il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo. Tuttavia, nel caso di posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione.

Tribunale di Reggio Emilia|Sezione 2|Civile|Sentenza|15 giugno 2021| n. 788

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 456/2020 promossa da:  M. (omissis) ATTORE

contro

G. (omissis) CONVENUTO

CONCLUSIONI

L’attore ha concluso come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il convenuto come da comparsa di risposta.

FATTO

La controversia trae origine da un drammatico fatto di cronaca, del quale si sono a lungo occupati anche i media locali, accaduto il 9/3/2013 verso le ore 13:00 in piazza della Repubblica a Guastalla.

In particolare, allorquando l’autocarro adibito ad uso speciale di ‘furgone rosticceria’ di proprietà di M. era parcheggiato nella piazza ed all’interno del veicolo erano presenti il M. ed altre persone intente a vendere al pubblico polli allo spiedo, il mezzo meccanico ha preso fuoco, cagionando un terribile incendio, domato solo dopo diverse ore, che ha provocato la morte di tre persone, il ferimento di molte altre e pesanti danni materiali alle auto ed ai beni circostanti.

In seguito a tali fatti, M. è stato condannato penalmente per omicidio colposo, lesioni, incendio e danneggiamento, con sentenza passata in giudicato in ordine all’accertamento dei fatti pur se non ancora definitiva con riferimento all’entità della pena di otto anni di reclusione (cfr. all. 16 fascicolo di parte attrice);

la sentenza di condanna, sul punto passata in giudicato, ha statuito che l’incendio è stato cagionato, ex aliis, dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno, avendo M. sostituito “autonomamente e impropriamente alcuni componenti dell’impianto… e del forno… in tal modo manipolando e agendo non solo sulle parti soggette a periodica sostituzione e usura dell’impianto, ma anche su parti fisse del medesimo, modificando l’impianto originariamente installato… collegando in maniera anomala e impropria all’impianto gas del furgone… una bombola di gas GPL che al momento del fatto si trovava in esercizio in posizione inclinata/orizzontale o capovolta… utilizzando per la cottura quattro bombole di GPL anziché tre come previsto dall’allestimento originario del mezzo” (cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice).

A seguito di tale evento, M. ha azionato una polizza per responsabilità civile verso terzi stipulata con la G. s.p.a., la quale ha erogato l’intero importo del massimale.

Tuttavia, non essendo il massimale idoneo a coprire tutti i danni provocati, M. ha altresì chiesto a G. di indennizzare i residui danni subiti dai terzi in forza della diversa ed ulteriore polizza stipulata per responsabilità civile automobilistica; ma l’assicurazione ha frapposto un diniego, ritenendo la polizza RCA non operativa in relazione ai fatti di causa.

Pertanto, promuovendo la presente controversia M. ha convenuto in giudizio G., chiedendo di accertare l’operatività della polizza RCA nella fattispecie per cui è processo.

Costituendosi in giudizio, ha resistito l’assicurazione, sul presupposto della inoperatività della polizza.

Non avendo le parti rassegnato istanze istruttorie ed essendo la causa prettamente documentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini per difese conclusive ex articolo 190 c.p.c.

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, è pacifico tra le parti che, allorquando il ‘furgone rosticceria’ era parcheggiato a motore spento in una piazza cittadina ed era utilizzato per la vendita al pubblico di polli allo spiedo, esso ha preso fuoco, anche a seguito della manomissione dell’impianto GPL da parte dell’assicurato.

Oggetto di causa è quindi quello di comprendere se tale evento sia o meno ricompreso nella polizza RCA.

Al quesito, in assenza di precedenti giurisprudenziali esattamente specifici noti a questo giudice, si ritiene di fornire risposta negativa.

Infatti, va certamente dato atto alla difesa di parte attrice che il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo (cfr. Cass. n. 3257/2016 e Cass. Sez. Un. n. 8620/2015).

Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel caso di posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione (cfr. Cass. n. 2092/2012 e Cass. n. 3108/2010).

