il danno alla salute lamentato in conseguenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità non può ritenersi in re ipsa, ma va documentato e provato, prova nella specie non offerta e non raggiunta (risultando l’invocata consulenza tecnica medico-legale d’ufficio di natura meramente esplorativa, in assenza di qualsiasi elemento indiziario dell’esistenza di uno stato morboso dell’attore determinato dalle immissioni rumorose). Tanto non osta, tuttavia, al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite per la lesione del diritto attoreo al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto di lui alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Tribunale Lecce, Sezione 1 civile Sentenza 8 aprile 2019, n. 1249

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica

in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato

ai sensi dell’art. 281Sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5310/2014 r.g.

TRA

(…), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ni.Ne. e Lu.Lu. come da mandato in atti, attore

E

(…), rappresentato e difeso dall’Avv. Ar.Co. come da mandato in atti, convenuto

avente ad oggetto: inibitoria immissioni

Fatto e diritto

Con atto ritualmente notificato, (…) ha citato in giudizio (…) dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire:

a) accertare e dichiarare che l’attività d’impresa da questi esercitata nell’officina di riparazione meccanica sita a pochi metri dall’abitazione di esso attore, sita in (?) alla Via (?), era svolta in violazione del disposto dell’art. 844 c.c. e, per l’effetto:

b) inibire a (…) la prosecuzione dell’attività di impresa in violazione delle prescrizioni tecniche idonee a limitare le immissioni nei limiti della normale tollerabilità, ovvero disporre a carico di lui la cessazione di ogni attività comportante il superamento dei limiti di normale tollerabilità del rumore;

c) condannarlo comunque, anche in via equitativa ovvero per quanto accertando in corso di causa (nei limiti della somma di Euro 26.000,00, autonomamente stabilita), anche ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento dei danni subiti da esso attore per tutto il periodo in cui l’attività del convenuto era stata svolta in violazione del disposto dell’art. 844 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;

in via subordinata:

d) inibire al convenuto la prosecuzione della propria attività di impresa a portoni aperti e comunque al di fuori dei propri locali commerciali, ovvero di proseguire la propria attività di impresa in violazione delle prescrizioni dettate dall’ARPA Puglia;

e) condannare (…) a pagare ad esso attore un equo indennizzo ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 844 c.c. in ragione del grado di incidenza dell’attività pregiudizievole da esso svolta sul valore commerciale dell’immobile abitativo di proprietà P., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;

f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa depositata nell’udienza dell’11.11.2014 si è costituita in giudizio (…), eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale amministrativo regionale Puglia sezione di Lecce e, gradatamente, l’efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento della sentenza penale di assoluzione di esso convenuto dal reato di cui all’art. 659 c.p. per insussistenza del fatto; ha contestato l’insussistenza di immissioni intollerabili e ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna di (…) al pagamento di esborsi e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Assegnati i termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c.; differita al merito la decisione sull’eccezione preliminare; ammessa la sola prova testimoniale formulata da parte attrice ed escussi i testi da essa indicati;

mancato l’interrogatorio formale deferito al convenuto; disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio; nell’udienza del 22.01.2018 sono state rassegnate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.

Disposta la rimessione della causa sul ruolo onde avvalersi delle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze di cui all’art. 281sexies c.p.c., nell’udienza del 08.04.2019, all’esito della discussione orale, il Tribunale ha pronunciato sentenza, dandone lettura dopo la Camera di Consiglio ed in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione; oggetto del presente giudizio è infatti l’addotta violazione dell’art. 844 c.c. a causa dell’attività di impresa esercitata dal convenuto e la conseguente lamentata lesione di diritti soggettivi dell’attore (diritto alla salute e diritto di proprietà), la cui tutela è rimessa al Giudice Ordinario;

le azioni proposte dal P. (quella inibitoria e quella risarcitoria) rientrano tra i rimedi previsti dal codice civile in caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità (l’una rivolta alla eliminazione delle cause di dette immissioni, l’altra rivolta ad ottenere l’attribuzione di un ristoro per il pregiudizio sofferto) ed azionabili anche cumulativamente dinanzi al Giudice ordinario.

In ordine all’eccepita efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza penale n. 570 del 18.04.2011 della Corte d’appello di Lecce, si osserva che essa già in dispositivo confermava la sentenza del Tribunale di Lecce sezione distaccata di Galatina del 10.02.2010 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di (…) per non essere più il reato ascrittogli previsto dalla legge come reato.

In ogni caso, in atti è stato prodotto anche il Provv. del 28 marzo 2018, con il quale la medesima Corte, provvedendo sull’istanza proposta da (…), ha disposto procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza, sostituendo la locuzione “sì che l’imputato deve essere assolto per l’insussistenza del fatto”, con la seguente “si che l’imputato deve essere assolto perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

Ne consegue che detta sentenza penale nessuna efficacia preclusiva può spiegare nel presente giudizio, dacchè l’assoluzione del (…) non è stata determinata dall’assoluta mancanza di elementi probatori in ordine all’accadimento del fatto e alla riferibilità causale ad esso dell’evento lesivo lamentato dall’odierno attore, essendo anzi risultata in dibattimento -secondo quanto si legge nella parte motiva della sentenza penale di I grado- che “le fasi lavorative effettuate all’interno dell’officina meccanica del (…) che prevedono l’utilizzo delle pistole pneumatiche, del martello e della flessibile, provocavano inquinamento acustico in periodo diurno nell’abitazione del P.”.

