La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca (…) con l’attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all’art. 595. commi 2 e 3,c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma. Deve, infatti, tenersi distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall’ambito – più vasto ed eterogeneo – della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In caso di diffamazione mediante l’utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 47 del 1948, ed in particolare, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 13.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Tribunale|Campobasso|Penale|Sentenza|15 febbraio 2020| n. 43

Data udienza 31 gennaio 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

ART. 544, 2 co. c.p.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D’ONOFRIO, alla pubblica udienza del 31 GENNAIO 2020 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

Ci.Pa., nato (…), elett.te domiciliato presso lo studio degli avv.to Do.Sp. e Mi.Co. entrambi del Foro di Campobasso;

LIBERO – GIÀ ASSENTE

IMPUTATO

reato p. e p. dall’alt.dall’art. 595 comma 3 c.p. per avere leso la reputazione di Mi.Gi., compiendo affermazioni a carattere diffamatorio nei suoi confronti, pubblicando commenti di contenuto offensivo sulla sua pagina virtuale, del social network “(…)”, raggiungibile al link (…), al fine di ledere la reputazione personale del querelante; nello specifico, il prevenuto, approfittando del predetto sito ed utilizzando il proprio profilo telematico, avente ID “(…)”, peraltro pubblico, in quanto visibile a chiunque, immetteva in rete commenti denigratori, contenente le testuali affermazioni, nei confronti di Mi.Gi., che si riportano di seguito:

– 23/7/2014 “… se cedessi alle pressioni preparate inculcate mediaticamente da qualche pseudo “giornalaio” pensionato di strade ferrate da vecchio west politico, ex finto proletario risarcito con prole ok…pagato per blaterare are are are e/o da proseliti colleghi in eterno tirocinio precard …”

Con l’intervento del P.M.O, dr. Ni.CH., del difensore della parte civile, Mi.Gi., l’avv. Ma.LO. e del difensore fiducia, per l’imputato, l’avv. Do.SP., entrambi del Foro di CAMPOBASSO.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 30 Settembre 2018, Ci.Pa. è stato citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità (…) ex artt. 595, co. 3 cp c.p., per aver offeso la reputazione di Mi.Gi.

All’udienza dibattimentale del 14 Settembre 2018, dichiarata l’assenza dell’imputato libero (stante la ritualità della notifica e la nomina del difensore di fiducia nel processo) ed in presenza del procuratore della parte civile, Mi.Gi., controllata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove.

All’udienza del 31 Gennaio 2020, raccolte le prove orali e documentali ammesse ed, all’esito, dichiarata chiusa l’istruttoria e l’utilizzabilità, in luogo della lettura, ex art. 511 cpp, di tutti gli atti acclusi al fascicolo, le parti concludevano come da verbale in atti e il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.

Le prove in atti supportano la prospettazione accusatoria oltre ogni ragionevole dubbio: il tenore del commento su face hook per il quale la parte civile ha sporto querela ha una portata esplicitamente e volutamente diffamatoria e non vi è dubbio sull’attribuibilità del fatto all’odierno imputato all’esito degli accertamenti svolti dalla Polizia Postale di Campobasso e dell’escussione al dibattimento dei conoscenti di Salvatore i quali, all’epoca dei fatti, solevano interloquire con lui sul suo profilo (…).

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, i fatti di causa possono essere ricostruiti nel senso che si espone.

Nell’estate 2014 il giornalista Mi.Gi. si trovava in Termoli, allorquando gli pervennero diverse telefonate che gli segnalavano che il Ci.Pa., nella sua bacheca visibile a tutti su (…), aveva offeso la sua reputazione e quella della propria famiglia (cfr. deposizione Mi. a fol. 4 del verbale del 15 Marzo 2019).

