Nella donazione indiretta, invece, la liberalita’ si realizza, anziche’ attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o piu’ atti che, conservando la forma e la causa che e’ ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicche’ l’intenzione di donare emerge non gia’, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.

Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:

Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

Eredità e successione ereditaria

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4682

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 15103/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1164/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, (OMISSIS) deducendo che la somma di Euro 50.000,00, da lui prelevata dal conto corrente bancario cointestato con la convenuta presso (OMISSIS), era stata oggetto di donazione da parte della (OMISSIS), la quale aveva cointestato il predetto conto corrente ad entrambe le parti versando sullo stesso la somma di Euro 100.000,00. In forza di tali fatti, l’attore ha chiesto che fosse accertata la contitolarita’ della somma complessiva di Euro 100.000 e la spettanza in suo favore di meta’ della somma, per donazione indiretta e per applicazione dell’articolo 1298 c.c..

La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore alla restituzione della somma di Euro 50.000,00, deducendo che: la contestazione del conto derivava, in realta’, dalla necessita’ che le operazioni di versamento e di pagamento fossero effettuate, per suo conto, dall’attore, con il quale aveva rapporti di amicizia da lungo tempo, in ragione dei periodi trascorsi dalla stessa in Francia e della sua eta’ avanzata; non aveva mai manifestato l’animus donandi in relazione alla somma di Euro 50.000,00, prelevata dall’attore di sua iniziativa; la donazione mancava, in ogni caso, della forma prevista dall’articolo 782 c.c.; nessun rilievo aveva il richiamo all’articolo 1298 c.c..

Il tribunale di Roma, con sentenza del 18/9/2009, ha respinto la domanda dell’attore ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi e spese.

(OMISSIS) ha proposto appello, sostenendo, per un verso, la sussistenza dell’animus donandi e, per altro verso, che, trattandosi di donazione indiretta, non era necessaria la forma solenne di cui all’articolo 782 c.c..

L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello.

La corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21/4/2014, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver premesso, in generale, che, in caso di donazione indiretta, non e’ necessaria la forma solenne richiesta dall’articolo 782 c.c., essendo sufficiente il rispetto delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalita’, dato che l’articolo 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalita’ realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’articolo 769 c.c., non richiama l’articolo 782 c.c., che prescrive per la donazione l’atto pubblico, ha ritenuto, in fatto, che “e’ pacifico, considerato che e’ lo stesso appellante che lo ha affermato nel giudizio di primo grado, che la somma impiegata per l’apertura del c/c cointestato apparteneva a (OMISSIS) che ha giustificato la cointestazione con la necessita’ di consentire al (OMISSIS) di svolgere una serie di operazioni per suo conto” e che “al di la’ di questo,… la mera cointestazione non costituisce prova della donazione di meta’ della somma, ma la mera presunzione di titolarita’ di entrambi, in ragione di meta’ ciascuno, del saldo attivo del conto (e non certo dell’importo esistente al momento dell’apertura del conto)”. “Ne’ – ha aggiunto la corte – e’ possibile provare la… volonta’ della (OMISSIS) di volerlo beneficiare della somma di Euro 50.000,00, attraverso l’assunzione della prova testimoniale riproposta con l’atto di appello (ma non riproposta nelle conclusioni di primo grado)…”: posto che, per la donazione indiretta, non e’ necessaria la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente, ma necessaria, la forma del negozio utilizzato, ha osservato la corte che, “nella specie, il negozio utilizzato e’ stato quello di apertura di conto corrente che, in ragione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, (Testo Unico Legge bancaria) deve essere redatto per iscritto”, sicche’ “anche la prova dell’animus donandi avrebbe dovuto essere data per iscritto”, ritenendo, dunque, inammissibile la prova testimoniale.

(OMISSIS), con ricorso notificato il 30/5.3/6/2014 e depositato il 19/6/2014, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

Ha resistito (OMISSIS), con controricorso notificato l’11/7/2014 e depositato in data 24/7/2014.

La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un unico articolato motivo, il ricorrente, lamentando l’erronea o la falsa applicazione dell’articolo 809 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver ammesso che, in caso di donazione indiretta, non e’ necessaria l’osservanza della forma dell’atto pubblico, ha ritenuto che, trattandosi dell’apertura di un c/c bancario, l’animus donandi doveva risultare per iscritto, laddove, pero’, cosi’ opinando, si realizzerebbe una donazione diretta, mentre invece, in caso di donazione indiretta, e’ necessario osservare solo la forma del negozio scelto per attuare la liberalita’ atipica, come e’ accaduto nel caso di specie, dove si e’ sottoscritto un contratto di c/c bancario con la cointestazione dello stesso alle parti e senza che la (OMISSIS) abbia stabilito vincoli in ordine all’utilizzo o al prelievo di somme: e l’apertura di un c/c cointestato con denaro proveniente da una sola delle parti contraenti, non puo’ che realizzare, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, una forma di donazione indiretta del 50% dell’importo depositato.

2. Il motivo e’ fondato. Occorre premettere che il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell’articolo 783 c.c., la forma e’ sostituita dalla traditio) e’ esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalita’ preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validita’ delle donazioni indirette, invece, non e’ richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalita’, dato che l’articolo 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalita’ realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’articolo 769 c.c., non richiama l’articolo 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. n. 468 del 2010, in motiv.; Cass. n. 14197 del 2013; Cass. SU n. 18725 del 2017 in motiv.).

Ora, la cointestazione, con firma e disponibilita’ disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, e’ qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, pero’, che sia verificata l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalita’. Ed invero, in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, questa Corte ha affermato che “l’atto di cointestazione, con firma e disponibilita’ disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari – puo’ essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalita’” (Cass., n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010)

In altri termini, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. n. 26991 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6784 del 2012).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso, in fatto, la sussistenza, in capo a (OMISSIS), dell’animus donandi, sul rilievo, per un verso, che “… la mera cointestazione non costituisce prova della donazione di meta’ della somma…”e, per altro verso, che non e’ possibile provare “la volonta’ della (OMISSIS) di voler beneficiare il ricorrente della somma di Euro 50.000,00 attraverso l’assunzione della prova testimoniale” a tal fine invocata (sui capi riproposti nelle conclusioni rese: v. p. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata) e non ammessa dal tribunale: posto che, per la donazione indiretta, non e’ necessaria la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente, ma necessaria, la forma del negozio utilizzato, ha osservato la corte che, “nella specie, il negozio utilizzato e’ stato quello di apertura di conto corrente che, in ragione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, (Testo Unico Legge bancaria) deve essere redatto per iscritto”, sicche’ “anche la prova dell’animus donandi avrebbe dovuto essere data per iscritto”. Cosi’ opinando, pero’, la corte d’appello ha finito per ritenere che l’animus donandi, anche ai fini della prova della sussistenza della donazione indiretta, dev’essere oggetto di una emergenza diretta dal (diverso) atto scritto da cui tale liberalita’ risulta (articolo 809 c.c.), laddove, al contrario, solo nella donazione diretta l’animus donandi deve emergere direttamente dall’atto (pubblico: articolo 782 c.c.) che (con salvezza della donazione di bene mobile di modico valore), sotto pena di nullita’, la contiene.

Nella donazione indiretta, invece, la liberalita’ si realizza, anziche’ attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o piu’ atti che, conservando la forma e la causa che e’ ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicche’ l’intenzione di donare emerge non gia’, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.