l’articolo 595, comma 3, riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non puo’ essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva e’ stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica.

 

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 20 luglio 2018, n. 34484

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCOTTI U.L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (OMISSIS) nata a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/05/2017 del TRIBUNALE di SONDRIO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente agli effetti civili. Inammissibilita’ nel resto;

uditi i difensori:

l’avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), del Foro di Sondrio, difensore della parte civile ricorrente (OMISSIS), che si riporta al ricorso e deposita conclusioni unitamente alla nota spese;

l’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato (OMISSIS), che conclude per l’inammissibilita’ o eventualmente il rigetto del ricorso. In subordine, chiede l’annullamento con trasmissione atti all’autorita’ competente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sondrio con sentenza del 15/5/2017 in riforma della sentenza del Giudice di pace di Sondrio, appellata dall’imputato, ha assolto (OMISSIS) dal reato ascrittogli al capo B), diversamente qualificato in quello di cui all’articolo 594 c.p., u.c., perche’ il fatto non era previsto dalla legge come reato.

L’accusa di cui al predetto capo B), originariamente contestata e accertata in primo grado come diffamazione aggravata, ai sensi dell’articolo 595 c.p., e articolo 61 c.p., n. 10, riguardava l’offesa arrecata alla reputazione del funzionario doganale (OMISSIS), contenuta in una comunicazione a mezzo mail inviata alla stessa e a numerosi dirigenti apicali dell’Amministrazione doganale (Direttore dell’Agenzia delle Dogane; Direttore dell’Ufficio centrale audit interno; Direttore centrale personale e organizzazione; Direttore centrale gestione tributi; Direttore dell’Ufficio Dogane di Tirano; Responsabile assistenza e informazione agli Utenti delle Dogane di Tirano).

2. Ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia della parte civile (OMISSIS), svolgendo unico motivo per denunciare violazione di legge perche’ l’abrogato delitto di ingiuria presupponeva la presenza fisica della persona offesa nel caso del primo comma e anche quella di terzi nel caso del quarto comma, mentre nel caso di cui al secondo comma l’aggravante del quarto comma non era applicabile, in difetto della presenza fisica tanto dell’offeso quanto di terzi.

La mail di contenuto ingiurioso inviata all’offeso e a terzi non puo’ mai costituire ingiuria aggravata ai sensi dell’articolo 594, commi 1 e 4, ma configura piuttosto ingiuria ex articolo 594, comma 2, e diffamazione ex articolo 595 c.p., in concorso fra loro.

3. Con memoria depositata il 20/6/2018 l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), ha chiesto per il caso in cui fosse rilevata l’astratta sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi di diffamazione ex articolo 595 c.p., comma 3, l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura competente; oppure, in caso contrario, la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

La difesa dell’imputato sottolinea che la condotta in contestazione era stata realizzata con unico messaggio trasmesso sia alla persona offesa, sia in copia per conoscenza ai titolari di vari Uffici. Se fosse esatta la prospettazione, il reato integrerebbe l’ipotesi aggravata di cui all’articolo 595, comma 3, in ragione del suo aggravamento derivante da uno strumento di pubblicita’ di notevole capacita’ diffusiva, di competenza del Tribunale, ai sensi dell’articolo 6 c.p.p., e della limitata investitura determinata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, per i soli casi di diffamazione di cui all’articolo 595 c.p., commi 1 e 2.

In secondo luogo, il difensore dell’imputato osserva che l’offesa era stata apportata con unica missiva, incontrovertibilmente diretta alla persona offesa, e pertanto unidirezionale, e trasmessa per conoscenza agli altri destinatari, cosi’ configurandosi l’ipotesi di ingiuria aggravata di cui all’articolo 594, comma 4, e dovendosi leggere il requisito della presenza dell’offeso non in senso rigorosamente fisico-spaziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto.

1.1. Il Giudice di Pace di Sondrio, nella sentenza di primo grado, aveva separatamente considerato il fatto di cui al capo A), ossia l’invio della missiva di posta elettronica offensiva alla diretta interessata (OMISSIS), qualificandola come ingiuria e dichiarando al proposito non doversi procedere perche’ il fatto, in conseguenza della depenalizzazione determinata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, e il fatto di cui al capo B), ossia l’invio per conoscenza della stessa missiva ai sei dirigenti e funzionari responsabili dell’amministrazione doganale, qualificandola come diffamazione e condannando per cio’ l’imputato alla pena di 500 Euro di multa e al risarcimento del danno, liquidato equitativamente, in favore della parte civile.