Il post non esplicitava il nome ed il cognome del diffamato ma faceva una serie di puntuali riferimenti alla vita ed alla carriera del Mi.Gi. che consentivano al lettore di riferirsi precisamente a lui, per altro giornalista con trascorsi di sindacalista e di politico, in quanto tale ben conosciuto nell’ambiente molisano.

Nella specie, il contenuto del post pubblicato sul profilo face hook di Sa.Ci., a sua volta personaggio pubblico in quanto consigliere regionale eletto dal 2013, era del seguente tenore:

“se cedessi alle pressioni prepagate inculcate mediaticamente da qualche pseudo “giornalaio” pensionato di strade ferrate, da vecchio west politico, ex finto proletario risarcito con prole, ok.. pagato per blaterare are are are e/o da proseliti colleghi in eterno tirocinio precard …”.

Ebbene, risultano puntuali e precisi i riferimenti alla persona del Mi.Gi. definito in maniera altamente dispregiativa come “pseudo giornalaio”, pur essendo un noto giornalista in organico alla rete locale “(…)”, e come “pensionato di strade ferrate”, atteso che Mi.Gi., prima di andare in pensione, era stato macchinista delle Ferrovie dello Stato (cfr. la deposizione Mi. in atti), nonché “ex finto proletario”, in considerazione del fatto che egli aveva un trascorso da sindacalista, essendo stato ex segretario regionale della CGL, e “da vecchio west politico”, con richiamo al fatto che egli si era candidato, nel 2000, alle regionali e non era stato eletto (cfr. la deposizione resa da Mi.Gi. a fol. 4 del verbale del 15 Marzo 2019).

Non vi è alcun dubbio che i riferimenti personali alla persona ed alla carriera del Mi.Gi. fossero tali da riportare il lettore immediatamente alla figura di quel giornalista.

Nella piccola realtà locale del Molise, infatti, i riferimenti al giornalista, ex sindacalista ed ex politico, riportano direttamente, sebbene non indicato con nome e cognome, alla figura del Mi.Gi..

Tant’è che lo stesso Mi.Gi. venne avvertito del “post” da parte di tanti suoi conoscenti che lo avevano letto e lo avevano individuato senza ombra di dubbio.

Va, pertanto, respinta l’obiezione proposta dalla difesa circa la non immediata riconoscibilità della persona offesa dalla lettura del post indicato in accusa.

In base a tutti i dati di fatto esposti ed alla caratura pubblicistica sia di Mi.Gi. che dell’autore del post ben può ritenersi “che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena ed immediata consapevolezza dell’identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l’articolo diffamatorio o il testo pubblicato su (…)” (cfr. in tal senso la Corte di Cassazione Quinta Sezione n. 3436 del 19.12.2018).

Tanto più che il commento pubblicato dall’imputato si pone palesemente come una risposta alle “pressioni inculcate mediaticamente” dal giornalista attaccato dall’imputato.

Ed, in effetti, come riferisce Mi.Gi. al dibattimento, egli stesso aveva dato vita, dagli inizi del 2014 in poi, ad una serie di articoli che colpivano la figura del Sa.Ci. come consigliere regionale delegato dal Presidente della Regione alla Protezione Civile.

In un primo momento, il Mi. aveva scritto e pubblicato un articolo sulla presunta discrepanza fra i redditi percepiti dal Sa.Ci. e quelli dallo stesso dichiarati all’erario e, successivamente, una serie di articoli che contestavano il presunto smantellamento da parte del medesimo del settore della Protezione Civile, settore che gli era stato delegato direttamente dall’allora Presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura (cfr. la deposizione Mi. a fol. 5 verbale del 15.3.2019 come supportato dai due articoli a firma di Giovanni Mi. pubblicati sul

“(…)” nel Marzo e nel Giugno del 2014 e prodotti dalla difesa al dibattimento all’udienza del 7 Giugno 2019).

