanda del Comune di escussione della polizza nonostante questa domanda fosse stata condizionata all’accertamento degli inadempimenti.

Secondo la ricorrente questo “condizionamento” comportava che bisognasse aspettare il passaggio in giudicato dell’accertamento condizionante (ossia quello circa l’inadempimento).

Ma il motivo e’ infondato.

Intanto, e’ corretta la tesi di entrambi i giudici di merito, che hanno sul punto deciso conformemente, che non v’e’ era alcun condizionamento di quel tipo e che semmai il Comune aveva richiesto in via subordinata l’escussione della polizza all’accertamento dell’inadempimento.

Ma piuttosto e’ da evidenziare che il condizionamento e’ in realta’ una forma di subordinazione, non gia’ la richiesta che si proceda a valutare una domanda solo dopo che l’accertamento su un’altra sia passato in giudicato.

Si trattava di una domanda (di pagamento delle somme necessarie a provvedere in proprio) subordinata all’accertamento dell’inadempimento, e non condizionata al passaggio in giudicato di quest’ultimo, e del resto la subordinata e’ fatta nel medesimo procedimento della principale.

5.- Con il quarto ed il quinto motivo la ricorrente assume nuovamente un difetto di adeguatezza della pronuncia alle domande fatte, a dunque violazione dell’articolo 112 c.p.c., ritenendo che la corte dovesse prendere in considerazione tutti gli argomenti fatti valere per contrastare la pretesa del Comune, quando invece la corte ne ha valutati sole alcuni ponendoli a fondamento del rigetto.

I motivi sono infondati.

Ed invero, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non e’ tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione cosi’ da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con essa (Cass. 25509/2014).

La corte ha preso in esame il motivo di appello (che era relativo essenzialmente alla prescrizione del diritto del Comune di pretendere la realizzazione delle opere, e di conseguenza di escutere la polizza), anche se non ha risposto a tutti gli argomenti che quel motivo fondavano, e non era tenuta a farlo.

6.- Con il sesto motivo la ricorrente ritiene che la corte non ha pronunciato su uno specifico motivo di appello (articolo 112 c.p.c.), che riguardava la necessita’ che il Comune provvedesse ad un nuovo piano di lottizzazione.

Il motivo e’ infondato.

La corte invero prende in considerazione i motivo (v. pagina 11 della sentenza) e lo ritiene inconferente rispetto alla materia del contendere, che verte sulla legittimita’ della escussione della polizza, rispetto a cui dunque non rilevano questioni relative ad una nuova convenzione.

7.- Con l’ultimo e settimo motivo la ricorrente ritiene violata la norma sulla ripartizione delle spese di lite (articolo 91 c.p.c.) in quanto posto che la pretesa del Comune era stata ridotta nel quantum rispetto alla originaria richiesta, l’ente doveva ritenersi soccombente, con conseguente necessita’ di compensare le spese.

Correttamente la decisione di secondo grado osserva che la quantificazione e’ stata l’esito di una consulenza tecnica sul valore della opere parzialmente realizzate e che dunque la riduzione del quantum non poteva essere esattamente stimata dal Comune al momento della iniziale richiesta.

Non v’e’ dunque soccombenza nella riduzione del quantum, specie quando tale riduzione segue ad un accertamento complesso e tecnico, non facilmente prevedibile dalla parte.

Il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.