Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 31 luglio 2017, n. 19017

l’ammissione al passivo di un credito il cui accertamento e’ devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti, non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, si’ da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento.

 

 

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 31 luglio 2017, n. 19017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9586/2011 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI in data 23/2 1/3 2011 nell’ambito del procedimento L.Fall., ex articolo 98, iscritto al n. 7903/2010 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal cons. Dolmetta Aldo Angelo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Salvato Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., articolando due motivi avverso il decreto emesso in data 23/2 – 1/3 2011 dal Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento di opposizione all’esclusione dallo stato passivo n. 7903/2010 V.G..

Con tale decreto, il Tribunale napoletano ha rigettato l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente per l’esclusione dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. di un credito vantato a titolo di retribuzioni e di TFR verso la societa’ poi fallita. In proposito, il Tribunale ha segnatamente rilevato l’inammissibilita’ dell’istanza presentata “perche’ “ultratardiva”, in quanto proposta ben oltre l’anno dalla data di esecutorieta’ dello stato passivo”, di cui al vigente L.Fall., articolo 101.

Nei confronti del ricorso non ha svolto attivita’ difensive il Fallimento (OMISSIS) s.p.a..

(OMISSIS) ha anche depositato una “Seconda memoria ex articolo 378 c.p.c.”.

2. – Nell’ambito del procedimento innescato dal ricorso n. 9586/2011, per l’appunto presentato da (OMISSIS), la Sesta sezione civile di questa Corte ha emesso in data 29/11/2012, data deposito 7 gennaio 2013, l’ordinanza interlocutoria n. 189/2013.

Con tale ordinanza, la Corte – letti gli atti e la Relazione approntata ai sensi della norma dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha disposto trasmissione degli atti relativi alla pubblica udienza. In relazione alla richiamata Relazione, (OMISSIS) ha depositato un’apposita “Memoria ex articolo 378 c.p.c.”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi, cui si affida il ricorso presentato da (OMISSIS) denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, che viene svolto da p. 22 del ricorso, denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lo stesso viene condensato dal ricorrente nella seguente formula: “dica la Corte se la previsione della L.Fall., articolo 101, comma 4, si applichi o meno anche alla situazione del creditore che deve attendere la pronuncia del Tribunale Lavoro in ordine alla legittimita’ o meno del comminato licenziamento”.

Il secondo motivo, che si trova sviluppato da p. 24 del ricorso (ove per errore viene indicato come “terzo” motivo), denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Questo motivo viene cosi’ sintetizzato: “dica la Corte se la declaratoria di legittimita’ o meno del licenziamento intimato da un datore di lavoro successivamente dichiarato fallito spetti al Tribunale del lavoro o al Tribunale Fallimentare”.

2. – Il primo motivo di ricorso si basa specificamente sull’assunto per cui “se il ricorrente ha dovuto prima fare interrompere il giudizio di impugnativa di licenziamento pendente innanzi il competente Tribunale del lavoro nei confronti della societa’ in bonis per poi ritualmente riassumerlo nei confronti della Curatela fallimentare, i tempi necessari per l’emissione della sentenza che ha accertato l’illegittimita’ dell’irrogato licenziamento rappresentano evidentemente un’ipotesi di “causa a lui non imputabile””, secondo il disposto della norma della L.Fall., articolo 101, comma 4.

“Se il titolo legittimante la… richiesta” – cosi’ viene a specificare il ricorrente – “e’ venuto ad esistenza dopo il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutorieta’ dello stato passivo, non e’ ravvisabile alcuna inerzia del creditore”.

3. – Il motivo e’ inammissibile.

Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, “in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi della L.Fall., articolo 101, u.c., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’” (Cass., 10 settembre 2013, n. 20686).

D’altro canto, la motivazione addotta dal Tribunale napoletano risulta congrua e del tutto ragionevole nel sottolineare la possibilita’ per l’attuale ricorrente di depositare in termini l’istanza di ammissione, prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro: “l’istante avrebbe potuto ottenere” – cosi’ si rileva – “un’ammissione con riserva oppure una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare in attesa della definizione della causa sul licenziamento”.

4. – Il secondo motivo di ricorso intende propriamente contestare il passo motivo del decreto napoletano che qui appena sopra e’ stato trascritto.

Ad avviso del ricorso quella formulata dal decreto sarebbe un’alternativa non sostenibile. L’ipotesi della ammissione con riserva sarebbe “in palese violazione della competenza funzionale del Tribunale del Lavoro” Quella della sospensione del giudizio di ammissione non potrebbe comunque essere “condivisibile” perche’ lo stesso Tribunale “riconosce” che “il creditore ha in effetti formulato espressa riserva… di presentazione di ulteriore istanza collegata all’esito del giudizio di impugnativa di licenziamento in corso di riassunzione”.

5. – Il motivo e’ inammissibile e comunque infondato.

Come emerge evidente dalla lettura del passo sopra riportato, il decreto napoletano non ha per nulla affermato una propria competenza “prevalente” su quella del giudice del lavoro.

D’altro canto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno gia’ rilevato che, “nelle ipotesi in cui venga chiesta l’ammissione al passivo di un credito il cui accertamento e’ devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti”, “non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, si’ da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento” (Cass., SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371). Non si vede alcuna ragione per ritenere diverso il caso presente, che fa riferimento a un giudizio di licenziamento illegittimo, da quello specificamente considerato dalle Sezioni Unite.

In ogni caso, si manifesta corretta pure l’altra rilevazione compiuta in proposito dal Tribunale napoletano: la proposizione di una riserva di futura istanza di ammissione non equivale sicuramente alla proposizione di una attuale istanza di ammissione con riserva, come per contro sembra ritenere il ricorrente.

6. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non avendo il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. svolto alcuna attivita’ difensiva, non vi e’ luogo per provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato da (OMISSIS). Nulla per le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.