in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l’efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell’articolo 757 c.c., all’effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di tal che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, e’ cessato lo stato di indivisione delle cose comuni. Ne consegue ulteriormente che, allorche’ i conguagli da versare agli altri condividenti siano rideterminati, come nella specie, dalla sentenza di appello, mediante riforma della pronuncia di primo grado, quest’ultima, a norma dell’articolo 336 c.p.c., perde efficacia e gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data della pronuncia di appello, la quale segna il momento della nascita del relativo credito.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 26 marzo 2019, n. 8400

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22102-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, o in subordine per l’accoglimento del secondo e del quinto motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi;

uditi l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), e l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 1450/2014 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 16 giugno 2014.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.. Il giudizio attiene allo scioglimento della comunione ereditaria del defunto (OMISSIS), introdotto con citazione del 14 gennaio 2004 dalla coniuge del de cuius (OMISSIS), nonche’ dalle figlie (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), le quali convennero davanti al Tribunale di Napoli l’unica restante erede (OMISSIS).

Il Tribunale, dopo aver pronunciato con sentenza del 23 maggio 2006 sulle domande di simulazione e di riduzione di (OMISSIS), defini’ la causa con sentenza n. 7534/2009, attribuendo porzioni pari ad 1/3 della massa a (OMISSIS) e pari ad 1/9 a ciascuna delle sei figlie, con attribuzione a (OMISSIS), in parte congiuntamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed in parte congiuntamente a (OMISSIS), del complesso immobiliare di (OMISSIS), ritenuto non comodamente divisibile, disponendosi altresi’ conguagli in denaro e restituzioni in favore di (OMISSIS).

Sull’appello di (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Napoli pronuncio’ prima sentenza non definitiva n. 1328/2012 del 12 aprile 2012, con cui dichiarava precluso l’accertamento della proprieta’ del vano in piano terra in uso a (OMISSIS) e rigettava il quinto motivo di gravame; quindi, con sentenza n. 1450/2014, la Corte d’Appello accolse in parte l’impugnazione, attribuendo in proprieta’ esclusiva a (OMISSIS) il box auto di (OMISSIS), ed a (OMISSIS) porzione al primo piano (descritta sub E della CTU del 5 marzo 2013) dell’appartamento di cui al medesimo complesso immobiliare, ordinando a (OMISSIS) di versare il conguaglio di Euro 58.111,11 in favore di (OMISSIS), nonche’ a (OMISSIS) ed a (OMISSIS) di versare altro conguaglio in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con compensazione delle spese processuali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 1103 c.c. e la falsa applicazione dell’articolo 1105 c.c.: si censura il rigetto del quinto motivo di appello, contenuto nella sentenza non definitiva n. 1328/2012, che aveva ad oggetto la statuizione della sentenza n. 7534/2009 con cui le attrici erano state condannate in solido a restituire a (OMISSIS) la somma di Euro 4.373,72, oltre interessi, pari alla quota dei frutti civili spettanti a quest’ultima derivanti dal contratto di locazione del 1 marzo 2000, contratto che vedeva quale conduttrice proprio (OMISSIS).

Ad avviso delle ricorrenti, la locazione aveva ad oggetto le singole quote delle altre coeredi, e non l’intero immobile. Circa la decorrenza della locazione e il conseguente ammontare dei canoni percepiti dalle coeredi locatrici, le ricorrenti si dolgono dell’irrituale deposito della sentenza inter partes n. 4706/2009 del Tribunale di Napoli.

I.1. Il primo motivo di ricorso rivela profili di inammissibilita’ ed e’ comunque infondato. Le ricorrenti invocano una diversa interpretazione del contratto di locazione intercorso tra le parti rispetto a quella prescelta dai giudici di merito, senza peraltro accompagnare i rilievi contenuti nel ricorso, in ossequio all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la specifica indicazione delle clausole negoziali individuative dell’effettiva volonta’ delle parti, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa.

I giudici del merito, con apprezzamento di fatto, hanno ritenuto le ricorrenti coeredi, agli effetti dell’articolo 723 c.c., tenute a corrispondere a (OMISSIS) pro quota i frutti ricavati dalla gestione dell’immobile comune mediante locazione concessa alla stessa controricorrente, intendendo locato l’intero bene sin dalla data accertata di inizio del rapporto.

