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La delibera assembleare che modifica il criterio legale di determinazione delle quote di partecipazione alle spese condominiali è nulla se assunta con la maggioranza (anche qualificata) e non all’unanimità. La nullità può essere fatta valere anche dal condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso il proprio voto favorevole.

 

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Corte d’Appello Napoli, Sezione 2 civile Sentenza 7 giugno 2018, n. 2756

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Giovanni de Crecchio – Presidente

dott.ssa Rosaria Papa – Consigliere

dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5247/2012 R.G., assunta in decisione all’udienza del 24 gennaio 2018 e vertente

TRA

Condominio di via (…), in persona del suo amministratore pro tempore (…), c.f. (…), rappresentato e difeso dall’Avvocato Fr.Co. presso il cui studio in Napoli alla via (…) elettivamente domicilia, giusta mandato a margine dell’atto di appello

APPELLANTE

CONTRO

(…), c.f. (…) e (…), c.f. (…), entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocato Pa.Be. presso il cui studio in Napoli alla via (…) elettivamente domiciliano, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 7799/12 del 29 giugno 2012 in materia di impugnazione di delibere assembleari ed opposizioni a decreti ingiuntivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) e (…), in data 18 aprile 2008, proponevano innanzi al Tribunale di Napoli ricorso ex art. 1137 c.c. per la dichiarazione di nullità, e in subordine di annullabilità, delle delibere assembleari del Condominio di via (…) adottate nelle date del 25 maggio 2007 e del 12 giugno 2007, nonché della consequenziale delibera del 21 febbraio 2008, deducendone l’invalidità.

In particolare, quanto alla deliberazione del 21 febbraio 2008, presa in seconda convocazione con la maggioranza di 370 millesimi, lamentavano l’insufficienza del quorum funzionale con cui era stata approvata, sebbene riguardasse spese di riparazioni straordinarie di notevole entità per le quali, ai sensi dell’art. 1136 VI comma c.c., sarebbe occorso un numero di voti idoneo a rappresentare la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno la metà del valore dell’edificio.

Delle ulteriori delibere con cui era stato approvato l’intervento edilizio condominiale di risanamento conservativo del fabbricato, nominato il direttore dei lavori, approvato l’appalto e stabilita la ripartizione della spesa tra i condomini secondo le vigenti tabelle millesimali, lamentavano la più grave causa d’invalidità costituita dalla nullità per essere violati i principi di proporzionalità.

Deducevano, all’uopo, che le tabelle millesimali, in realtà, non promanano da alcun atto opponibile ai condomini, né da una loro accettazione.

Spiegavano che essendo uno dei condomini tale (…), titolare di 62,12 millesimi, assolutamente sconosciuto al punto da non esservi certezza della sua esistenza in vita, l’amministratore provvedeva a convocarlo alle assemblee con un invito raccomandato spedito all’indirizzo di via (…) (dove sicuramente egli non risiede), luogo corrispondente ad una parte del complesso condominiale, ridotto a rudere, oggetto di lavori straordinari. Aggiungevano di non essere a conoscenza di ricerche volte ad individuare eventuali eredi del presunto condomino (…), ma che la inspiegabile “scomparsa” del titolare (secondo quella che si assume essere la tabella vigente) di ben 62,12 millesimi aveva dato luogo a due fatti singolari.

Il primo riguardava l’instaurazione di un procedimento cautelare (n.r.g. 9191/08), promosso da tale (…) da cui si rilevava che gli immobili di via (…), adiacenti ma non comunicanti al fabbricato di via (…), reclamati dal (…), venivano attribuiti dall’amministrazione condominiale al non meglio noto (…) e che l’attività edilizia che si andava svolgendo nell’edificio condominiale di via (…) non appariva corrispondente al contenuto delle dichiarazioni rese dal Condominio alle competenti autorità amministrative, prima dell’inizio dei lavori.

Il secondo era che, come loro riferito da molti condomini, alcuni tra questi, ben consapevoli che le porzioni d’immobile attribuite al (…) non avevano in realtà alcun proprietario effettivo, avevano formulato un “progetto di usucapione” in base al quale, a lavori ultimati, gli interessati a estendere la loro proprietà (vale a dire i condomini che, avendo unità contigue a quelle attribuite al (…), avrebbero potuto facilmente immettersi in queste ultime attraverso nuove aperture), se ne sarebbero fatti riconoscere proprietari per avvenuto acquisto a titolo originario in base a un possesso continuato ultraventennale.

