l’azione volta alla rimozione o comunque all’arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite ha natura reale, e pertanto richiede la presenza nel giudizio di tutti i proprietari della costruzione in assunto illegittima.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|26 agosto 2019| n. 21696

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3621-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1544/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 944 del 2006, accolse la domanda di (OMISSIS) e per l’effetto condanno’ (OMISSIS) a demolire il manufatto realizzato in sopraelevazione al secondo piano del fabbricato di sua proprieta’, per violazione della distanza dal muro di confine con la proprieta’ dell’attrice, nonche’ al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese di lite.

2. La Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 19 novembre 2013, ha riformato la decisione osservando che:

a) dalla CTU disposta in grado di appello era emerso che il manufatto realizzato dall’appellante (OMISSIS) non violava le distanze in quanto edificato in aderenza;

b) sul punto la difesa dell’appellata non aveva formulato osservazioni fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, quando aveva depositato CT di parte che conteneva critiche apodittiche e comunque tardive, che avrebbero dovuto essere formulate al momento dell’accertamento per il corretto svolgimento del contraddittorio;

c) che la richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio era priva di fondamento, in assenza di documentazione comprovante il titolo di comproprieta’.

3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso (OMISSIS). La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 102, 112, 113 e 116 c.p.c. e si contesta, in via preliminare, la mancata rimessione degli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell’immobile oggetto della domanda di demolizione/arretramento, quali risultavano dalla documentazione catastale acquisita dal CTU (visura storica), che non era stata contestata dalla (OMISSIS).

Si contesta, inoltre, che la Corte d’appello sarebbe incorsa in ultrapetizione e, nel merito, che non avrebbe posto a fondamento della decisione tutte le prove proposte dalle parti nonche’ i fatti non contestati.

2. Con il secondo motivo e’ denunciata, in subordine, nullita’ della sentenza o del procedimento, e si contesta la mancata integrazione del contraddittorio nei termini gia’ prospettati con il primo motivo.

3. Il primo motivo e’ fondato e assorbe il secondo.

3.1. Non e’ in discussione il principio secondo cui l’azione volta alla rimozione o comunque all’arretramento a distanza legale di opere assunte come abusivamente eseguite ha natura reale, e pertanto richiede la presenza nel giudizio di tutti i proprietari della costruzione in assunto illegittima (cfr. tra molte, Cass. 28/04/2016, 8468).

Nella specie, la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione dell’appellata, di rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro i quali risultavano litisconsorti necessari in quanto contitolari dell’immobile oggetto della domanda di demolizione/arretramento, per “mancanza di documentazione del preteso titolo di comproprieta’”, reputando non sufficiente la titolarita’ catastale degli immobili che “non dimostra la proprieta’ immobiliare”.

3.2. L’affermazione e’ erronea.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la parte che eccepisce la non integrita’ del contraddittorio non puo’ limitarsi ad assumere genericamente l’esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l’onere di indicare le persone che a suo dire dovrebbero partecipare al giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessita’ della integrazione, che non debbono apparire prima facie pretestuose o infondate (ex plurimis, Cass. 27/05/2009, n. 12346; Cass. 15/07/2005, n. 15086).

L’applicazione del principio indicato nel contesto delle azioni a difesa della proprieta’ comporta che debba ritenersi assolto l’onere che grava sulla parte eccipiente quando, come nella specie, la comproprieta’ dell’immobile emerga dalla documentazione catastale non contestata dalla controparte.

Le risultanze catastali, pur non provando di per se’ la proprieta’ immobiliare, hanno efficacia di elementi presuntivi (presunzione de facto sulla veridicita’ di quanto in esse affermato, ex plurimis, Cass. 07/07/2017, n. 16775) che, in assenza di contestazione, costituiscono ragioni di fatto e di diritto prima facie non pretestuose o infondate della necessita’ di integrare il contraddittorio.

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado anche per le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari (quale giudice di primo grado), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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