in tema di prova del credito azionato da una Banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo l’art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 non richiede, stante il suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l’intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale pur sempre portato da un estratto conto.

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Tribunale Rimini, civile Sentenza 22 febbraio 2019, n. 163

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4065/2016 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GA.ST. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in Piazza (…) 47822 Santarcangelo di Romagna ITALIA presso il difensore avv. GA.ST.

ATTORE/I

contro

(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. PO.GI. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in via (…) 47923 Rimini presso il difensore avv. PO.GI.

CONVENUTO/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(…), con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 983/2016, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016 a favore di (…) S.p.a. (d’ora in poi, per brevità, (…)), con il quale veniva ingiunto all’attore di pagare, in qualità di garante in virtù delle fideiussioni del 13.11.2006 e 20.12.2007, la somma complessiva di Euro. 95.364,73, oltre interessi e spese di procedura, pari al saldo negativo del conto corrente n. (…), intestato a (…), di Euro. 4.609,65, nonché al residuo debito del mutuo fondiario del (…) (rep. (…) racc. (…), Notaio (…)) contratto dallo stesso (…).

Eccepiva la nullità per illiceità della causa delle fideiussioni rilasciate dall’attore in spregio del divieto di cui all’art. 549 c.c.; la inidoneità della documentazione prodotta dalla banca per ottenere il decreto ingiuntivo opposto; la carenza del requisito della liquidità del credito azionato stante la pendenza, al momento del deposito del ricorso monitorio, di procedura esecutiva immobiliare radicata dalla banca stessa relativamente al contratto di mutuo ipotecario oggetto del presente giudizio, con conseguente necessità di detrarre dal credito vantato dalla banca la somma ricavata dalla vendita forzata del bene ipotecato a garanzia del debito; l’estinzione del debito per intervenuto pagamento del credito di cui al conto corrente n. (…); la configurazione del reato di usura con riguardo al contratto di mutuo.

Chiedeva pertanto accertarsi l’insussistenza del credito vantato dalla Banca e revocarsi il decreto opposto; in subordine, accertarsi l’esatto ammontare del predetto credito.

Si costituiva la (…) con comparsa del 24.11.2016, contestando quanto contenuto nell’atto di citazione in opposizione e deducendo l’infondatezza di tutte le eccezioni e domande dell’opponente.

Con ordinanza 18.2.2017 il giudice rigettava l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

All’udienza del 12.2.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.

E’ infondata l’eccezione di nullità delle fideiussioni per illeceità della causa stante la contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 549 c.c.; invero, è appena il caso di rilevare, come già evidenziato dal giudice nell’ordinanza del 18.2.2017, che il richiamo operato dall’opponente alla predetta norma è del tutto privo di fondamento atteso che, essendo il medesimo (…) ancora in vita, è impossibile sapere se vi siano legittimari totalmente o parzialmente pretermessi.

La giurisprudenza citata dall’opponente (Tribunale di Mantova, sezione II, 24.02.2011 n.228) non si attaglia affatto al caso di specie, atteso che il Tribunale di Mantova aveva deciso un caso in cui il donante era già deceduto, avendo prestato fideiussione per un importo rilevante (Vecchie L. 3.500.000,00) essendosi spogliato del suo intero patrimonio. Solo al momento della morte, infatti, è possibile verificare sulla base del relictum e dell’eventuale donatum se vi sia lesione di legittima anche ed eventualmente posta in essere attraverso congegni negoziali diversi da disposizioni direttamente lesive.

Venendo alla dedotta inidoneità della documentazione prodotta da (…) per ottenere il decreto ingiuntivo opposto, la doglianza non ha pregio, avendo la Banca depositato, quale prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c., quanto al debito di Euro 90.755,08, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato da (…) di originari Euro 100.000,00, il contratto sottoscritto dal debitore principale nonché le fideiussioni sottoscritte dal garante (Docc. 5 – 7- 8 fascicolo monitorio), ciò che costituisce documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare l’esistenza del credito anche nel presente giudizio di opposizione; quanto al debito di Euro 4.609,65, derivante dal saldo debitore del conto corrente intestato a (…) n.(…), oltre al contratto l’estratto conto – non già il mero saldaconto – attestante le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo e precisamente le movimentazioni dal 25.05.2011 (ultimo saldo) al 04.05.2016 (Allegato 4 fascicolo monitorio).