A ben leggere il tenore di siffatti articoli, gli stessi non assumono un carattere diffamatorio nei confronti del politico, delegato al settore della Protezione Civile, ma rappresentano espressione di quel giornalismo di inchiesta, magari “orientato”, che tuttavia tendeva a denunciare le inefficienze del sistema della protezione civile, come gestito dal consigliere regionale odierno imputato.

Il che esclude anche che il post diffamatorio pubblicato dall’imputato sulla bacheca pubblica di (…) si ponga come una sorta di risposta ad una “provocazione”.

Infatti, gli articoli a firma di Gi.Mi. pubblicati nel Marzo e nel Giugno del 2014, per quanto molto critici nei confronti della linea politica del consigliere regionale, non si esprimono in termini gratuitamente denigratori o diffamatori ma esprimono una serrata critica alle scelte intraprese dal Sa.Ci. quale delegato al settore della Protezione civile.

Poiché i suddetti articoli, pertanto, non assumono alcuna portata, in sé diffamatoria, gli stessi non assurgono al rango di “provocazione”, come invocato dalla stessa difesa.

Inoltre, a maggior ragione, il riferimento nel post agli attacchi mediatico giornalistici rimandano ad un più ampio dibattito già presente all’epoca dei fatti sullo scenario giornalistico – politico, il che tende a tratteggiare ancor più nitidamente, agli occhi del cittadino molisano che leggeva il post del Sa.Ci., ad identificare nitidamente il diffamato nel giornalista Mi.Gi..

Nessun dubbio, pertanto, sulla capacità del post di cui in accusa di delineare nitidamente i tratti del diffamato, caratterizzato da tutta una serie di descrizioni personali che, in quanto afferenti ad un personaggio pubblico, consentono al comune lettore di individuare la persona offesa proprio il giornalista Gi.Mi..

Quanto, poi, alla portata gravemente diffamatoria del commento, va rimarcato come l’etichetta “pseudo giornalaio “assume una forte portata denigratoria alla professionalità del giornalista.

Si tratta di una voluta, sottolineata, “deminutio” della professionalità di Mi.Gi. degradato dal ruolo di giornalista a quello di giornalaio e caricata dall’utilizzo dell’aggettivo “pseudo”, come se Mi.Gi. fosse una sorta di “finto” giornalista, indicato anche come “pagato per blaterare are are”.

Il che risulta accresciuto dagli epiteti successivi che ne enfatizzano i trascorsi da macchinista delle ferrovie dello Stato, da “vecchio west politico” e da “ex finto proletario risarcito”.

Il commento infligge un grave vulnus alla professionalità del giornalista ed alla sua immagine, in quanto lo stesso viene denigrato e svilito in quanto definito “pseudo giornalaio..pagato per blaterare” come se egli avesse messo al servizio la sua professionalità per promuovere gli interessi di una parte che lo utilizzerebbe per denigrare la parte avversa.

Il che rappresenta una gravissima offesa al ruolo del giornalista nella nostra società il quale assume su di sé la dignità della salvaguardia del superiore interesse pubblico a ricevere notizie ed informazioni vere e di reale interesse pubblico, mai strumentalizzate a servizio di qualsivoglia, particolare, interesse, come invece, adombrato nel post di Sa.Ci..

Nessun dubbio, dunque, sulla portata oggettivamente diffamatoria del commento, peraltro pubblicato sul profilo pubblico di Sa.Ci., all’epoca consigliere regionale, così da avere una grave portata diffusiva.

Il delitto di diffamazione è posto a presidio della reputazione dei soggetti passivi del reato, quale bene primario dotato di rango costituzionale (sancito dall’art. 3 Cost.) e identificabile nel valore intrinseco della dignità della persona, qualsiasi essa sia la sua manifestazione e percezione esteriore, in conformità ai comportamenti concretamente esigibili dalla collettività in uno specifico contesto storico; in senso assolutamente conforme, la Suprema Corte ha ritenuto che “Integra il reato di diffamazione la condotta lesiva dell’identità personale, intesa come distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento del patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell’individuo o della persona giuridica, quando viene realizzata mediante l’offesa della reputazione dei soggetti medesimi (Cass., n. 37383/2011).

