a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità – fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. – della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d’ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all’art. 25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualsiasi credito nei confronti di un’Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di Improponibilità o, se proposta, d’improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata In sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della “par condicio creditorum

Tribunale Vicenza, Sezione 1 civile Sentenza 30 aprile 2019, n. 951

TRIBUNALE DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7603/2017 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 16/10/2017

da

(…)

attori

contro

BA.PO. S.p.A. IN L.C.A. (già, BA.PO. S.C.P.A.), con sede legale in Vicenza in Via (…), in persona dei Commissari Liquidatori, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, (…) del Foro di (…) in forza di procura alle liti allegata al fascicolo telematico.

convenuta

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Da quanto risulta dall’atto di citazione in riassunzione avanti questo Tribunale ordinario (e dalla documentazione ad esso allegata), notificato in data 16/10/2017, con precedente atto di citazione, notificato il 4 maggio 2017, i sigg.ri (…) avevano convenuto avanti il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, la Ba.Po. (in seguito anche solo BP. o Banca), chiedendo, nel merito, che venisse, in principalità, dichiarata la nullità, ai sensi dell’art. 1418 c.c., dei contratti di finanziamento di cui infra (n. (…) del 28.06.2013, n. (…) del 10.06.2014 e n. (…) del 09.06.2015) e dei contratti di compravendita titoli azionari di cui agli allegati fissati bollati, ovvero, in via alternativa e/o subordinata, che gli stessi contratti (di finanziamento e di compravendita titoli azionari) venissero annullati, disponendosi, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nell’una come nell’altra ipotesi, le restituzioni e ripetizioni “delle prestazioni rispettivamente effettuate e ricevute”, con condanna in ogni caso della Banca convenuta al risarcimento del danno.

In sintesi in proposito premettevano che:

– gli attori, da tempo clienti della BP., avendo con la stessa intrattenuto (sin dagli anni 70) diversi rapporti finanziari a titolo personale, nel corso dell’anno 2013 erano stati indotti da due funzionari della Banca ad acquistare ciascuno un pacchetto di azioni di questa da n. 16.000 titoli, per un valore nominale per azione fissato in Euro 62,50 al prezzo di collocamento, e quindi con un valore attribuito ad ogni singolo investimento di Euro 1.000.000,00 (così per complessivi tre milioni di euro), sulla rappresentazione che il prezzo delle azioni proposte non corrispondeva al reale valore dei titoli, notevolmente superiore e destinato a rapido aumento, in ragione delle elevate qualità di solvibilità e patrimonialità dell’Istituto emittente (destinate ulteriormente ad accrescersi per effetto di un’operazione di aumento di capitale della Banca, con l’emissione di nuove azioni da collocare nel mercato, offrendole principalmente e prioritariamente ai clienti e soci di maggiore affidamento);

– al fine di consentire il reperimento delle risorse economico-finanziarie per l’acquisto delle nuove azioni era stato loro offerto, ed essi erano stati così indotti a sottoscrivere, un finanziamento non ipotecario (contrassegnato dal n. (…)) di Euro 3.000.000, appoggiato a un conto corrente, non assistito da alcuna garanzia e della durata di un anno, che sarebbe risultato (nella prospettazione dei funzionari) “a costo zero”;

– concluso tale finanziamento e contestualmente acquistate azioni della BP. per un controvalore monetario di complessivi Euro 3.000.000, alla data del 10 giugno 2014 (di scadenza di quello precedente) veniva dai medesimi sottoscritto un nuovo finanziamento non ipotecario di importo sempre pari ad Euro 3.000.000 (appoggiato al medesimo conto corrente), ossia il contratto di finanziamento 70/05071032, con cui veniva finanziato il rimborso del precedente finanziamento (con un’operatività che egualmente all’apparenza assicurava il prospettato costo zero dell’operazione);

– sennonché nell’aprile del 2015, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Soci della BP. aveva deliberato la riduzione del valore delle azioni da Euro 62,50 ad Euro 48,00, con la conseguenza che il valore delle azioni dai medesimi acquistate, tramite il finanziamento di Euro 3.000.000.00 che a breve alla prevista scadenza avrebbero dovuto rimborsare, sarebbe diminuito di valore sino al nominale di Euro 2.304.000,00;

– gli attori si erano pertanto visti costretti ancora una volta ad aderire alla proposta di un ulteriore finanziamento (il n. 70/05108130), con scadenza 28 agosto 2015, per Euro 3.000.000,00, finalizzato a ripianare il finanziamento in scadenza il 9 giugno 2015, al fine di impedire l’imminente segnalazione di sconfinamento in Centrale Rischi a causa del mancato rientro;

– nella seconda settimana di settembre 2015 apprendevano poi che il loro conto corrente era “bloccato”, portando un saldo negativo di Euro 183.473,96 (formato dalla differenza tra la passività di conto corrente e l’attività portata dal dossier titoli appoggiato sul conto, nel quale era contabilizzato il minor valore delle azioni BP. acquistate col finanziamento per soli Euro 2.304.000.00);