Ad ogni modo, l’amministratore del Condominio aveva recepito e fatto proprio questo “progetto di usucapione” per cui, nei riparti della spesa dei lavori all’immobile da sottoporre all’approvazione dei condomini, aveva “spalmato” le somme del fantomatico condomino (…) sugli altri condomini: non solo quelli interessati al “patto di usucapione”, ma tutti, compresi gli istanti.

Per l’effetto, dedotta la lesione di diritti patrimoniali ai danni dei condomini non interessati al patto volto ad acquisire per usucapione porzioni immobiliari mai possedute, giudicavano abnorme la pretesa a vedersi richiedere, in base a riparti che ingiustificatamente elevavano il valore effettivo dei loro immobili, somme eccedenti il dovuto, venendo così ad anticipare spese per interventi edilizi non già in proporzione del valore (artificiosamente elevato) delle porzioni di piano di loro proprietà, ma afferenti anche il parziale costo della ricostruzione di unità non di proprietà e che altri condomini si proponevano di far proprie.

Lamentavano, così, la violazione del principio di proporzionalità nella distribuzione delle spese per la cosa comune, fissato dall’art. 1123 c.c., negando che i condomini avessero voluto contrattualmente derogarvi accettando l’accollo di un debito non proprio, non essendo neppure immaginabile un contratto in tal senso, mancando addirittura il soggetto ((…)) titolare della posizione di debito.

Delle superiori delibere lamentavano anche ulteriore ragione di violazione del principio di proporzionalità, per la differente incidenza dei lavori deliberati che, per talune unità – tra cui quelle degli opponenti – si riducevano, a loro dire, ad un mero riassetto dello stato preesistente, mentre per altre (quelle dell’ala con ingresso dal civico n. 9 già ritenuta un corpo estraneo all’edificio del civico n. 11) consistevano in una sostanziale ricostruzione, specie per l’ultimo piano, come dimostrato dalle allegate fotografie.

Il giudizio veniva iscritto al n. 16469/2008.

Il Condominio, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandava la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno da lite temeraria.

Al giudizio principale venivano riunite le opposizioni ai due decreti ingiuntivi notificati ai ricorrenti nel giudizio iscritto al n. 16469/2008: n.r.g. 18860/2008 promossa da (…) avverso l’ingiunzione di pagamento n. (…) e n.r.g. 22195/08 promossa da (…) avverso l’ingiunzione di pagamento 2244/08.

Nei motivi, gli opponenti proponevano le medesime doglianze già prospettate con l’opposizione alle delibere assembleari.

Nel contraddittorio con il Condominio che chiedeva la conferma dei provvedimenti monitori, era disattesa per entrambi la concessione della provvisoria esecutività.

Ammesse inizialmente le prove per interrogatorio formale e testi, nonché disposta una consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza del 17 settembre 2010 era valutata superflua l’attività istruttoria e disposto rinvio per le conclusioni.

Con sentenza n. 7799/12 del 29 giugno 2012, il giudice di prime cure così decideva: “dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’impugnativa avente ad oggetto la delibera assembleare in data 21.02.2008; dichiara la nullità delle delibere adottate dall’assemblea del Condominio in date 24.05.2007 e 12.06.2007, limitatamente alla parte in cui le stesse presuppongono una ripartizione delle spese dei lavori approvati in modo da distribuire fra tutti i partecipanti, e quindi anche tra i ricorrenti (…) e (…), la quota del condomino (…); accoglie l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da (…) e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1393/08 emesso da questo Tribunale in data 23.01 – 12.02.2008; accoglie l’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da (…) e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2244/08 emesso da questo Tribunale in data 28.02 – 12.03.2008; condanna il Condominio in N., via (…), convenuto al pagamento delle spese di lite”, liquidate complessivamente in Euro 3.990,77 in favore della D.M. ed in Euro 3.934,86 in favore di (…).

Per quel che rileva il Tribunale, decretata in applicazione analogica dell’art. 2377 c.c. la cessata materia del contendere quanto al deliberato adottato in data 21 febbraio 2008 perché ratificato nella successiva assemblea del 23 settembre 2008, con delibera approvata dalla maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio, ai sensi del comma 4 dell’art. 1136 c.c., giudicava tardive le impugnazioni delle ulteriori Delib. del 24 maggio 2007 e Delib. del 12 giugno 2007 nella parte riguardante profili di annullabilità, aderendo all’eccezione ad hoc di parte resistente che reputava tempestiva in quanto contenuta nella comparsa depositata in occasione della celebrazione della prima udienza fissata al solo fine della delibazione dell’istanza di sospensione. Al contrario, apprezzava sussistenti profili di nullità delle medesime delibere per violazione dei criteri di proporzionalità nella ripartizione delle spese tra condomini stabiliti dall’art. 1123 c.c.

