nel caso di divisioni ereditarie derivanti da titoli diversi, non e’ consentita la confusione delle diverse masse ereditarie, ma occorre procedere a tante divisioni quanti sono gli assi ereditari da dividere, cosicche’ ciascun coerede ha diritto a ricevere la propria quota di ciascuna massa ereditaria, salvo accordo contrario (che, trattandosi di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam).

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23635

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16679/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente e ric.te incidentale –

avverso la sentenza n. 1799/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato in data 3.10.1988, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), premessa l’apertura della successione di (OMISSIS) deceduta nel (OMISSIS), cui erano succeduti ex lege i tre figli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la nipote ex filio (OMISSIS), convenivano in giudizio (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenere la divisione dell’asse ereditario e la condanna di quest’ultima al pagamento di una somma di denaro per aver goduto in via esclusiva di uno degli immobili in comproprieta’.

Costituitasi in giudizio, (OMISSIS) resisteva alla domanda di restituzione dei frutti e chiedeva, in via riconvenzionale, la divisione dell’eredita’ del padre (OMISSIS), apertasi nel 1975, avente ad oggetto alcuni beni immobili interessati alla successione materna.

I beni in comunione erano costituiti:

da tre appartamenti di un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), facenti parte di entrambe le masse ereditarie, in quanto appartenevano a (OMISSIS) in ragione di 3/4 ed al marito (OMISSIS) per la quota restante;

un vigneto e due terreni in contrada facenti parte unicamente della massa ereditaria di (OMISSIS).

Con sentenza del 5.01.2006 il Tribunale di Catania, dichiarate aperte entrambe le successioni, approvava la formazione di un progetto di divisione dell’asse ereditario composto da quattro lotti immobiliari da assegnare mediante sorteggio, e condannava la convenuta al pagamento della somma a titolo di frutti (oltre le spese processuali nella restante misura di un quinto).

La Corte di Appello di Catania, investita del gravame proposto in via principale da (OMISSIS), con la sentenza non definitiva n. 259/13 pubblicata il 6 febbraio 2013 dichiarava l’illegittimita’ del progetto di divisione approvato dal Tribunale, in quanto lo stesso era lesivo del diritto spettante ad ogni comunista di ottenere una porzione dell’eredita’, e confermava la statuizione del primo giudice in ordine alla condanna dell’appellante alla restituzione dei frutti.

Con la sentenza definitiva n. 1799/13 pubblicata il 21.10.2013 la Corte disponeva la divisione dei beni relitti, assegnava a (OMISSIS) l’appartamento abitato dalla medesima e disponeva procedersi mediante sorteggio all’attribuzione agli appellati dei singoli lotti derivanti dal progetto divisionale adottato dalla Corte territoriale; stabiliva infine la vendita all’incanto del terreno residuo. Per la cassazione di ambedue le sentenze ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con due motivi.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale,affidato ad un unico motivo.

In prossimita’ dell’odierna adunanza la (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi del ricorso principale che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, denunciano “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 718 – 720 e 727 c.c.”, nonche’ “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione ai medesimi articoli ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere la Corte d’Appello di Catania approvato un progetto di divisione, che disattendeva la loro richiesta di assegnazione dell’intero cespite di (OMISSIS), evidenziando la necessita’, sotto il profilo funzionale ed economico, della non frammentazione dello stesso, che non poteva ritenersi “comodamente divisibile”.

I ricorrenti censurano pertanto la statuizione della Corte d’Appello, in quanto adottata in violazione delle disposizioni citate in rubrica, e comunque in quanto priva di motivazione, dal momento che “il principio di comoda divisibilita’” dei beni immobili necessariamente presuppone l’ulteriore valutazione del pregiudizio economico derivante dal frazionamento dei beni.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilita’ della censura di carenza motivazionale oggetto del secondo motivo di ricorso, sulla base della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, dev’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.

Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza della adeguatezza della motivazione.

Del pari inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale ha infatti adottato un nuovo progetto divisionale, in quanto l’originario progetto, fatto proprio dal giudice di prime cure, risultava lesivo del diritto, spettante ad ogni condividente, di ottenere una porzione delle due masse oggetto di divisione (nel caso di specie l’asse paterno). La statuizione e’ conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, nel caso di divisioni ereditarie derivanti da titoli diversi, non e’ consentita la confusione delle diverse masse ereditarie, ma occorre procedere a tante divisioni quanti sono gli assi ereditari da dividere, cosicche’ ciascun coerede ha diritto a ricevere la propria quota di ciascuna massa ereditaria, salvo accordo contrario (che, trattandosi di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam) (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2009).

Passando al ricorso incidentale, con l’unico mezzo, (OMISSIS) lamenta – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli articoli 723 e 1102 c.c., nonche’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’articolo 360, n. 5) per avere la Corte d’Appello escluso che il godimento esclusivo del bene immobile in comunione fosse contemperato dal pari godimento di altrettanti beni da parte degli altri coeredi.

Il motivo e’ fondato.

La Corte territoriale ha fondato la condanna di (OMISSIS) al pagamento del valore locativo dell’immobile in godimento esclusivo sul rilievo della mancata prova in ordine all’esistenza di simmetriche situazioni di godimento esclusivo in capo agli altri coeredi sugli altri beni.

La statuizione non e’ conforme a diritto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’articolo 1102 c.c., non e’ idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. 2423/2015).

In particolare, in presenza di una pluralita’ di beni in comproprieta’, laddove uno dei comproprietari abbia il godimento esclusivo di uno solo cespite, lasciando gli altri nella disponibilita’ degli altri comproprietari, deve presumersi un tacito consenso al rispettivo godimento esclusivo dei diversi beni ai sensi e con i limiti dell’articolo 1102 c.c., a nulla rilevando l’effettivo uso che degli altri beni sia stato fatto dagli altri comproprietari; in tal caso deve dunque porsi a carico degli altri coeredi l’onere di provare la loro opposizione al godimento comune del bene, facente parte di una piu’ ampia massa, posseduto da uno di essi in via esclusiva.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al pagamento dei frutti, va dunque accertata l’opposizione, da parte dei coeredii al godimento esclusivo dell’appartamento da parte della (OMISSIS), con onere della prova a carico dei coeredi medesimi,e la data di tale opposizione, da cui decorre il diritto all’indennita’ di occupazione in loro favore.

In accoglimento del ricorso incidentale, va dunque cassato il capo della sentenza impugnata che ha condannato (OMISSIS) al pagamento dei frutti dell’appartamento dalla stessa occupato in via esclusiva, sulla base del rilievo che tutti i restanti beni erano rimasti nel godimento indifferenziato di tutti i comunisti, senza una simmetrica situazione di godimento esclusivo, omettendo di accertare se i coeredi avessero specificamente richiesto un godimento diretto dell’appartamento posseduto in via esclusiva dalla (OMISSIS), e l’epoca di tale richiesta.

In conclusione va respinto il ricorso principale, e va invece accolto quello incidentale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.