Nella sentenza n. 1328/2012, la Corte d’Appello reputo’, in particolare, “di per se’ non persuasivo” l’argomento fondato sul dato letterale della indicazione in contratto delle locatrici come “eredi (OMISSIS)” e della conduttrice (OMISSIS) come “coerede”, mancando ogni riferimento all’entita’ del canone pattuito come sommatoria delle quote individuali.

Cosi’ la sentenza n. 1328/2012 presunse che l’importo del canone corrispondesse all’intero valore locativo dell’immobile.

Parimenti, i giudici di appello evidenziarono, quanto alla decorrenza della locazione, come la circostanza che la stessa risalisse all’epoca del decesso del comune dante causa non fosse stata oggetto di specifica contestazione, benche’ dedotta dalla convenuta gia’ nella sua comparsa di costituzione, oltre che emergente dalla sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 27 aprile 2009 nel giudizio di sfratto intercorso tra le medesime parti.

Di tal che, il contratto del 1 marzo 2000 si rivelava nuovo per i giudici di appello soltanto quanto alla durata, rispetto pero’ ad un rapporto di locazione gia’ in essere sin dalla morte di (OMISSIS).

Costituisce, allora, accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la valutazione (nella specie operata dalla Corte d’Appello) se la locazione di un bene oggetto di comproprieta’ sia stata concessa dal comunista locatore al conduttore, a sua volta comproprietario, nell’esercizio del potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza, attribuito dall’articolo 1105 c.c., ovvero in rapporto alla sola quota ideale del bene comune, come consentito dall’articolo 1103 c.c., in forza del quale gli atti dispositivi della quota medesima e la amministrazione di essa riguardano il singolo titolare (cfr. Cass. Sez. 2, 02/04/1965, n. 575; Cass. Sez. 3, 05/01/2005, n. 165; Cass. Sez. 3, 28/09/2000, n. 12870).

In ordine alla decorrenza del rapporto di locazione, le ricorrenti non si contrappongono all’autonoma ratio decidendi adoperata dai giudici di appello, in ordine alla mancata contestazione dell’allegazione difensiva della convenuta, secondo cui lo stesso rapporto aveva avuto inizio dal momento della morte di (OMISSIS), cosi’ rendendosi inadempienti all’onere su loro gravante, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, tale fatto era stato contestato.

Inoltre, la Corte d’Appello ha fatto richiamo della sentenza n. 4706/2009 del 27 aprile 2009 del Tribunale di Napoli per ritenere dimostrata l’epoca di insorgenza della locazione, come se si trattasse di un giudicato esterno, il quale e’ rilevabile d’ufficio ed utilizzabile dal giudice qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, indipendentemente dalle regole relative alle preclusioni delle produzioni documentali.

II. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 540 c.c., comma 2 e articolo 581 c.c., avendo la Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza n. 1450/2014, affermato che alcun motivo di appello era stato formulato per valutare il diritto di abitazione spettante alla coniuge superstite (OMISSIS), mentre solo in conclusionale era contenuto un riferimento a tale profilo.

Le ricorrenti deducono che nessun capo della sentenza del Tribunale aveva statuito con riguardo a tale diritto di abitazione, sicche’ alcuna impugnazione doveva essere svolta sul punto e il diritto in questione, in quanto prelegato ex lege, doveva essere riconosciuto pur in difetto di domanda.

II.1. Anche questo secondo motivo e’ privo di fondamento.

E’ vero che questa Corte ha affermato che il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell’articolo 540 c.c., comma 2, e’ devoluto al coniuge del “de cuius” in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege”, sicche’ la concreta attribuzione dello stesso non e’ subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto nell’ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria – senza necessita’ di espressa richiesta (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18354).