Prendeva atto che gli opponenti si erano sostanzialmente doluti del fatto – pacifico tra le parti – che erano state ripartite tra tutti i partecipanti le quote di morosità del condomino (…), notoriamente irreperibile e vanamente convocato, e giudicava fondato il rilievo in base al granitico orientamento della Corte regolatrice per il quale, in mancanza di una diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione di autonomia negoziale, la ripartizione delle spese condominiali deve di necessità avvenire secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dalla norma sopra indicata, vieppiù laddove non vengano in evidenza ragioni di effettiva ed improrogabile urgenza di reperire aliunde le somme necessarie. A tal riguardo, negava la ricorrenza di suddetta condizione alla luce del nuovo indirizzo della Cassazione a sezioni unite escludente la solidarietà tra condomini per i debiti verso terzi e propugnatore della tesi dell’intrinseca parziarietà dell’obbligazione (Cassazione civile, sez. un., 08.04.2008, n. 9148).

Giudicava – invece – inconferenti le doglianze degli opponenti quanto al “progetto di usucapione”, esulando il profilo dalla validità o meno dei deliberati de quibus vertitur.

Quale immediata conseguenza della decretata nullità, riteneva fondate le opposizioni ai due decreti ingiuntivi richieste dal Condominio in base ai deliberati assembleari risultati affetti dal vizio in parola. Nell’impossibilità di determinare la quota da costoro dovuta al netto della porzione del quantum a carico del (…), accoglieva in toto le opposizioni, rimettendo al Condominio il ricalcolo delle quote gravanti su (…) e (…) al netto dei millesimi del (…).

Applicava alle spese il principio della soccombenza.

Con atto notificato il 5 dicembre 2012, il Condominio proponeva appello avverso la superiore decisione articolando i motivi illustrati in parte motiva, all’esito dei quali rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare tardiva, inammissibile e/o improcedibile l’impugnazione delle delibere del 24.05.2007 e del 2.06.2007, in quanto effettuata a distanza di oltre un anno dalla emanazione delle stesse, atteso che erroneamente gli attori indicano come vizio la nullità, laddove si tratta di mera annullabilità delle delibere; nel merito rigettare ogni domanda avanzata dagli appellati nei confronti del Condominio, perché infondata in fatto e in diritto; rigettare anche le richieste di revoca dei D.I. n. 1393 del 2008 e D.I. n. 2244 del 2008; condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo; in linea del tutto subordinata e per mero scrupolo difensivo, ove vengano disattesi i sovraesposti motivi di appello, nella sola e lontana ipotesi in cui venga confermato il contenuto della sentenza n. 7799/12, quantomeno compensare le spese del doppio grado di giudizio”.

(…) e (…) si costituivano per resistere al gravame, riproponendo ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande già formulate in primo grado e rimaste disattese o assorbite dalla sentenza del Tribunale di Napoli e svolgendo appello incidentale per sentire dichiarata la nullità delle delibere, già dichiarate nulle con altra motivazione, per la violazione dell’inderogabile principio secondo cui, per esser valida, la delibera deve provenire da un’assemblea convocata nelle persone di tutti gli effettivi condomini che al momento della formazione del deliberato rivestano la qualità di proprietari attuali dell’unità rappresentata in assemblea. Insistevano, altresì, per l’ammissione e l’espletamento della prova già chiesta e qui riproposta, il tutto con il favore delle spese.

Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all’udienza del 24 gennaio 2018, sulle conclusioni rassegnate a verbale, la causa era riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali ed il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello la difesa del Condominio ha lamentato un acritico recepimento delle tesi degli opponenti quanto al fatto che le delibere impugnate avrebbero ripartito a carico di tutti i condomini la quota di (…), senza verificare che, nella realtà, esse non avevano riguardato la ripartizione delle spese e non ne avevano modificato i criteri, ma solo deciso la prosecuzione dei lavori di risanamento conservativo del fabbricato e la scelta di una nuova ditta per attendervi, autorizzando l’emissione delle bollette di pagamento che ne ripartivano l’importo in base alle vigenti tabelle millesimali.

