Inoltre, sempre in funzione del riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 51 c.p., qualora l’articolo contenga una critica formulata con modalita’ proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si puo’ applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 31 gennaio 2017, n. 4695

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antoni – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;

Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito, per le parti civili, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Como, che aveva condannato (OMISSIS) per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di 1) (OMISSIS), sindaco del comune di (OMISSIS), 2) (OMISSIS), vice sindaco del medesimo comune, 3) (OMISSIS), presidente dell'(OMISSIS) spa. Tanto, per aver pubblicato sul periodico “(OMISSIS)”, di cui era direttore responsabile, due articoli intitolati rispettivamente “Fantasia e politica: la storia del regno di Cappone d’Antalia – quarta puntata” e “Fantasia e politica: inizia la guerra civile – quinta puntata – ogni riferimento a cose o persone e’ piu’ o meno casuale”, nei quali, nell’ambito di una ricostruzione allegorica-satirica delle vicende amministrative del comune di (OMISSIS) e della locale casa da gioco, additava il sindaco (identificato come “(OMISSIS)”) come capo di un’amministrazione di lestofanti, dedita esclusivamente ad arricchire i propri parenti e le proprie clientele, come persona “pazza”, “oca giuliva”, “stupida ignorante” e adusa a “sniffa(re) camomilla e borotalco credendo che fosse coca (cola)”, insinuando altresi’ una sua relazione extraconiugale con (OMISSIS) (identificato come “(OMISSIS)”); addebitava a (OMISSIS) (identificato come “(OMISSIS)”) l’intento di “sistemare” in modo illecito i suoi due figli nel Comune e nel casino’ e di tenere a tal fine sotto “minaccia” il sindaco e il Presidente dell'(OMISSIS); attribuiva a (OMISSIS) (identificato come il “(OMISSIS)”) una relazione extra-coniugale col sindaco e un accordo occulto con quest’ultima per assumere presso Comune e Casa da Gioco i rispettivi parenti e amici e lo definiva “sinistrorso incapace e vendicativo”, assetato di “miserabile vendetta” contro gli avversari politici.

A tale decisione i giudici di merito sono pervenuti per aver ritenuto violati i criteri della verita’ e della continenza, applicabili, sostengono, anche alle esternazioni qualificabili come satira politica.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato dolendosi sia della violazione dell’articolo 596 c.p. e degli articoli 21, 33 e 111 Cost., sia della motivazione con cui e’ stata ravvisata la sussistenza del reato.

A giudizio del ricorrente, la satira politica rappresenta “un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito, che si sottrae alle classiche censure del diritto di cronaca e del diritto di critica politica”. A suo giudizio, “la satira non risponde nemmeno al dovere di veridicita’ dei fatti narrati, purche’ l’opera satirica sia caratterizzata da un surplus interpretativo che ne determini l’appartenenza all’espressione artistica” e non incontra limiti nel rispetto dell’onore, del decoro o della reputazione della persona, perche’ “e’ l’espressione iperbolica dell’assurdo, tesa a far pervenire al pubblico il messaggio in maniera il piu’ possibile grottesca”, si’ da indurre il pubblico al riso. Sempre secondo il ricorrente, la satira, come arte, e’ svincolata da canoni etici, religiosi o sociali, sicche’ “travolge il concetto di buon costume”, che invece costituisce un limite alla liberta’ di pensiero di cui all’articolo 21 Cost.. La satira, aggiunge, trova il proprio fondamento di liceita’ non soltanto nell’articolo 21 Cost., ma anche e soprattutto nell’articolo 33 Cost., che sancisce, al massimo livello, la liberta’ dell’arte e della scienza. Lamenta, infine, che non sia stata evidenziata alcuna conseguenza dannosa per i soggetti bersagliati, dal momento che la stessa amministrazione comunale e’ stata riconfermata nelle successive elezioni e non e’ stata provata alcuna voce di danno per il Comune.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato. In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorche’ a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente puo’, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicita’ finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorche’ presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Cass. 3676 del 2010). Inoltre, sempre in funzione del riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 51 c.p., qualora l’articolo contenga una critica formulata con modalita’ proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si puo’ applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Cass., n. 37706 del 23/5/2013).

L’applicazione di tali principi al caso di specie comporta l’irrimediabile illegittimita’ della “critica” rivolta, nella forma sopra evidenziata, ai querelanti, posto che – a quanto desumibile dal provvedimento impugnato, nemmeno preso in considerazione dal ricorrente, se non per contestarlo genericamente – nessuno dei fatti imputati ai querelanti e’ stato provato: nemmeno quello, che poteva essere oggetto di critica pertinente, perche’ inerente alle funzioni pubbliche esercitate da sindaco e vice-sindaco, costituito dall’aver “truccato” un concorso pubblico vinto dalla figlia di (OMISSIS). Per non parlare, poi, della relazione extraconiugale attribuita a (OMISSIS) e (OMISSIS), del riferimento alle “intenzioni” di (OMISSIS) e al fatto che teneva sotto “minaccia” il Sindaco e il Presidente dell'(OMISSIS).

Quanto alla continenza espressiva, nemmeno il ricorrente si e’ azzardato a dirla sussistente, salvo appellarsi alla natura, per se’ dissacrante, della critica, e alla liberta’, costituzionalmente garantita, della scienza e dell’arte. Dimentica pero’ il ricorrente che l’ordinamento costituzionale conosce anche altri valori (primo tra tutti la dignita’ della persona), di cui si fa mallevadore, e che e’ rimessa alla legislazione ordinaria, come filtrata dall’interpretazione giudiziale, il contemperamento tra essi, affinche’ la liberta’ del singolo sia uno strumento di elevazione collettiva; non una clava da utilizzare contro nemici o avversari politici. Senza contare che l’evocazione della “scienza e dell’arte” costituisce, nella specie, un autentico fuor d’opera, giacche’ di scientifico non v’e’ nulla nel “racconto” di (OMISSIS), mentre l’arte, come espressione – per simboli – dello spirito creatore, e’ il contrario della produzione rancorosa e mistificante riversata, nella specie, nei fogli del (OMISSIS). Ne consegue che – come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito – non opera, nel caso che ci occupa, l’esimente del diritto di critica, e nessuna giustificazione hanno le espressioni riferite alle odierne parti civili, quali sopra riportate.

2. Consegue a tanto la inammissibilita’ del ricorso. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in Euro 2.000,00. Il ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalle parti civili, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

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Avv. Umberto Davide

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