la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante presunzioni; si può, cioè, legittimamente fondare il convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il presunto padre durante il periodo del concepimento.

Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|15 febbraio 2020| n. 184

Data udienza 15 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Giudici:

dott.ssa Maria Vittoria Marchianò Presidente

dott.ssa Alessandra Angiuli Giudice rel. est.

dott.ssa Valentina Tumedei Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1109/2018 R.G.A.C., posta in deliberazione all’udienza del 29 ottobre 2019, vertente

tra

(…), rappresentata e difesa dall’avv. (…) per mandato in calce all’atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Parma;

attrice

e

(…), elettivamente domiciliato in Cutro, presso lo studio dell’avv. (…), che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

convenuto

OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.5.2018, (…) esponeva: di essere madre di (…), riconosciuta alla nascita; che riteneva che il padre biologico di sua figlia fosse (…), che per anni aveva convissuto con lei e si era rifiutato di riconoscere la figlia dopo la nascita. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato che il padre biologico di (…) fosse (…) con ordine di procedere all’annotazione della sentenza negli atti dello stato civile e condanna del padre e dei nonni paterni alla corresponsione di un assegno di mantenimento dalla nascita oltre alla condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva (…) con propria comparsa, deducendo l’inammissibilità della domanda in quanto diretta ad ottenere la condanna anche dei propri genitori, non convenuti in giudizio; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto egli non aveva mai convissuto con la (…), avendo soltanto avuto con la stessa alcuni rapporti intimi occasionali, non avendo mai avuto notizia della gravidanza e della nascita della bambina se non dieci anni dopo, avendo peraltro l’instaurazione del presente giudizio turbato la sua vita familiare, essendo egli già nel 1998 fidanzato con l’attuale moglie, sposata nel 2010 e dalla quale aveva avuto un figlio nel 2011. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata nei confronti dei suoi genitori e il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti.

Udite le parti e svolta l’istruttoria a mezzo testi, dopo il rigetto dell’istanza di c.t.u., all’udienza del 29.10.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della domanda in quanto genericamente formulata anche nei confronti dei “nonni” paterni, ossia dei genitori di (…), atteso che gli stessi, non indicati nominativamente, non risulta che siano stati neppure convenuti in giudizio.

Nel merito, deve rilevarsi che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale formulata da (…) non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

L’art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può’ essere provata la paternità naturale, consentendo anche la prova indiretta ed indiziaria, e attraverso elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità (Trib. Sassari n.172/2019; Trib. Reggio Calabria, n. 686/2019; Trib. Perugia n. 986/2018).

La paternità non può essere però evinta dalla sola dichiarazione della madre e dalla sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento, in quanto, in base all’art. 269 c.c., tali elementi, da soli, non costituiscono prova della paternità; tale ultima precisazione, peraltro, non esclude che le suddette circostanze, in concorso tra loro e/o con altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal giudice per fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale (Cass. n.27392/2005; Cass. n.14910/01).

Il vigente ordinamento processuale è invero ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, senza possibilità di individuare un rapporto gerarchico di essi (tra le tante, Cass. n.10499/2006; Cass. n.6694/2006; Cass. n. 13665/2004).

Pertanto, la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante presunzioni; si può, cioè, legittimamente fondare il convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell’esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il presunto padre durante il periodo del concepimento (Cass. n.12166/2005; Cass. n.2944/1998).

Se è vero che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, tuttavia, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre del minore, giacchè il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, c.c. non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, nè, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, deve tuttavia rilevarsi che, nel caso in esame, del tutto sfornito di prova è rimasto l’assunto dell’attrice secondo la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il (…) e men che meno quello per cui la stessa avrebbe intrattenuto una convivenza con lo stesso.

Del resto, le scarne allegazioni di parte attrice, non corroborate dagli esiti istruttori, non avendo provveduto la stessa a citare i testi ammessi per l’udienza nella quale avrebbero dovuto essere sentiti, non conducono affatto, nemmeno sotto il profilo di un serio quadro indiziario, al convincimento circa l’effettiva paternità del (…) nei confronti della minore (…).

La (…), sentita personalmente all’udienza del 9.4.2019, ha dichiarato di aver convissuto con il (…) dal 2003 al 2005 a Reggio Emilia e dal 2006 al 2008 a Montechiarulo e che la convivenza era cessata a gennaio 2008, quando ella era incinta di sette mesi, in quanto la mamma del (…) non stava bene e doveva operarsi ed in quella occasione il (…) era scappato con la mamma e lei non l’aveva più visto o sentito.

Il (…), sentito personalmente all’udienza del 7.5.2019, ha invece dichiarato di aver avuto alcuni rapporti intimi con la (…), di averla incontrata occasionalmente ma di non aver mai avuto una relazione con lei, atteso che era già fidanzato con l’attuale moglie, avendo avuto anche un bambino nel 2011; ha inoltre dichiarato di incontrare la (…), che era “fissata” con lui, solo d’estate a Cutro, di non aver mai convissuto con la stessa e di non credere alla paternità, atteso che la (…) si era palesata dopo dieci anni dalla nascita della bambina.

I testi (…) e (…), amici del (…), hanno dichiarato che il convenuto dal 2002 si era trasferito a Reggio Emilia e conviveva con gli amici (…) oltre che con la fidanzata (…), con la quale era già fidanzato dal 1994 e con cui si è sposato nel 2010. Il teste (…) ha anche dichiarato di conoscere solo di vista (…) mentre il teste (…) ha dichiarato di aver lavorato insieme al (…) tra il 2000 e il 2008.

Nessun altro dato istruttorio è stato acquisito tanto da rendere inammissibile l’istanza di c.t.u., che avrebbe avuto mera natura esplorativa, anche in considerazione dell’inattendibilità delle dichiarazioni della (…), in merito alla convivenza con il (…), nel periodo in cui lo stesso era già fidanzato e conviveva con l’attuale moglie.

La natura della lite e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale, nella suddetta composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato da (…), contro (…), così provvede:

– Rigetta la domanda;

– Compensa integralmente le spese del presente procedimento.

Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 12 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

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