– con lettera dell’H settembre 2015 la Banca intimava alla sig.ra (…) la regolarizzazione della propria posizione evidenziando un debito di Euro 3.008.219,18 (corrispondente al finanziamento scaduto il 28 agosto 2015 più interessi) e preannunciando l’imminente segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia;

– in definitiva gli attori si erano visti costretti a intraprendere un’iniziativa cautelare innanzi al locale Tribunale al fine di inibire (ovvero, se già avvenuta, di veder cancellata) la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, sull’assunto che i contratti di compravendita stipulati con la BP. e le connesse operazioni di finanziamento fossero irrimediabilmente viziati nella volontà e meritevoli quantomeno di essere annullati ai sensi dell’art. 1439 c.c. ovvero degli artt. 1427 e segg. c.c., iniziativa riproposta, dichiaratosi l’adito Tribunale ordinario incompetente, presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia (che a propria volta, pur ritenendo ammissibile il ricorso, lo rigettava escludendo il temuto pregiudizio imminente ed irreparabile);

– prospettando inoltre che nella condotta perpetrata dalla Banca e/o dai suoi rappresentanti e/o vertici ricorrerebbero gli estremi della truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. nonché di altre fattispecie delittuose ex leggi speciali in materia finanziaria, gli esponenti avevano provveduto a depositare denunzia-querela in sede penale.

Su dette premesse, in estrema sintesi per quel che qui può rilevare (non toccando lo scrutinio, ma solo lambendolo, il merito in senso stretto, essendo stata la decisione anticipata, prima del definitivo “consolidamento” del thema probandum, in ordine alle questioni pregiudiziali di rito), gli attori in punto di diritto deducevano:

– la sussistenza di un collegamento negoziale (oggettivo, soggettivo, funzionale) tra i contratti di finanziamento ed i contratti di compravendita di titoli azionari;

– l’invalidità delle figure contrattuali sub specie, in via progressivamente gradata ovvero alternativa, di; nullità per contrarietà a norma imperativa, in particolare deli’art. 2358 c.c.;

annullabilità dei medesimi contratti ai sensi deH’art. 1439 ovvero degli artt. 1427 e segg. c.c. (errore, violenza, dolo);

– le conseguenze dell’invalidazione dei contratti in punto restituzione e ripetizione dell’indebito delle contrapposte prestazioni, anche mediante compensazione tra crediti e controcrediti delle parti, oltre al diritto al risarcimento del danno discendente dall’invalidità patito dagli attori (nella misura “prudenzialmente” indicata di Euro 212,450,33, con riserva di diversa, anche maggiore quantificazione, secondo quanto risultato di giustizia).

Avendo la BP. comunicato a mezzo PEC del 28.07.2017, tramite il proprio legale, di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa (con decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017), alla prima udienza di comparizione del 27 settembre 2017 veniva dichiarata, dal giudice designato della Sezione specializzata, l’interruzione del processo.

La causa veniva quindi riassunta dagli attori nei confronti della Banca in L.C.A., in persona dei suoi Commissari Liquidatori, con l’atto di citazione in riassunzione di cui in epigrafe, con la formulazione di domande e conclusioni che, rispetto a quelle proposte rispetto alla Banca ancora in bonis, escludevano, mantenute le pretese restitutorie, quella di risarcimento del danno e compendiavano una domanda di accertamento negativo, ai fine di “dichiararsi che nulla è dovuto ulteriormente dagli attori in favore della convenuta in dipendenza dei contratti per cui è causa”.

Si costituiva Ba.Po. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori, eccependo in via pregiudiziale in rito, ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3, T.U.B., l’inammissibilità e/o l’improcedibilità delle domande proposte dagli attori, “e conseguentemente dell’intero giudizio”, domande a cui in subordine, nel merito, diffusamente replicava, deducendone l’infondatezza (in sintesi opponendo l’insussistenza di un collegamento negoziale tra contratti, l’inapplicabilità dell’art. 2358 c.c., di cui comunque negava la violazione, la validità dell’acquisto delle azioni) e chiedendone conseguentemente il rigetto; solo in via estremamente gradata, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande restitutorie, chiedeva che il Quantum debeatur venisse determinato nei limiti di quanto strettamente provato in giudizio.

Ritenuta l’opportunità di decidere con sentenza la questione pregiudiziale sollevata dalla resistente, senza assegnazione del termini ex art. 183 comma Vi c.p.c., all’udienza del 25 maggio 2018 la causa veniva immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, venendo all’uopo assegnati i termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Tanto sinteticamente premesso, ad avviso del giudicante le domande attoree devono essere dichiarate improcedibili, in accoglimento dell’eccezione della Banca convenuta in riassunzione, pur fieramente contrastata da parte attrice.

Come testualmente stabilisce l’art. 83. comma 3, T.U.B., “Dal termine previsto nel comma 11 contro la Banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”.

La conseguenza direttamente riferibile all’apertura della procedura concorsuale In oggetto è quindi costituita dall’improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

La giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, n. 7037) ha in proposito statuito che

“a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità – fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. – della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d’ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all’art. 25 l. n. 990 del 1969.