Nel merito, in giudizio è risultato:

– che le fasi lavorative effettuate all’interno dell’officina meccanica di (…) (con utilizzo di pistole pneumatiche, martello e flessibile) provocavano inquinamento acustico in periodo diurno nell’unità abitativa soggiorno di (…) (così il rapporto di verifica acustica n. 1766 del 30.10.2007 dell’ARPA Puglia);

– che quanto accertato dall’ARPA rappresentava un inquinamento acustico determinante implicazioni igienico-sanitarie con pregiudizio della salute pubblica (così l’ordinanza n. 1 del 04.01.2008 del Sindaco di Soleto, che ordinava al (…) di adottare con effetto immediato nelle modalità operative gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose), con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni);

– che, pur dopo i lavori di bonifica eseguiti dal (…) nell’officina, era necessario che le lavorazioni rumorose che prevedessero la prova dei motori, l’utilizzo dell’avvitatore elettrico, l’uso del martello e del flessibile dovessero essere sempre effettuate con il portone chiuso onde assicurare il contenimento nei limiti di legge delle emissioni rumorose (così l’ulteriore rapporto di verifica dell’ARPA del 14.10.2009);

– che l’uso contemporaneo del compressore per il soffiaggio dell’aria, dell’aspiratore delle polveri e dei ponti di sollevamento per un tempo anche non consecutivo superiore ad 1 ora e 47 minuti, come pure l’attività dell’officina a portone aperto o all’esterno comportava il superamento di tutti i limiti (differenziali, assoluti o comparativi) (così l’elaborato del C.t.u. ing (…) depositato in corso di giudizio);

– che l’attività di officina meccanica all’interno del locale del (…) si svolgeva per la maggior parte del tempo a porte aperte (si vedano le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dal sig. (…) e dall’ing. (…), la relazione di quest’ultimo prodotta in atti e le foto delle diverse auto in lavorazione ivi dal 2010 al 2014).

Pertanto, non v’è dubbio che l’attività svolta nell’officina di (…), per le sue modalità di svolgimento (a portoni aperti e all’esterno del locale) comportasse il superamento dei limiti di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. in danno del vicino (…);

tuttavia, nel verbale d’udienza del 08.04.2019 è stato dichiarato (senza contestazioni di sorta) che l’officina meccanica non è più sita nei pressi dell’abitazione attorea essendo stata trasferita altrove; pertanto sulle domande di cui alle lettere b) e d) dell’atto di citazione (relative all’inibitoria dell’attività, e, in subordine, alla condanna del convenuto ad adottare nel suo esercizio gli accorgimenti necessari al contenimento delle immissioni) ritenersi essere venuto meno l’interesse attoreo ad ottenere la pronuncia giudiziale.

In ordine alla domanda risarcitoria, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione il danno alla salute lamentato in conseguenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità non può ritenersi in re ipsa, ma va documentato e provato, prova nella specie non offerta e non raggiunta (risultando l’invocata consulenza tecnica medico-legale d’ufficio di natura meramente esplorativa, in assenza di qualsiasi elemento indiziario dell’esistenza di uno stato morboso dell’attore determinato dalle immissioni rumorose).

Tanto non osta, tuttavia, al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite per la lesione del diritto attoreo al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto di lui alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. Corte di Cassazione Sezione II Civile ordinanza del 03.09.2018 n. 21559; Sez. Un. n. 2611/2007).

Considerato, dunque, che, sulla base di quanto innanzi esposto e delle risultanze delle verifiche dell’ARPA Puglia e della C.t.u. disposta nel corso del giudizio, le immissioni provenienti dall’officina sono risultate superare la normale tollerabilità in un solo ambiente della casa (soggiorno), in misura non contenuta e nel solo orario di apertura dell’officina, allorquando le attività venivano espletate a portoni aperti o all’esterno del locale, e ciò per un lasso di tempo dal 2010 al 2014, questo Giudice ritiene congruo ed equo riconoscere e liquidare in via equitativa all’attore l’importo complessivo di Euro 10.000,00 (già rivalutato all’attualità) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto per la compromissione del pieno svolgimento della vita domestica per il periodo di tempo considerato.

Alla soccombenza del convenuto segue il regolamento delle spese e competenze di lite, che, in assenza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere tra le partì in relazione alle domande di cui alle lettere b) e d) dell’atto di citazione (relative all’inibitoria dell’attività dell’officina di riparazione meccanica del convenuto, e, in subordine, alla condanna di lui ad adottare nel suo esercizio gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni rumorose);

2) condanna il convenuto (…) a pagare all’attore la somma di Euro 10.00,00, già rivalutata all’attualità, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto per la compromissione del pieno svolgimento della vita domestica;

3) condanna il convenuto (…) al pagamento delle spese e competenze di lite dell’attore, che liquida in complessivi Euro 5.068,00, di cui Euro 233,00 per esborsi ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario a 1596, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;

4) pone definitivamente a carico di parte convenuta esborsi e compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa.

Esecutività come per legge.

Così deciso in Lecce l’8 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria l’8 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.