la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativa delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex articolo 2932 c.c., per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e puo’ essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normal mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 gennaio 2017, n. 1656

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25597/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) O (OMISSIS) (OMISSIS), tutti in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) O (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3291/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della Sig.ra (OMISSIS) che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei signori (OMISSIS), che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3291/11 la Corte d’appello di Napoli, nel provvedere sulla domanda di scioglimento della divisione ereditaria di (OMISSIS), in parziale riforma della pronuncia di primo grado attribuiva agli eredi dell’attore, (OMISSIS), i beni immobili oggetto di comunione (fabbricato e area inedificata siti in (OMISSIS)), subordinatamente al pagamento in favore degli altri condividenti, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), delle somme loro rispettivamente spettanti a titolo di conguaglio (provvedeva anche sulla domanda di rendiconto proposta da (OMISSIS), su cui non v’e’ piu’ questione tra le parti).

Contro tale sentenza i suddetti eredi di (OMISSIS), ossia (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Resistono con separati controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), deceduto dopo la sentenza d’appello, nonche’ (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 720 e 728 c.c., in relazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Nel richiamarsi espressamente a Cass. n. 22833/06, i ricorrenti deducono che nella sentenza di divisione l’obbligo di pagamento del conguaglio e’ lo strumento adottato dal giudice allo scopo di perequare tra loro il valore delle quote ereditarie e quello delle porzioni assegnate. Con la conseguenza che l’adempimento di tale obbligo non puo’ che essere perseguito dai condividenti creditori con i normali mezzi di esecuzione forzata, ferma restando la statuizione principale concernente la divisione dei beni.

2. – Il motivo va accolto.

Non vi osta, per le ragioni che seguono, l’eccezione di giudicato interno sollevata al riguardo a pagg. 8-10 del controricorso di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

E’ vero che gli odierni ricorrenti, cui gia’ la sentenza di primo grado aveva attribuito i beni comuni con la medesima formula, oggi censurata, di subordine al pagamento del conguaglio, nel giudizio d’appello introdotto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non avevano proposto impugnazione incidentale su tale punto; e che, pertanto, la sentenza d’appello, nell’accogliere il gravame limitatamente alla rideterminazione delle quote ereditarie e alla stima dei beni, non ha innovato ma ha semplicemente riprodotto la medesima formula di attribuzione subordinatamente al pagamento del conguaglio.

Il punto, pero’, e’ che la riforma della sentenza di primo grado, rideterminando i conguagli, rimette in gioco anche la statuizione accessoria del relativo pagamento.

Infatti, secondo Cass. n. 22833/06 (citata pure nel ricorso), la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativa delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex articolo 2932 c.c., per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e puo’ essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normal mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cosi’, Cass. n. 22833/06, che ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva subordinato l’efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).

A ulteriore conforto di tale affermazione, cui va data continuita’, deve rimarcarsi che l’articolo 789 c.p.c., comma 3 e articolo 195 cpv. disp. att. c.p.c., in base ai quali il decreto che approva il progetto e’ titolo esecutivo, e l’articolo 2817 c.c., n. 2, che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l’ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano ulteriormente che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l’effetto traslativo dell’assegnazione al pagamento del conguaglio. Da cui – argomentando a contrariis – la parte assegnataria potrebbe astenersi sine die, ponendo cosi’ nel nulla tanto l’effettivita’ della divisione quanto il provvedimento del giudice.

Da quanto sopra si ricava che tale pagamento e’ oggetto di un obbligo nell’interesse dell’altro condividente, e non di un onere che l’assegnatario debba assolvere ner conseguire definitivamente l’assegnazione del bene comune in proprieta’ esclusiva; e che la relativa previsione, ai sensi delle norme sopra citate, costituisce un effetto legale secondario della divisione mediante conguagli, effetto che, dipendendo unicamente dalla legge e non dal giudice o dalla volonta’ dell’una o dell’altra parte, non gode di autonomia logico-giuridica e si sottrae, pertanto, a quella forma indiretta di disposizione costituita dal giudicato interno.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata nei limiti di cui sopra, e decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va escluso che l’assegnazione dei beni oggetto di divisione sia subordinata al previo pagamento del conguaglio.

4. – Trattandosi di fattispecie soggetta ratione temporis al testo primigenio dell’articolo 92 c.p.c., le spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo evidenti giusti motivi, vanno integralmente tra le parti, fermo il regolamento di quelle di merito cosi’ come operato dalla Corte territoriale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e decidendo nel merito esclude che l’assegnazione dei beni oggetto di divisione sia subordinata al previo pagamento del conguaglio. Compensa interamente le spese del presente giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.