Deriva da quanto precede, pertanto, che qualsiasi credito nei confronti di un’Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di Improponibilità o, se proposta, d’improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata In sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della “par condicio creditorum”.

Alla giurisprudenza di legittimità si è in larga prevalenza adeguata e conformata la giurisprudenza di merito, pure di questo Tribunale.

Deve in coerenza dichiararsi l’improcedibilità delle domande attoree, attesa la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca convenuta.

Invero la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, essendo soggetta al rito dell’accertamento del passivo, è inammissibile e/o improcedibile ove proposta nelle forme della cognizione ordinaria.

Tale premessa assertiva (ovverosia aver azionato una domanda volta a far valere un credito nei confronti della procedura) viene contestata dagli attori, i quali evidenziano (cfr. pag. 4 conclusionale) di aver non a caso rinunciato tanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno che a quella di restituzione e ripetizione delle prestazioni (rispettivamente, inferisce il giudicante, con l’atto in riassunzione, la prima, e solo con la formulazione delle definitive conclusioni, dopo la costituzione della procedura, la seconda, anticipando, in prima udienza, “riserva di restrizione al mero accertamento e costitutiva”).

Precisano in proposito nelle difese conclusionali, in sintesi, che:

a) l’esclusività del rito concorsuale (previsto per assicurare l’eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni della liquidazione) può e deve riguardare le sole domande “pregiudiziali e strumentali” ai conseguimento dell’ammissione al passivo di un credito, quale unico bene della vita o petitum che l’instante intende ottenere;

b) le domande dai medesimi proposte, avendo finalità di mero accertamento (o comunque dirette alla declaratoria di invalidità, per nullità e/o annullamento, dei contratti di finanziamento e, come corollario logico, dei collegati contratto di acquisto di titoli azionari), sarebbero estranee al perimetro del concorso nella liquidazione;

c) nessun credito invero viene fatto valere nei confronti dell’impresa in l.c.a.;

d) l’improcedibilità della domanda e la sua necessaria attrazione al rito dell’accertamento del passivo è ravvisabile solo allorquando la stessa non abbia altro scopo che l’ammissione al passivo della liquidazione del credito risarcitorio o restitutorio;

e) privilegiando la tesi interpretativa della controparte, invece, si finirebbe per violare i principi costituzionali del diritto di azione e di difesa.

Le tesi attoree, pur suggestivamente sviluppate, rimangono peraltro non persuasive.

Come sopra rilevato, pure la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa è inammissibile e/o improcedibile ove proposta nelle forme della cognizione ordinaria, dovendo essere assoggettata al rito – concorsuale e non individuale – dell’accertamento del passivo.

Invero, il petitum sostanziale a base dell’iniziativa intrapresa dagli attori non potrebbe che refluire, indirettamente ma al tempo stesso inequivocabilmente, nell’ambito dell’accertamento di una passività a carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr., convincentemente, pag. 3 conclusionale di replica della resistente), ove pure nella prospettiva di neutralizzare, attraverso il pur evocato istituto delle compensazioni (cfr. pag. 20 atto di riassunzione), il controcredito della procedura alla restituzione degli importi erogati a titolo di finanziamenti.

Diversamente (ed ancora condivisibilmente deduce la resistente, cfr. pag. 12 conclusionale) dovrebbe escludersi la sussistenza di un effettivo interesse ad agire degli attori, interesse che non potrebbe essere ravvisato in quello di sottrarsi ad eventuali iniziative giudiziali della procedura (quale l’attuazione dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti), iniziative rispetto alle quali (ove intraprese) il sistema processuale (adeguatamente innervato da una lettura costituzionalmente orientata delle norme) pur ontologicamente conosce rimedi anche di rilievo cautelare, senza alcuna esigenza di sovvertire principi generali riferiti ai riparti di competenza e rito.

Infine, il paventato timore degli attori di veder diversamente conculcati propri irrinunciabili diritti a valenza costituzionale (quali quelli di cui agli artt. 24 e 111 Cost.) trascura di considerare che nelle fasi di criticità (non tanto dei singoli rapporti giuridici individuali, bensì) del complessivo assetto dei rapporti economico-giuridici (di cui costituisce paradigmatico esempio la vicenda nota come c.d. “crisi delle Po.”) proprio la declinazione in chiave concorsuale dei conflitti risulta la soluzione di maggiore garanzia, e di tendenziale parità (o quantomeno non disparità) di trattamento, al fine di vagliare le aspettative giuridiche di tutti e di ciascuno, ossia dei soggetti potenzialmente lesi nei propri diritti (patrimoniali e prima ancora personali), il presente approdo decisorio non può allora che arrestarsi all’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito, con ovvio assorbimento del merito.

Sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità della questione e posto tra l’altro che l’esito in rito si fonda su un evento esterno, estraneo alla (iniziale) condotta processuale di parte attrice (la quale pure, dopo il dichiarato evento interruttivo, ha ritenuto di poter proporre le medesime domande, pur progressivamente “riducendole”, avanti al Tribunale ordinario e nelle forme della cognizione ordinaria).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione assorbita, così provvede:

I) dichiara l’improcedibilità delle domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta Ba.Po. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

II) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Vicenza il 27 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.