Ove, emerge che il dislivello del manto stradale, e dunque la supposta insidia, era ampiamente “visibile”, data l’ora e l’estensione dello stesso, e dunque anche “prevedibile” ed evitabile, l’infortunio è da ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente dell’attrice.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale Roma, Sezione 13 civile Sentenza 12 aprile 2019, n. 8051

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014 vertente

tra

(…), (con l’Avv. Fr.CA.)

attrice

e

ROMA CAPITALE (con gli Avv.ti Vi.DI. e Ro.MU.)

convenuta

e

(…) A R.L., (con gli Avv.ti Lu.CA. e Gi.We.)

terza chiamata

e

(…) GROUP

terza chiamata contumace

OGGETTO: risarcimento danni da insidia, ex art. 2051 o 2043 c.c.

ìSVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione l’attuale attrice (…) conveniva in giudizio ROMA CAPITALE e la (…) A R.L. chiedendo il risarcimento di tutti i danni fisici, quantificati in Euro 44.690,00, subiti in seguito all’evento occorsole in Roma, in data 01.09.2013, alle ore 12,00 circa, in via O., altezza civico n. 61, mentre attraversava la strada antistante la propria abitazione, a causa di un rialzamento irregolare del manto stradale. Sosteneva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, cadeva a terra battendo la testa contro il cerchione della ruota di un’autovettura ivi parcheggiata procurandosi lesioni al volto.

In conseguenza della caduta subita lesioni personali refertate dal P.S. Ospedale Casilino e chiedeva dunque l’accertamento e la condanna delle convenute.

Si costituiva Roma Capitale che contestava in fatto e in diritto la domanda attorea e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della (…) a r.l. che, all’epoca dell’evento, aveva la manutenzione della strada in cui si sarebbe verificato il sinistro.

Si costituiva quindi in giudizio la Ditta appaltatrice che contestava la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto e chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria Compagnia Assicurativa (…).

Veniva autorizzata anche la chiamata della Compagnia assicurativa la quale non si costituiva scegliendo la contumacia.

Svolta l’attività istruttoria con l’esperimento dell’interrogatorio formale della (…) e l’escussione dei testimoni della parte attrice, questo riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all’udienza di precisazione delle conclusioni dedotte come in epigrafe, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito dell’istruttoria, che si è svolta sulla base delle risultanze documentali, delle immagini fotografiche e sulle prove orali, questo giudice istruttore ritiene che la domanda non sia fondata e che debba essere respinta per le ragioni che seguono.

1. Si premette il quadro normativo di riferimento.

Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all’art. 2051 c.c., il quale recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

I principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati da Cassazione Civile, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856, sono i seguenti:

a) “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01);

b) “ai sensi dell’art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 – 01);

c) “in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento dí fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv. 643830 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 – 01).

2. Merito

Premesso tutto ciò in diritto, si rileva che, nel caso di specie, benché può darsi per accertato che l’attrice sia caduta come dalla stessa dedotto, dunque attraversando la strada proprio di fronte a casa propria ed inciampando in un dislivello della pavimentazione della strada stessa,

“1) si è vero, ho visto la sig.ra (…) che attraversava la strada di fronte a casa nostra, e inciampava subito appena uscita da casa perché vi era un rialzo di circa 4 o 5 cm sulla strada rispetto al resto del piano stradale;

2) si è vero l’ho vista cadere poiché aveva inciampato su questo rialzo del manto stradale, non ho visto contro cosa ha sbattuto, l’ho vista sanguinante e l’abbiamo portata al pronto soccorso insieme con il marito, che si trovava in macchina ad aspettarla;

(teste M.T.F.) e “1) si è vero ho visto la signora (…) attraversare la strada per raggiungere il lato opposto;

2) mi trovavo a due tre metri di distanza dalla signora (…) e ho visto cadere per terra volando e sbattendo per terra, l’ho vista cadere ma non ho visto proprio dove è inciampata; non ho visto dove ha sbattuto ma quando mi sono avvicinato ho visto che era tutta insanguinata (cfr. teste F.L., il quale la vede cadere ma non sa dire a causa di cosa), orbene, dall’analisi delle stesse immagini fotografiche appare di tutta evidenza che il dislivello sulla strada attraversata dalla (…) fosse assolutamente ben visibile, oltre che, si deve presumere, noto, visto che la stessa parte attrice ha confermato di abitare praticamente davanti a tale tratto di strada.

Ma anche volendo ammettere, cosa che pare poco verosimile, che non abbia mai attraversato la strada di fronte casa sua, in quel punto specifico, è comunque palese che il dislivello sul manto stradale interessa un lungo tratto della strada, in maniera longitudinale, come si evince dalle fotografie prodotte dall’attrice e come conferma la teste F. “ADR il rialzamento del manto stradale è lungo tutta la strada, dall’inizio della strada fino alla piazza.”, dunque assolutamente visibile, peraltro il fatto è avvenuto in pieno giorno alle ore 12,00 del 1 settembre 2013.

Non è emersa, peraltro, la presenza di ostacoli che occultassero l’anomalia della strada e dunque il pericolo insito in essa. Nessuno dei testimoni ne parla.

Se ne desume che il dislivello della strada, così come descritto, pur presente, debba essere “ridotto al rango di mera occasione dell’evento, l’attrice deve esservi inciampata probabilmente per una distrazione.

Se avesse camminato con “la dovuta diligenza richiesta all’utente medio della strada, nell’uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità”, avrebbe potuto evitare la caduta.

Ciò porta a concludere per la sussistenza del caso fortuito integrato totalmente dalla condotta imprudente dell’attrice. Caso fortuito che recide il nesso eziologico tra danno e responsabilità del custode.

Non sussiste nel caso di specie neppure una responsabilità ex art. 2043 c.c., la quale impone, nell’osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che il luogo aperto al pubblico non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto: detta responsabilità è pertanto configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l’esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

Ove, come nel caso di specie, emerge che il dislivello del manto stradale, e dunque la supposta insidia, era ampiamente “visibile”, data l’ora e l’estensione dello stesso, e dunque anche “prevedibile” ed evitabile, l’infortunio è da ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente dell’attrice.

Ritenuta pertanto la domanda infondata per le ragioni anzi esposte la stessa viene respinta. Restano assorbile le altre domande.

3. Spese di giudizio

Ciò detto, non vi è dubbio che un notevole dislivello nel manto stradale della strada aperta al pubblico di proprietà del Comune di Roma Capitale sussisteva e che lo stesso, soprattutto in determinati orari, e nei confronti di persone di età avanzata, potesse risultare insidioso, dunque questo dato di fatto pone in luce sia un comportamento censurabile dell’Ente proprietario che della società appaltatrice dei lavori di manutenzione e pronto intervento citata, ragioni che inducono questo giudice a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

1) Respinge la domanda proposta da (…);

2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;

Così deciso in Roma l’11 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.