Costituisce ormai consolidata giurisprudenza il principio secondo cui ” in tema di prova del credito azionato da una Banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo l’art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 non richiede, stante il suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l’intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale pur sempre portato da un estratto conto” (per tutte Cassazione 14.11.2011 n.14155).

Unitamente alla comparsa di costituzione la Banca ha poi depositato estratto conto riferito all’intera vita del rapporto di conto corrente (sottoscritto in data 03.04.2003, assistito da apertura di credito in conto corrente di Euro 5.000,00), adempiendo in tal modo all’onere probatorio circa l’esistenza e l’entità del credito vantato in sede monitoria (Allegati 2 – 3 – 4).

Quanto poi alla contestazione circa la nullità formale della documentazione fornita ex art. 50 TUB per una asserita indeterminabilità del Funzionario attestante la conformità dell’estratto conto alle scritture contabili, l’assunto è infondato.

La norma di cui all’articolo 50 TUB chiaramente indica che la certificazione dell’autenticità e conformità dell’estratto conto debba provenire “da uno dei Dirigenti della Banca interessata”.

Non vi è alcuna indicazione normativa circa la individuazione specifica con nome e cognome del funzionario medesimo.

La individuazione e la determinabilità del funzionario certificatore è comunque desumibile dalla sigla con la quale il certificato è stato reso, essendo responsabilità della Banca quella di produrre certificati validi e provenienti da soggetti che possono svolgere la funzione stabilita dalla legge.

Eccepisce ancora l’opponente la carenza di liquidità del credito azionato, essendo il decreto stato notificato 20 giorni prima della vendita forzata dei beni su cui era iscritta l’ipoteca a garanzia del mutuo ipotecario del 24.1.2008, il cui ricavato doveva essere detratto dall’importo dovuto alla Banca.

L’assunto non ha pregio, atteso che la garanzia prestata dall’opponente consente alla Banca di richiedere al fideiussore il pagamento senza dover attendere l’esito dell’esecuzione nei confronti del debitore principale, da cui la creditrice non aveva percepito – pacificamente – ancora alcuna somma al momento del deposito del ricorso monitorio.

Priva di fondamento è altresì l’eccezione di estinzione per intervenuto pagamento del credito di cui al conto corrente (…), emergendo dagli atti che le somme versate da (…) in seguito alla transazione del 18 aprile – 1 maggio 2013 (transazione solo parzialmente adempiuta da parte dell’opponente e di (…)) sono state imputate dalla Banca anche a rapporti diversi e distinti da quelli oggetto del decreto opposto. Infatti (…), con il versamento della somma di Euro 60.000,00, ha estinto il debito relativo allo scoperto di altro conto corrente intestato “(…) e (…)” n. (…) per Euro 3.828,49, come risulta dalla quietanza inviata all’Avv. Pr.Co., a suo tempo legale dei debitori (Allegato 5 fasc. (…)).

Il residuo importo è stato invece imputato al maggior debito relativo a due distinti rapporti di mutuo fondiario e precisamente:

– per Euro 22.805,64 al mutuo del (…), Notaio (…), Repertorio (…) (per il quale (…) ha agito in via monitoria);

– per Euro 33.365,87 al mutuo del (…), Notaio (…), Repertorio (…) (per il quale (…) è intervenuta nella procedura esecutiva Tribunale di Rimini RGE 54/2012 a carico di (…)).

All’esito di tali imputazioni, dunque, il debito portato dal mutuo (…) Notaio P., e per il quale (…) ha agito in via monitoria, ammonta ad Euro 90.755,08 come risulta dagli estratti conto – lista movimenti depositati (Allegati 6 – 7 fasc. (…)).

Neppure risulta dimostrata l’estinzione parziale del credito ingiunto a seguito dell’assegnazione in sede di riparto nell’esecuzione immobiliare rubricata al n. RGE 54/2012 Tribunale di Rimini, dovendo ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla Banca sin dalla memoria 31.3.2018, che le somme dalla stessa ricavate a seguito della vendita forzata dei beni immobili pignorati a (…), abbiano estinto – solo parzialmente – il debito derivante da un mutuo diverso da quello per il quale la Banca stessa ha agito in monitorio; infatti il credito parzialmente soddisfatto derivava da un mutuo fondiario stipulato il (…) (Notaio F. repertorio (…)) da (…), garantito ipotecariamente con iscrizione del 04.08.2004 articolo 2951 fino alla concorrenza di Euro 255.000,00 (All. 8), su beni successivamente trasferiti a (…) e poi pignorati.