Pertanto, se per un verso è stato ritenuto coperto dall’assicurazione il danno cagionato da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il verificarsi di anomalie al motore; per altro verso è stata esclusa l’operatività della RCA in un caso, assimilabile a quello qui in esame, nel quale l’incendio di un’auto in sosta è stato cagionato dalla fuoriuscita di gas mentre il proprietario dell’auto in sosta maldestramente tentava di rifornire l’auto durante la sosta presso l’abitazione di un privato (Cass. n. 5398/2013).

Ciò premesso in diritto, si osserva in fatto che nella fattispecie per cui è processo, per un verso il sinistro si è verificato non già in una fase di stasi propedeutica alla ripresa della circolazione, e cioè in quella situazione di circolazione statica che secondo la giurisprudenza legittima l’operatività della RCA; ma piuttosto in una fase di sosta, in area preclusa al traffico, non funzionale ad una ripartenza e connaturata invece allo svolgimento di attività commerciale di vendita che nulla ha a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurativo.

E d’altronde, il fatto che M. abbia ritenuto opportuno stipulare, oltre alla polizza RCA, all’evidenza necessaria per la circolazione del veicolo, anche una polizza RCT per la copertura assicurativa nel caso di eventi occorsi durante lo svolgimento dell’attività commerciale, lumeggia che lo stesso attore ha ritenuto detta attività non coperta dalla polizza RCA ed ha ritenuto quindi che le due polizze coprissero rischi diversi.

In ogni caso e comunque, e l’argomento è davvero dirimente, come più sopra illustrato il sinistro è stato cagionato, secondo la sentenza penale sul punto passata in giudicato ed il cui accertamento fa qui stato ex art. 654 c.p.p., dalla radicale manomissione dell’impianto di GPL ad opera dell’assicurato, ciò che in tutta evidenza integra un’ipotesi di caso fortuito, addebitabile peraltro all’assicurato, che interrompe il nesso causale con la circolazione stradale e che dunque esclude l’operatività della polizza RCA alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato.

b) La soluzione qui preferita in ordine all’inoperatività della polizza RCA in relazione alla fattispecie per cui è processo, risulta poi coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

La Corte ha infatti a più riprese ribadito che, al fine di garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali e della libera concorrenza all’interno del mercato dei servizi assicurativi, la nozione di ‘circolazione dei veicoli’, contenuta nell’art. 3 di tale direttiva, non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, bensì costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenendo conto in particolare del contesto di detta disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, punti 41 e 42; sentenza del 28 novembre 2017, C-514/16, Rodrigues De Andrade, punti 28 e 29; sentenza del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, C-334/16, punto 24; sentenza del 20 giugno 2019, Línea Directa Aseguradora SA, C-100/18, punto 32).

Ciò premesso, la decisione C-514/16 (in particolare punti 34, 38 e 40) pare decisiva ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’assicurazione RCA nel caso per cui è processo, in quanto, facendo riferimento ad un mezzo (trattore) destinato, oltre che all’uso come mezzo di trasporto, ad essere utilizzato ad altri fini (nel caso, come macchina da lavoro), chiarisce che “rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”, ma che “è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione”.

Atteso che il sinistro per cui qui si discute si è verificato allorquando il mezzo era utilizzato come “macchina da lavoro” e non già come “mezzo di trasporto”, viene quindi confermata l’inoperatività della polizza RCA.

c) In ragione di quanto sopra, la domanda attorea va rigettata, rimanendo assorbite le ulteriori difese della convenuta in ordine all’aggravamento del rischio ex articolo 1898 c.c. ed alla omologazione del veicolo.

Nonostante la soccombenza attorea, la novità della questione trattata, in relazione alla quale si è detto non sono stati rinvenuti precedenti esattamente specifici, giustifica la totale compensazione delle spese ex articolo 92 comma 2 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

rigetta la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 15/6/2021

(Sentenza redatta con la collaborazione dell’avvocato Enrico Prost, Giudice di Pace in tirocinio).

Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI

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Avv. Umberto Davide

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