Il Tribunale di Sondrio, riformando la decisione di primo grado, ha invece ritenuto che l’invio tramite posta elettronica per conoscenza a una pluralita’ di destinatari di una comunicazione offensiva della reputazione di un soggetto, trasmessa in via principale anche a costui, integrasse la fattispecie dell’ingiuria aggravata ex articolo 594 c.p., commi 1 e 4, reato abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, comma 1, lettera c).

1.2. Indubbiamente con il Decreto Legislativo n. 7 del 2016, articolo 1, il reato di ingiuria e’ stato integralmente depenalizzato, anche quanto alla forma aggravata di cui al comma 4.

In suo luogo, l’ordinamento ora prevede un illecito civile, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 7/2016, secondo cui soggiace alla sanzione pecuniaria civile da Euro 100 a Euro 8.000 chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Ai sensi dell’articolo 3, del decreto tali fatti previsti, se dolosi, obbligano anche alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili.

1.3. La tesi propugnata dal Tribunale non appare convincente alla luce dell’analisi testuale dell’articolo 594 c.p., pur abrogato ma vigente all’epoca del fatto.

Il comma 1, riguardava l’ipotesi dell’offesa arrecata ad una persona presente.

Il comma 2, assoggettava alla stessa sanzione l’offesa dell’onore o del decorro, arrecata “a distanza”, ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa.

Il comma 4, contemplava, infine, un’aggravante nel caso in cui l’offesa sia commessa in presenza di piu’ persone.

Tale aggravante, che presuppone la presenza degli spettatori, non e’ riferibile riferimento all’ipotesi di ingiuria a distanza, considerata nel ricordato articolo 594, comma 2.

Il concetto di “presenza” implica necessariamente la presenza fisica, in unita’ di tempo e di luogo, di offeso e spettatori o almeno una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (si pensi ad esempio alla call conference, audioconferenza o videoconferenza). Non e’ ravvisabile invece nel mero fatto di essere destinatari di una missiva, pur inoltrata con un mezzo, quello telematico, infinitamente piu’ rapido ed efficiente dell’antico sistema postale, poiche’ in tale ipotesi, oltre all’insuperabile dato testuale normativo, viene a mancare la necessaria contestualita’ dell’effetto comunicativo, che caratterizza l’aggravante (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/201, Lagana’, Rv. 266827).

1.4. Allorche’ l’offesa sia arrecata con una comunicazione scritta indirizzata sia alla persona offesa, sia a piu’ altri destinatari, che ne vengono quindi messi a conoscenza si realizza il concorso fra il reato di ingiuria ex articolo 594 c.p., comma 2, ormai depenalizzato, e quello di diffamazione ex articolo 595 c.p., tuttora previsto dalla legge come reato.

Infatti allorche’ l’offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all’interessato ed a terzi estranei, non puo’ escludersi il concorso tra ingiuria e diffamazione, nel caso in cui la concreta fattispecie comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici (Sez. 5, n. 12160 del 04/02/2002, Gaspari A, Rv. 221252): non e’ lo stesso fatto ad assumere rilievo ma due fatti ben distinti, ossia la trasmissione della lettera al diretto interessato e la trasmissione delle altre missive, seppur di analogo contenuto, ai terzi destinatari, per la cui realizzazione occorre porre in essere distinte condotte, sorrette dal correlativo coefficiente psicologico.

1.5. Tali conclusioni non mutano se alla comunicazione epistolare tradizionale si sostituisce, per effetto dell’evoluzione tecnologica, l’invio di una missiva per posta elettronica che includa fra i destinatari sia la persona offesa, sia gli ulteriori soggetti portati a conoscenza dell’offesa, trattandosi di strumento moderno che realizza, con semplicita’ ed efficacia esponenziali, il medesimo risultato in passato ottenuto con l’invio di una pluralita’ di lettere a piu’ destinatari.

Ed anche in questo caso, occorre notare per chiarezza, l’autore pone in essere una condotta specifica rivolta a comunicare il messaggio a ciascuno dei destinatari prescelti, digitando il suo indirizzo di posta elettronica nell’apposita casella, e sorregge psicologicamente tale azione con coscienza e volonta’, rappresentandosi e volendo le conseguenze della condotta realizzata.

1.5. Questa Sezione in varie occasioni ha affermato che l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualita’ che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044); ed ancora che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralita’ di destinatari, oltre l’offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di piu’ persone, bensi’ quello di diffamazione, stante la non contestualita’ del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa (Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016, Lagana’, Rv. 266827); secondo questa impostazione il reato, comunque ormai depenalizzato, di ingiuria, in tal caso rimane assorbito.