Ove tuttavia, come nel caso in esame, il giudice di primo grado abbia disposto la divisione di una comunione ereditaria tra i coeredi senza detrarre il valore capitale dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, spettanti al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c. (secondo quanto indicato da Cass. Sez. U, 27/02/2013, n. 4847), l’attribuzione dello stesso diritto di abitazione ad opera del giudice di appello rimane impedita dalle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, da quella derivante dal giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione, mediante specifico motivo ex articolo 342 c.p.c., avverso la decisione implicita negativa sul punto, donde l’inammissibilita’ di una doglianza formulata, come avvenuto nel caso in esame, per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di gravame.

III. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 726 c.c., per la non corrispondenza della stima dei beni eseguita all’effettivo valore di mercato dei beni da dividersi.

III.1. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.

La Corte d’Appello di Napoli ha dato atto di come il CTU nominato nel corso del giudizio di appello avesse stimato i beni compresi nella massa ereditaria facendo riferimento alle proposte di vendita di immobili similari ed ai prezzi praticati in precedenti vendite o divisioni.

Il valore di Euro 2.150/mq indicato dall’ausiliare era stato ribassato ad Euro 2.050/mq sulla base delle osservazioni del consulente di parte delle appellanti, e poi abbattuto in percentuali diverse per i box auto-deposito, la cantinola e gli appartamenti in rapporto alle condizioni di manutenzione ed alla posizione.

I giudici di appello hanno altresi’ indicato le ragioni dell’adesione prestata alla stima peritale, tenendo conto pure delle osservazioni dei consulenti di parte e della valutazione, infine disattesa, computa dal primo CTU.

Le ricorrenti contestano l’attendibilita’ delle indagini compiute dal CTU e delle relative risultanze.

Tuttavia, la scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale delle varie quote e dei singoli beni che formano oggetto della divisione, a norma dell’articolo 726 c.c., con riguardo a natura, ubicazione, consistenza e possibile utilizzazione di ciascun bene, tenuto conto anche delle condizioni di mercato (ovvero, come nella specie, dei prezzi medi praticati sul mercato delle vendite di immobili aventi uguali caratteristiche), rientra nell’esclusivo potere del giudice del merito, salvo il controllo di fatto in sede di legittimita’ nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 12/05/1979, n. 2747; Cass. Sez. 2, 10/11/1980, n. 6035).

Tale stima, una volta acquisita al processo mediante consulenza tecnica ed assunta ed assorbita nella sentenza che delinea l’operazione divisionale, non puo’ certamente essere censurata in sede di legittimita’ contrapponendovi, come fanno le ricorrenti, difformita’ tra la valutazione del perito e le argomentazioni difensive della parte.

IV. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 720 c.c., articolo 2826 c.c. e L. n. 52 del 1985 articolo 29, comma 1, bis. Si assume che la sentenza n. 1450/2014 impugnata non individui esattamente, con i relativi dati catastali e planimetrici, la porzione “di circa 50 mq oltre balcone di circa 8,50 mq”, da scorporarsi dall’appartamento al primo piano assegnata a (OMISSIS). Vi sarebbe percio’ un errore nella “parte punteggiata della planimetria” considerata dal CTU rispetto allo stato attuale del vano da distaccarsi.

IV.1. Questo quarto motivo di ricorso rivela profili di inammissibilita’ ed e’ comunque infondato. Le ricorrenti, sotto la cornice di una rubrica di vizio di violazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiedono in realta’ alla Corte di cassazione di accertare in fatto un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della individuazione della reale consistenza di una porzione immobiliare oggetto di assegnazione ad uno dei condividenti, il che attiene alla tipica valutazione di fatto spettante al giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, soltanto nei limiti e con le forme di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come errore di giudizio, ovvero in sede di revocazione, se si rappresenti un errore del giudice derivante da una falsa percezione della realta’ emergente in maniera inequivocabile dagli atti e documenti di causa.

Sulla questione dell’erronea indicazione dei dati catastali e planimetrici della porzione da scorporare, oggetto di assegnazione a (OMISSIS), ovvero sulla circostanza della inidonea planimetria utilizzata dal CTU (di cui si discute in particolare alle pagine 16 e ss. di ricorso ed ancora alle pagine 5 e ss. della memoria ex articolo 378 c.p.c.) ha data risposta l’ordinanza ex articolo 288 c.p.c., del 16 giugno 2014 pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli.