Quanto conseguito da B.C. è dunque stato legittimamente imputato all’ipoteca in primo grado utile che assisteva il mutuo stipulato in data 2004 e non all’ipoteca in secondo grado utile iscritta in data 28.01.2008 articolo 367 (All. 9) relativa al mutuo fondiario stipulato in data (…) (Notaio P. repertorio (…)) per il quale la Banca ha agito con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.

L’imputazione al debito garantito con ipoteca anteriore è principio di diritto sancito dalle regole del codice civile in materia ipotecaria, sicché l’imprecisione contenuta nel piano di riparto prodotto dall’opponente all’udienza del 30.01.2018 e nel quale si fa riferimento al mutuo e all’ipoteca del 2008 non rileva ai fini dell’effettività dell’imputazione e dell’estinzione di un debito anteriore – garantito da ipoteca di primo grado – e diverso da quello per cui la Banca ha agito in monitorio.

Il credito ingiunto e relativo al mutuo fondiario per atto del Notaio P. del (…), ammonta quindi ad oggi ad Euro 90.755,08 come da decreto ingiuntivo opposto.

A dimostrazione di quanto sopra si veda la precisazione del credito depositata agli atti della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Rimini RGE 54/2012 ove sono chiaramente evidenziate le due voci di credito riferibili all’ipoteca per prima iscritta nell’anno 2004 e all’ipoteca successivamente iscritta nell’anno 2008 (All. 10 (…)).

Ancora, infondata è anche l’eccezione di usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo del 2008; invero, l’art. 4 del contratto prevede che il tasso complessivo determinato con le modalità ivi previste nel caso di mora del debitore (saggio in vigore per il prestito aumentato fino ad un massimo di 5 punti) non possa mai essere, di tempo in tempo, superiore al limite previsto dalla L. n. 108 del 1996.

Ebbene, deve ritenersi che la presenza di una clausola di salvaguardia all’interno del contratto di mutuo impedisca che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso soglia (in tal senso di recente Tribunale di Napoli, 09.02.2018 n.1476).

Infatti, considerato il principio ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte per il quale l’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse attiene al momento genetico del contratto, per cui devono intendersi come usurari gli interessi che superino il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione, a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione (sul punto già Cass. civ. n. 13868/2002 e Cass. civ. n. 17813/2002 e successive conformi), l’introduzione di un meccanismo volto a limitare ex ante una determinazione degli interessi in contrasto con i limiti previsti dall’ordinamento non può che inibire in radice il verificarsi del fenomeno usurario.

Altra questione è rappresentata dall’evenienza nella quale, in concreto, l’istituto mutuante, in violazione proprio della clausola di salvaguardia, abbia invece prelevato (o richiesto) interessi superiori a quelli consentiti (e peraltro a rigor di logica pattuiti).

Trattasi, tuttavia, di evenienza neppure prospettata nel caso di specie e che in ogni caso non potrebbe che essere trattata quale semplice fenomeno di pagamento dell’indebito, considerato che l’art. 1815 c.c., come già evidenziato, stabilisce che non sono dovuti interessi solo se questi ultimi vengono pattuiti in eccedenza rispetto al limite di legge, delineando un meccanismo che si esaurisce nella fase genetica del sinallagma.

Venendo, infine, alla nullità, eccepita dall’opponente nella memoria conclusiva, delle fideiussioni prestate dal (…) per contrarietà all’art. 2 comma 2 lett.a L. n. 287 del 1990, si osserva che il richiamato Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della (…) individua specificamente gli articoli dello schema contrattuale predisposto dall'(…) per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (cd. omnibus) contenenti disposizioni in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, articoli la cui – prospettata – nullità, inidonea – deve ritenersi – a travolgere l’intero negozio stipulato dal garante, non è suscettibile di influire sulla decisione della presente controversia, ove non viene in discussione l’applicazione delle norme del codice civile da essi derogate.

In conclusione, l’opposizione deve essere integralmente respinta e l’opponente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall’opposta, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,

1. RIGETTA l’opposizione.

2. DICHIARA esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 983/2016, emesso da questo Tribunale in data 19.05.2016.

3. CONDANNA (…) a pagare a (…) S.p.a. le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro 6.000,00 a titolo di compensi, oltre il quindici per cento della somma che precede a titolo di spese generali. IVA e CASSA come per legge.

Così deciso in Rimini il 18 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.