Secondo altro orientamento piu’ tradizionale si configurava il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione qualora le lettere offensive indirizzate a piu’ persone fossero inviate anche alla persona offesa (tra le altre Sez. 5, n. 48651 del 22/10/2009, Nasce’, Rv. 245827; Sez. 5, n. 12160 del 4/2/2002, Gaspari A, Rv. 221252); impostazione questa che farebbe residuare, mutatis mutandis, il concorso fra l’illecito civile di cui all’art.4 d.lgs.7/2016 e il reato di diffamazione.

Di segno apparentemente contrario appare la decisione assunta da questa Sezione 5, n. 24325 del 20/04/2015 (R. e altro, Rv. 263911) che ha ravvisato il reato di ingiuria nell’invio a soggetti diversi dalla persona offesa di una mail contenente espressioni offensive con la consapevolezza che essa sarebbe stata comunicata al soggetto offeso; tale pronuncia risulta tuttavia esclusivamente focalizzata sulla volonta’ offensiva del mittente, in concreto esclusa per i pessimi rapporti fra destinatario della lettera e persona offesa, e resa in un contesto in cui non era prospettabile la diffamazione perche’ la lettera era stata indirizzata a una sola persona.

Un recente arresto di questa Sezione (Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Segagni) ha ribadito che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralita’ di destinatari, oltre l’offeso, integra il reato di diffamazione, stante la non contestualita’ del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa, senza prender posizione sulla concorrente persistenza o meno dell’illecito di ingiuria.

In questa pronuncia la Corte ha posto in evidenza il fatto che quando la corrispondenza con piu’ destinatari avviene per via telematica, se e’ vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralita’ di atti operati dal sistema e di cui l’agente e’ ben consapevole; di qui la coerente conclusione che in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazione.

Tali considerazioni appaiono condivisibili, anche se appare opportuno precisare che il mittente, che pur digita la missiva uno actu, appone separatamente e consapevolmente l’indirizzo telematico di ciascun destinatario a cui vuole render nota la mali.

1.6. Le conclusioni esposte non possono essere inficiate dal fatto che la missiva sia stata inoltrata ai Dirigenti doganali “per conoscenza”, poiche’ questa connotazione soddisfa tutti i requisiti della fattispecie incriminatrice che esige solamente che l’offesa all’altrui reputazione sia comunicata a una pluralita’ di destinatari, senza ascrivere alcun rilievo al titolo e alle ragioni per cui la comunicazione viene effettuata.

2. La difesa dell’imputato (OMISSIS) ha chiesto, per il caso in cui fosse rilevata l’astratta sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi di diffamazione ex articolo 595 c.p., comma 3, l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Procura competente.

2.1. La difesa dell’imputato osserva che la condotta in contestazione era stata realizzata con unico messaggio trasmesso sia alla persona offesa, sia in copia per conoscenza ai titolari di vari Uffici.

Se fosse esatta la prospettazione, il reato, a suo dire, integrerebbe l’ipotesi di cui al terzo comma dell’articolo 595, in ragione del suo aggravamento derivante da uno strumento di pubblicita’ di notevole capacita’ diffusiva.

Di qui la competenza residuale del Tribunale, ai sensi dell’articolo 6 c.p.p., tenuto conto della limitata investitura determinata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, per i soli casi di diffamazione di cui l’articolo 595 c.p., commi 1 e 2.

2.2. La tesi non puo’ essere condivisa: l’articolo 595, comma 3, riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non puo’ essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva e’ stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica.

Questa Corte ha ritenuto che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’” diverso dalla stampa, proprio perche’ la condotta in tal modo realizzata e’ potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 – dep. 2017, P.M. in proc. Manduca, Rv. 269090).

Non puo’ invece condividersi l’apparente generalizzazione espressa dalla massima che sintetizza la decisione di questa Sezione 5, n. 29221 del 06/04/2011, De Felice, Rv. 250459, secondo cui integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell’articolo 595 c.p., comma 3, (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicita’ della posta elettronica, con lo strumento del forward a pluralita’ di destinatari.

Non e’ il ricorso alla posta elettronica, che e’ solo uno strumento tecnologico piu’ agevole, comodo ed efficiente della posta tradizionale, che configura, di per se’ e automaticamente, un “mezzo pubblicitario”, al quale tuttavia puo’ essere equiparato in concreto quando per le particolari modalita’ della condotta sia stato possibile raggiungere un gruppo indeterminato o molto elevato di destinatari: il che certamente non si e’ verificato nella presente fattispecie, in cui la missiva e’ stata inviata ad un numero determinato e contenuto di persone ben scelte (sei).

2.3. In ogni caso, il ricorso e’ stato proposto dalla parte civile e quindi rileva ai soli effetti civili, e non si giustificherebbe i comunque la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.