Ha quindi stigmatizzato il fatto che la creazione di un fondo a carico di tutti i partecipanti delle quote del condomino (…) non era certamente stabilita nelle delibere de quibus e che sarebbe stato onere di controparte individuarla ed eventualmente impugnarla. Per l’effetto, ha ritenuto viziata ai sensi dell’art. 112 c.p.c. la decisione del Tribunale di pronunciare su una domanda affatto proposta, trasferendo alle delibere opposte l’invalidità di un criterio di riparto alinde stabilito.

Con il secondo motivo di appello il Condominio ha censurato come particolarmente restrittiva l’interpretazione offerta dal Tribunale del principio stabilito dalla Suprema Corte sulla possibilità di derogare all’art. 1123 c.c., riconosciuta dal giudice di prime nel solo caso di improrogabile urgenza di trarre altrove le somme. In particolare, si è doluto della omessa considerazione per il fatto che la necessità dell’istituzione del fondo cassa non era quella di evitare l’esposizione ad azioni esecutive, quanto prevenire la paralisi dei lavori, potendo l’appaltatore che non riceve i pagamenti ai S.A.L. avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. e abbandonare il cantiere, come già accaduto in precedenza. Ha quindi evidenziato come la morosità degli appellanti conservava il fabbricato nello stato inagibile e pericolante.

I due motivi, dei quali è possibile eseguire una trattazione congiunta, sono infondati ed inidonei a sovvertire le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto riguardo alla sorte delle due delibere e delle due ingiunzioni di pagamento chieste ed ottenute.

L’affermazione del Giudice di primo grado che ha accolto la domanda al tempo proposta dagli attuali appellati sulla violazione dei criteri di proporzionalità nella ripartizione delle spese tra i condomini, prevista dall’art. 1123 c.c., è pertinente rispetto alle due delibere oggetto di causa sebbene esse non rechino all’ordine del giorno alcuna previsione in merito alla distribuzione tra i condomini dei costi dell’appalto. Invero, nel fare – a tal fine – riferimento alle “tabelle millesimali” i due deliberati, nella realtà, hanno recepito quelle applicate “di fatto” e che non contemplano più, evidentemente, il condomino (…).

Tutto ciò si evince agevolmente dai riparti di spesa che hanno consentito all’amministratore – all’uopo autorizzato ad emettere le bollette di pagamento – di calcolare il dovuto dagli odierni appellati. Non è stata da alcuno tra le parti in causa dedotto che l’amministratore abbia commesso errori nell’indicazione del dovuto né che abbia abusato dalla delega come conferitagli di talché tertium non datur rispetto alla conclusione che sono stati autorizzati a semplice maggioranza criteri di ripartizione diversi da quelli consacrati nelle sole tabelle esistenti (quelle agli atti, su cui immediatamente oltre). La cosa – del resto – è parsa immediatamente chiara proprio ad uno tra gli odierni opponenti ed appellati: (…), il quale, al termine della verbalizzazione del consesso del 24 maggio 2007, “non ritenendo veritiere le tabelle millesimali attualmente in vigore”, ne sollecitava l’elaborazione di nuove, “riservandosi altresì di chiedere l’eventuale conguaglio delle quote già versate e quelle a versarsi in futuro all’esito della redazione delle nuove tabelle”. Analoga riserva è stata espressa anche in occasione della seconda delibera. Nella realtà, se il riferimento fosse stato alle tabelle che lo stesso Condominio ha allegato alla sua produzione, unitamente ad una raccomandata accompagnatoria indirizzata ad una condomina del tempo: tale Concetta Pugliese, dall’allora amministratore (…), datata 4 ottobre 1967, nel riparto dovrebbe leggersi anche il nominativo del (…), il che non è. Ad onta del riferimento alle “tabelle vigenti” od a quelle attualmente “in vigore” di cui ai deliberati, è pacifico che i riparti abbiano escluso il condomino (…) e che dunque le tabelle tenute presenti nelle delibere siano altre, di cui non si è dimostrata – da chi ne avrebbe avuto l’onere – l’effettiva valida approvazione. Neppure è prodotta la delibera con cui pare sia stato decisa l’istituzione di un fondo cassa per sopperire alle inadempienze del condomino “sconosciuto” alla cui validità o meno è quindi impossibile estendere il vaglio. Non può – allora – condividersi la tesi dell’appellante per cui nelle occasioni del maggio e giugno 2007 sarebbe stata semplicemente individuata altra ditta cui affidare l’appalto e la prosecuzione del cantiere, al corrispettivo ivi indicato, atteso che si è anche autorizzato l’amministratore a ripartire le spese relative sulla base di criteri non corrispondenti alle sole tabelle dichiarate vigenti dallo stesso Condominio.