Come peraltro da questa Corte recentemente ribadito, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilita’ della sentenza di divisione attengono alla redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali, al fine della voltura catastale, ma non rivestono rilievo quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione.

La redazione dei documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, puo’ del resto avvenire pure in sede stragiudiziale, sulla base di un accordo tra le parti, senza impedire l’attribuzione giudiziale delle quote a ciascuno dei condividenti.

Ne’, altrimenti, l’emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbricati relativi ad unita’ immobiliari urbane puo’ essere subordinata alla preventiva corretta identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto (Cass., Sez. 2, 14/12/2017, n. 30073).

V. Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione degli articoli 1124 e 728 c.c., per aver la sentenza impugnata n. 1450/2014 stabilito la decorrenza e la misura degli interessi sulle somme determinate a titolo di conguaglio come indicate dalla sentenza di primo grado, non risultando sul punto proposto appello.

Le ricorrenti oppongono che, poiche’ i conguagli sono stati rideterminati con la sentenza d’appello del 2 aprile 2014, gli interessi non potevano farsi decorrere da data anteriore (ovvero, dalla sentenza di primo grado), essendo altrimenti “come se il frutto nascesse prima dell’albero”.

V.1. Il quinto motivo di ricorso e’ fondato nei termini di seguito precisati.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti sorge dal momento e per effetto del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, essendo l’efficacia retroattiva della pronuncia limitata, ai sensi dell’articolo 757 c.c., all’effetto distributivo dei soli beni concretamente assegnati in proporzione del valore delle relative quote, di tal che gli interessi sul conguaglio, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, e’ cessato lo stato di indivisione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 11/10/2016, n. 20457; Cass. Sez. 2, 10/02/2004, n. 2483).

Ne consegue ulteriormente che, allorche’ i conguagli da versare agli altri condividenti siano rideterminati, come nella specie, dalla sentenza di appello, mediante riforma della pronuncia di primo grado, quest’ultima, a norma dell’articolo 336 c.p.c., perde efficacia e gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data della pronuncia di appello, la quale segna il momento della nascita del relativo credito (arg. da Cass. Sez. 2, 08/10/2008, n. 24821).

Via sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 789 c.c. e articolo 91 c.p.c., nonche’ la falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Napoli, “in considerazione della reciproca soccombenza anche in relazione ad una serie di questioni prospettate solo nel presente giudizio dalle appellanti”, integralmente compensato tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio, ivi comprese quelle di consulenza. Le ricorrenti contestano la ravvisata reciproca soccombenza, essendo stati accolti “quattro motivi del gravame su cinque” ed essendo cosa diversa dal rigetto la “omessa decisione” di questioni (quali quella sul diritto di abitazione e la decorrenza degli interessi) sulle quali la Corte di Napoli aveva, piuttosto, ritenuto non proposti specifici motivi di appello.

VI.1. Il sesto motivo di ricorso, attenendo alla valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, e’ comunque infondato, in quanto invoca il sindacato di legittimita’ sull’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, il quale neppure e’ tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).

VII. In definitiva, va accolto il solo quinto motivo di ricorso e vanno rigettati tutti gli altri motivi.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata solo nel punto in cui ha riconosciuto come dovuti gli interessi sul conguaglio dovuto a (OMISSIS) con decorrenza dalla sentenza di primo grado, dovendo gli stessi interessi decorrere dalla data della pronuncia di appello (2 aprile 2014), rimanendo peraltro confermata ogni altra statuizione. Non essendo al riguardo necessari altri accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, condannando (OMISSIS) a versare a (OMISSIS) il conguaglio, come determinato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 1450/2014, con interessi a decorrere dalla data di tale sentenza.

Visto l’esito finale del giudizio, anche alla luce del limitato accoglimento del ricorso per cassazione, e valutato il rapporto corrente tra le reciproche soccombenze gia’ considerato dalla Corte d’Appello di Napoli, si dispone la compensazione per intero fra le parti delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimita’ e nei pregressi gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) a versare a (OMISSIS) il conguaglio, come determinato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 1450/2014, con interessi a decorrere dalla data di tale sentenza (2 aprile 2014); compensa per intero tra le parti le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.