Ciò detto, ai fini della configurazione del reato di diffamazione è necessario che, dal punto di vista dell’elemento materiale, l’azione criminosa sia tale da rendere probabile la messa in pericolo del bene giuridico tutelato (lesione, in quanto reato di pericolo), che il soggetto passivo sia assente al momento della consumazione del delitto e che l’offesa addebitata indiscutibilmente all’offeso (“non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da un numero limitato di persone :cfr. ex plurimis Cass. Pen. Sez. V 25 Febbraio 2011 n. 7410 e Cass. Sez. V 6.5.2008 n. 18249) sia stata proferita alla presenza di almeno due persone.

Ne discende che il momento consumativo del reato in esame va individuato nella comunicazione dell’offesa alla seconda persona e che questi l’abbia percepita, potendosi ritenere lo stesso un delitto istantaneo.

“In tema di diffamazione integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione o meno di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione nella communis opinio” (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 29.10.2008 n. 40359).

Così tratteggiata in termini generali la fattispecie delittuosa in esame, è evidente che rinserimento del commento sul profilo pubblico dell’imputato e la portata oggettivamente diffamatoria del commento (che svilisce gravemente la professionalità del giornalista diffamato) integra gli estremi del reato in contestazione.

E’ notorio infatti che il delitto di diffamazione sia un reato di pericolo e che sia sufficiente al perfezionamento dello stesso l’utilizzo di espressioni che, come quelle utilizzate nel post di Sa.Ci. nella sua bacheca pubblica sia avvenuto allo scopo di ottenere la divulgazione della notizia, con grave suscettibilità di ledere la dignità e l’integrità del soggetto passivo.

La nitidezza delle espressioni usate, ed il mezzo stesso utilizzato (commento su di un profilo pubblico in una bacheca aperta a tutti) avvalorano a maggior ragione la consapevolezza e la volontà da parte dell’autore del commento di ledere gravemente alla reputazione ed all’onorabilità del giornalista.

“Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione di altro soggetto (Cass. Pen Sez. I 29.8.2001 n. 32447); ed ancora, “in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone” (Cass. Pen. Sez. V, 13.10.2010 n. 36602).

Ebbene, nella fattispecie concreta in esame, l’autore del commento ha inserito lo stesso sul proprio profilo pubblico con l’evidente consapevolezza e volontà di arrecare un vulnus all’onorabilità del giornalista Mi.Gi. ed, anzi, dato il mezzo utilizzato (“post su profilo (…) non privato”) con la volontà di una massima divulgazione.

Sussiste, peraltro, nel caso di specie, anche l’aggravante dell’uso del mezzo di pubblicità di cui al comma III dell’articolo 595 c.p. in quanto “La pubblicazione di un messaggio diffamatorio sulla bacheca (…) con l’attribuzione di un fatto determinato configura il reato di cui all’art. 595. commi 2 e 3,c.p. ed è inclusa nella tipologia di qualsiasi altro mezzo di pubblicità e non nella diversa ipotesi del mezzo della stampa giustapposta dal Legislatore nel medesimo comma. Deve, infatti, tenersi distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, diffusa per il tramite di una testata giornalistica online, dall’ambito – più vasto ed eterogeneo – della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo. In caso di diffamazione mediante l’utilizzo di un social network, non è dunque applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 47 del 1948, ed in particolare, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 13( cfr: Cassazione penale, sez. V, 23/01/2017, n. 8482).

La Pubblica Accusa ha dimostrato, nel caso di specie, la sussistenza di una divulgazione di una notizia diffamatoria plausibile: gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione riguardano la divulgazione a più persone di una notizia potenzialmente offensiva dell’altrui onore, del tutto indipendentemente dalla eventuale buona fede dell’autore del commento sulla veridicità di quanto egli va affermando.