Ne deriva che i riparti – e l’atto che ha consentito all’amministratore di svolgersi nel modo indicato – violano il principio di ripartizione proporzionale delle spese.

La Corte condivide l’affermazione per la quale sono nulle (profilo evidenziabile anche dal condomino consenziente) le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza e senza dunque il consenso unanime, siano stabiliti o modificati criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 c.c..

Il principio di proporzionalità è stato ripetutamente affermato quale ineludibile criterio di ripartizione della spesa (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 07.11.2017, n. 26360; Cassazione civile, sez. VI, 11.08.2017, n. 20073).

L’avere “spalmato” sugli altri condomini – tra cui gli odierni appellati – i costi a carico del (…) senza una delibera unanime è operazione foriera di nullità che può far rilevare anche il condomino che all’assise abbia partecipato (Cassazione civile, sez. II, 04.08.2017, n. 19651 a proposito della nullità della delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca diversamente le spese di esercizio di un impianto centralizzato, ritenendone impossibile l’oggetto perché, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell’assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l’accordo unanime; Cassazione civile, sez. II, 24.02.2017, n. 4844, ugualmente sulla necessità che la delibera sia unanime).

In conclusione, per applicare un criterio diverso sarebbe occorsa una delibera (giammai prodotta) approvata all’unanimità, sulla base del principio sopra ricordato e dell’ulteriore massima giurisprudenziale per la quale “La delibera assembleare che modifica il criterio legale di determinazione delle quote di partecipazione alle spese condominiali è nulla se assunta con la maggioranza (anche qualificata) e non all’unanimità. La nullità può essere fatta valere anche dal condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso il proprio voto favorevole” (Cassazione civile, sez. II, 14.06.2013, n. 15042).

Il Condominio, difendendosi nel corso del primo grado del giudizio (pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta), ha ritenuto la sua iniziativa di istituzione di un fondo cassa per il pagamento delle competenze del condomino (…) legittima per la seguente motivazione: fare fronte all’effettiva ed improrogabile urgenza di pagare l’impresa incaricata dei lavori, evitando così un danno ben più grave ai condomini tutti, esposti dal vincolo della solidarietà passiva verso i terzi.

Simile “espediente”, alla luce della giurisprudenza più recente di cui ha dato ampiamente conto il Tribunale, non è giustificabile nelle temute iniziative dei terzi creditori, avendo le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148 del 8 aprile 2008, condiviso la ricostruzione delle obbligazioni contratte dal condominio di natura parziaria rispetto ai terzi creditori, ripudiando il principio di solidarietà sia in ragione dell’oggetto: il denaro che è per natura divisibile, sia per l’ossequio dovuto proprio al principio di cui al primo comma dell’art. 1123 c.c..

È – dunque – vero quanto riportato alla pagina 10 della sentenza impugnata in merito al fatto che lo stesso Condominio, nelle sue difese, aveva in qualche modo avallato la conclusione che le quote di morosità relative al condomino (…) venivano poste a carico di tutti i condomini.

Avendo le delibere impugnate violato per le ragioni dette il principio di proporzionalità, deve concludersi che i decreti ingiuntivi sono stati resi sulla base di una ripartizione di spesa che non risulta tenere conto dei millesimi in titolarità di (…).

La superiore osservazione, dimostrata dai riparti di spesa sulla cui scorta sono state chieste le due ingiunzioni, consente di confermare anche la statuizione di revoca di queste.

Con il terzo motivo di appello è stata chiesta la riforma della sentenza in punto di spese ed invocata la compensazione per il mutamento di indirizzo nella giurisprudenza della Suprema Corte riguardo alla solidarietà ovvero alla parziarietà delle obbligazioni condominiali verso terzi.

Il motivo è almeno in parte fondato.

Il nuovo corso giurisprudenziale circa la parziarietà delle obbligazioni del condominio; la necessità di attendere ai lavori di ristrutturazione dell’immobile in merito ai quali erano insorte diverse e gravi problematiche documentate in atti; la “prassi” invalsa nella ripartizione dei costi avrebbe giustificato, ad avvio della Corte, la compensazione quanto meno per la metà delle spese del giudizio.

