Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, previsto dalla L. n. 354 del 1975, articolo 35 ter, comma 3, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle suindicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal Decreto Legge n. 92 del 2014, articolo 2, convertito nella L. n. 117 del 2014, hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex articolo 35 ter, comma 3, cit., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 2 luglio 2018, n. 17275

Data udienza 11 maggio 2018

Integrale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15203/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 4 aprile 2016 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti del Ministero della giustizia, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 35 ter, comma 3, modificata dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 117, con cui il ricorrente aveva lamentato di essere stato detenuto in condizioni inumane o degradanti presso la Casa circondariale di (OMISSIS) dal 25 maggio 2009 al 10 luglio 2009 e presso la Casa circondariale di (OMISSIS) dal 10 luglio 2009 al 12 maggio 2012.

A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto:

-) che il credito insorto in dipendenza della detenzione presso la Casa circondariale di (OMISSIS) si fosse prescritto per prescrizione quinquennale;

-) che, presso la Casa circondariale di (OMISSIS), la detenzione subita dall’ (OMISSIS) non fosse stata inumana o degradante.

2. – Per la cassazione del decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso per un motivo.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un solo motivo rubricato: “Violazione degli articoli 1173 e 2946 c.c., nonche’ dell’articolo 35 ter della L. n. 354 del 1973, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Esso, tuttavia, svolge due censure eterogenee, la prima riferita alla dichiarazione di prescrizione del credito maturato a seguito della detenzione presso la Casa circondariale di (OMISSIS), la seconda riferita al rigetto della domanda quanto alla detenzione presso la Casa circondariale di (OMISSIS).

2. – Il ricorso e’ fondato.

2.1. – Il motivo va accolto nella parte in cui riferito al termine di prescrizione applicabile.

Va difatti applicato il principio che segue: “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, previsto dalla L. n. 354 del 1975, articolo 35 ter, comma 3, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle suindicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal Decreto Legge n. 92 del 2014, articolo 2, convertito nella L. n. 117 del 2014, hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex articolo 35 ter, comma 3, cit., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge” (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2018, n. 11018).

Sicche’ il giudice di merito ha errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale.

2.2. – Il motivo va altresi’ accolto nella parte in cui e’ riferito al rigetto della domanda proposta a seguito della detenzione presso l a Casa circondariale di (OMISSIS).

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4096) che:

-) in tema di risarcimento del danno L. n. 354 del 1975, ex articolo 35 ter, comma 3, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall’articolo 3 della CEDU, cosi’ come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini;

-) in tema di risarcimento del danno L. n. 354 del 1975, ex articolo 35 ter, comma 3, qualora, in una cella collettiva, la superficie utilizzabile da ciascun detenuto risulti inferiore a 3 mq., sussiste la “forte presunzione” della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la quale, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, puo’ essere superata attraverso la valutazione di adeguati fattori compensativi – che si individuano nella brevita’ della restrizione carceraria, nell’offerta di attivita’ in ampi spazi all’esterno della cella, nell’assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione – la cui esistenza e’ onere dello Stato, convenuto in giudizio, provare.

Orbene, il decreto impugnato e’ palesemente inadeguato ed stato reso in evidente violazione dei principi sopra riassunti:

-) si dice infatti che la cella in cui era ristretto l’ (OMISSIS) aveva dimensioni di circa mq 16 ed era occupata da quattro-cinque detenuti, con un bagno di circa 1 metro quadro, ed era dotata di luce naturale ed artificiale, aereata e riscaldata; si aggiunge che vi era un servizio docce ed era offerta la possibilita’ di prendere parte a varie attivita’ ricreative, essendo inoltre garantita la permanenza al di fuori delle celle dalle 9:00 alle ore 11,15 e dalle ore 13,30 alle ore 14,50, nonche’ dalle ore 16,15 alle ore 18,15;

-) si omette pero’ totalmente di spiegare come sia stata calcolata la superficie disponibile, il che assume particolare rilievo ove si consideri le dimensioni della cella a fronte del numero dei detenuti n essa presenti, ne’ si comprende se le ulteriori condizioni della detenzione, meramente enunciate, siano state considerate quali adeguati fattori compensativi.

3. – Il decreto e’ cassato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterra’ ai principi dianzi indicati e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

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