Il che rileva anche sotto il profilo del dolo: “in tema di diffamazione l’errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa” (cfr. Cass. Pen Sez V n. 47973 del 7.10.2014).

In base alle indagini effettuate dalla Polizia Postale di Campobasso, poi, può essere superata l’argomentazione avanzata dalla difesa circa il preteso dubbio sulla commissione del fatto da parte dell’odierno imputato.

E’ notorio infatti che (…) avendo sede in America ove la diffamazione non è di rilievo penale, non fornisce l’indirizzo IP per risalire all’autore di un post o di un commento (cfr. la deposizione Ca.Wa. a foll. 13 e ss del verbale del 15.3.2019).

Pertanto le indagini si sono indirizzate in altro senso.

La riconducibilità certa del commento all’odierno imputato dipende dal fatto che:

– costui era utilizzatore e intestatario del profilo (…) sul quale è stato pubblicato il commento;

– non è stato denunciato qualsivoglia furto del profilo (…) da parte del Sa.Ci.(cfr. la deposizione Ca. in atti);

– la Polizia Postale ha scoperto l’utenza telefonica associata al profilo di Sa.Ci. risalendo, a ritroso, dal procedimento di validazione (…): (…) in fase di registrazione prevede che l’utente che richiede la registrazione fornisca un numero di telefono così che poi riceva su quel numero di telefono un codice segreto che a sua volta reinserisce in quel campo (cfr. la deposizione Ca. al verbale citato);

– nel caso di specie, il profilo (…) sul quale è stato pubblicato il commento di cui in accusa è associato all’utenza intestata all’imputato.

Costui è, dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, l’autore del commento diffamatorio.

Tanto più che le indagini hanno portato ad individuare anche diversi utenti di face book i quali avevano chiesto l’amicizia di Sa.Ci. all’epoca dei fatti, nella specie Co.Sa. e De.Da. i quali, sentiti al dibattimento in qualità di testi, hanno ammesso di avere avuto l’amicizia, all’epoca dei fatti, con l’imputato il quale usava due profili face book (di cui uno con il “3” quale era quello sul quale venne pubblicato il post di cui in accusa ed un altro senza il “3”) ed interloquiva con i suoi “amici” su ciascuno di essi (cfr. la deposizione Co.Sa. a fol. 4 e ss del verbale del 10.9.2019 e la deposizione di De.Da. a fol. 5 e ss del verbale del 22.1.2019).

Se ne deduce la corretta attribuzione del fatto all’odierno imputato.

Soppesata la serietà del fatto e valutati tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche (stante la necessità di adeguare la pena alla concreta entità del fatto ed il non particolare calibro criminoso attribuibile al fatto) da dichiararsi equivalenti alla contestata aggravante, si stima equo riconoscere come pena finale quella di Euro 800,00 di multa (ritenendosi adeguata alla tipologia di reato – di opinione – l’inflizione di una pena che non sia restrittiva della libertà personale).

Consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Stante la natura solo pecuniaria della pena inflitta si ritiene di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario /

giudiziale spedito a richiesta dei privati (stante l’assoluta assenza di precedenti penali a carico dell’imputato).

Sa.Ci. va altresì condannato al risarcimento del danno, in favore della costituita parte civile, sia pure da liquidarsi in separata sede stante la mancanza di prova, allo stato, del relativo preciso ammontare oltre che alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio nell’ammontare indicato in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Visto L’art. 533, 535 cpp

dichiara Ci.Pa. colpevole del reato ascrittogli e, concesse in suo favore le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

Letto l’articolo 538 cpp,

condanna Ci.Pa. al risarcimento del danno, da liquidarsi per intero in separata sede, in favore della costituita parte civile a beneficio della quale liquida altresì le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio nell’ammontare di Euro 1.800,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% come per legge.

Così deciso in Campobasso il 31 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.