Nei superiori limitati termini va dunque accolto l’appello principale del Condominio di via (…).

Con il motivo di appello incidentale (…) e (…), non ritenendo sufficiente la riproposizione in appello delle loro domande, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., hanno espressamente censurato la parte della sentenza che ha ritenuto inconferenti le loro doglianze con riguardo al paventato “progetto di usucapione” che sarebbe stato elaborato da alcuni condomini con l’accordo, altresì, dell’amministratore del condominio, con la motivazione che si sarebbe trattato di questione che esula dal piano della validità o meno dei deliberati assembleari opposti. Hanno sottolineato di avere dedotto anche una seconda causa di nullità della delibera impugnata e di tutte le ulteriori collegate, ossia il fatto che le tabelle millesimali in concreto applicate non provenissero da alcuna fonte idonea, espressiva dell’unanimità di consensi dei condomini e che esse riportassero un condomino (titolare di millesimi 62,12) da tutti riconosciuto inesistente, al punto da ricorrere alla fictio di convocarlo spedendogli l’invito raccomandato all’indirizzo di via (…), 11 ove insiste un mero rudere. Con l’occasione, per dimostrare l’inesistenza del (…), hanno ricordato l’accordo intervenuto tra alcuni condomini, incluso il figlio dell’amministratore, circa un “patto di usucapione” consistente nel fatto che, a lavori ultimati, i contraenti si sarebbero appropriati – attraverso l’artificio d’un giudizio di usucapione – delle unità fittiziamente attribuite al (…). Il pregiudizio per gli appellanti consisterebbe nella partecipazione in vece di questi agli oneri della ricostruzione, senza alcun interesse al patto.

Il motivo è assorbito.

L’appello è stato proposto per il caso di riforma della sentenza impugnata dal Condominio, come induce a ritenere l’impiego dell’avverbio “subordinatamente” all’atto di rassegnare le conclusioni.

Avendo la Corte condiviso il ragionamento del primo giudice quanto alla nullità delle delibere impugnate, non vi è necessità di esaminare la questione della regolarità della convocazione di un condomino “inesistente” al solo fine di assicurare una validità formale alle decisioni assunte dall’assise. Altrettanto dicasi della intenzione di alcuni condomini di estendere le loro proprietà all’unità contigua formalmente appartenente al (…), come da “progetto” o “patto” di usucapione che comunque non giustificherebbe l’addebito delle spese di ricostruzione in capo ai condomini ad esso non interessati.

Per l’effetto, corretta è stata anche la decisione del Tribunale di non fare luogo alla prova inizialmente ammessa, revocando la relativa ordinanza istruttoria.

Ne consegue che, rigettati i due motivi di gravame principale e assorbita la disamina dell’appello incidentale, occorre rideterminare le spese del doppio grado del giudizio.

Per le ragioni già indicate riguardo alla decisione sulla terza censura dell’appello principale, si ritiene di poter compensare per la metà le spese del doppio grado del giudizio, sussistendo ragionevoli motivi nell’indicato senso.

La liquidazione per la rimanente parte viene effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modifiche come da dispositivo. Nella liquidazione vanno considerate distintamente le posizioni degli appellati che avevano proposto due distinte citazioni in opposizione a decreto ingiuntivo, posizioni invece convergenti in unica difesa nella resistenza al gravame.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli – seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

– in accoglimento del terzo motivo dell’appello principale proposto dal Condominio di via (…), in persona del suo amministratore pro tempore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7799/12 del 29 giugno 2012, riforma il capo sulle spese; dichiara assorbito il motivo di appello incidentale proposto da (…) e (…) avverso la medesima sentenza e conferma nel resto la decisione;

– condanna il Condominio di via (…) in persona del suo amministratore al pagamento della metà delle spese del doppio grado del giudizio in favore di (…) e di (…) che liquida, in detta percentuale, come di seguito: quanto al primo grado del giudizio in Euro 62,50 per spese ed Euro 2.000,00 per onorario in favore della D.M. e in Euro 55,00 per spese ed Euro 1.950,00 per compensi professionali in favore del S. e quanto al presente grado in Euro 2.500,00 per compensi professionali in favore della parte appellata, in tutti i casi oltre indennizzo forfetario, IVA e CNPA come per legge;

– compensa tra le parti la restante metà delle spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Napoli il 30 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.