l’articolo 2054 c.c. presuppone uno scontro tra veicoli e non e’ applicabile nel rapporto tra la responsabilita’ da cose in custodia, da un lato, e quella da circolazione del veicolo dall’altro. Nel caso di danni da cose in custodia causati ad un veicolo, la rilevanza della circolazione di quest’ultimo non e’ apprezzata ex articolo 2054 c.c., bensi’ quale caso fortuito che esclude la responsabilita’ del custode.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|31 maggio 2019| n. 14868

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14854-2017 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) in qualita’ di eredi di (OMISSIS) a sua volta erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente Amministrazione Provinciale di Catanzaro e’ stata convenuta in giudizio dagli eredi di (OMISSIS), deceduta, quale terza trasportata, in un incidente lungo il percorso di una strada provinciale.

Secondo gli eredi della donna, il mezzo su cui quest’ultima viaggiava, condotto dal di lei marito, si sarebbe ribaltato a causa di una consistente massa di brecciolino presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento non ritenendo provato il nesso di causalita’, mentre la corte di appello, diversamente valutando le risultanze istruttorie, ha ritenuto che l’incidente fosse stato causato dalla presenza del materiale inerte, e che pertanto dovesse riconoscersi un difetto di custodia della strada da parte della Amministrazione.

Avverso tale decisione la Provincia di Catanzaro propone tre motivi di ricorso, ai quali si oppongono gli eredi della (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c..

Secondo la ricorrente la corte di merito avrebbe ritenuto provato il nesso di causalita’, prescindendo dalla prova fornita dal danneggiato, che ne era invece onerato.

Avrebbe erroneamente dedotto che la prova era fornita dalle risultanze istruttorie, ma dando a queste ultime un significato errato.

Il motivo e’ inammissibile.

In verita’ le due formulazioni della censura si contraddicono.

Altro e’ dire che, erroneamente la corte ha ritenuto provato il nesso di causalita’ dando alle prove emerse un significato sbagliato, ratio decidendi che non inverte l’onere della prova, ma la ritiene assolta dal soggetto effettivamente gravato, sia pure erroneamente; altro e’ dire che e’ violata la regola sul riparto probatorio, che invece presuppone l’attribuzione dell’onere al soggetto sbagliato.

In realta’, con tale motivo la ricorrente si duole della erronea valutazione delle prove da parte della corte di appello, ed infatti denuncia erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, ed in particolare della attendibilita’ dei testi escussi in giudizio (“la corte non ha in alcun modo considerato che i testi di parte attrice, le cui generiche e valutative disposizioni sono state dalla Corte poste a fondamento della decisione, non avevano assistito alla dinamica dell’incidente e non potevano quindi riferire sulla dinamica stessa”).

Allo stesso modo, la ricorrente si duole della errata valutazione delle risultanze peritali.

Va in realta’ ribadito che in materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito, e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, non e’ mai sindacabile in sede di legittimita’, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e’ sindacabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’articolo 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realta’ mai offerte (Cass. 9356/n2017).

Il secondo ed il terzo motivo possono essere valutati congiuntamente, in quanto denunciano, sotto forma diversa, il medesimo vizio.

Con il secondo la ricorrente si duole della omessa pronuncia su una domanda espressamente formulata in corso di causa, e relativa alla rilevanza del concorso di colpa del conducente, domanda su cui la corte non si sarebbe pronunciata, incorrendo cosi nella violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Con il terzo argomento la medesima omissione e’ fatta valere come carenza di adeguata motivazione su un punto controverso del giudizio e rilevante per la decisione.

I motivi sono entrambi infondati.

Invero a pagina 6 della sentenza impugnata si da’ conto della richiesta di accertare il concorso di colpa del danneggiato, e la si ritiene infondata, cosi che non puo’ parlarsi di omessa pronuncia su una specifica domanda.

Ne’ la decisione puo’ essere censurata, come si fa con il terzo motivo, per difetto assoluto di motivazione, in quanto la corte da’ conto dei motivi per i quali esclude il concorso di colpa, cosi come prospettato dalla ricorrente amministrazione.

E cio’ fa sia ritenendo che la Provincia cui incombeva di provare il concorso non lo ha fatto, sia esponendo pure diverse ragioni che giustificano il mancato riconoscimento di quel concorso.

Ne’ infine puo’ accogliersi la censura, sempre contenuta nel secondo motivo, secondo cui la corte non avrebbe considerato una presunzione di pari colpa ai sensi dell’articolo 2054 c.c..

Intanto si tratta di questione posta qui per la prima volta, e comunque infondata, posto che la norma citata presuppone uno scontro tra veicoli e non e’ applicabile nel rapporto tra la responsabilita’ da cose in custodia, da un lato, e quella da circolazione del veicolo dall’altro.

Nel caso di danni da cose in custodia causati ad un veicolo, la rilevanza della circolazione di quest’ultimo non e’ apprezzata ex articolo 2054 c.c., bensi’ quale caso fortuito che esclude la responsabilita’ del custode.

E’ proprio la natura dei due titoli di imputazione (cosiddetta oggettiva, per la responsabilita’ da custodia, e fondata su colpa per lo scontro tra veicoli) che non consente di fondare presunzioni di pari colpa, tra il custode della strada ed il conducente del veicolo quanto ai danni causati al trasportato.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 9000,00, oltre 200,00 Euro per spese generali. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.