ai fini dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2) L. fall., sono da ritenersi mezzi normali di pagamento solamente quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (come ad esempio assegni bancari e circolari, o vaglia cambiari) riconoscendo dunque la natura di mezzo anormale di pagamento, sempre ai fini della revocatoria fallimentare, la delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.

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Tribunale|Crotone|Civile|Sentenza|23 marzo 2020| n. 311

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Rizzuti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 501 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell’anno 2019 e vertente

TRA

Fallimento Er. s.r.l.u. (n. 38/2016),

con sede in Isola Capo Rizzuto, p.iva: (…), in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Crotone, Via (…), presso lo studio del procuratore, avvocato Luca Tolone, del foro di Crotone, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite su foglio separato allegato all’atto di citazione.

ATTORE

E

Co. s.r.l.,

con sede legale in Misterbianco, P.I. n. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Crotone, Via (…), presso lo studio dell’avv. Fi.Na., rappresentata e difesa dall’avv. Au.Zo., del Foro di Catania, giusta procura alle liti in atti.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento ER. S.R.L.U. (n.38/2016), in persona del curatore, ha convenuto in giudizio la Co. s.r.l., chiedendo di revocare, ex art. 67, I comma, n. 2, in favore del fallimento attore il pagamento della somma di Euro 84.000,00 e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, in favore del fallimento attore.

Si è costituita in giudizio la società convenuta resistendo alle avverse domande e chiedendo il rigetto dell’azione revocatoria fallimentare intrapresa dalla curatela.

Istruita in via esclusivamente documentale, da ultimo, all’udienza del 29-1-2020, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale depositato in atti sicché la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all’art. 190, comma 2 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il curatore del fallimento Er. s.r.l.u. ha convenuto in giudizio la Co. s.r.l., al fine di sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, L. F., del pagamento della somma di Euro 84.000,00 eseguito per conto della società fallita dal terzo Er. s.r.l. ed in favore della società convenuta, mediante emissione di plurimi bonifici ed assegni bancari per un importo complessivo pari ad Euro 84.000,00;

segnatamente:

– fatt. n. (…) del 30.10.2015, relativa al canone di locazione del mese di febbraio 2015, di Euro 7.000,00, pagata con bonifico bancario del 27.10.2015 disposto dalla Er. s.r.l. su conto corrente BN. S.p.A. (cfr. doc. 4 e 5 allegati alla citazione);

– fatt. n. (…) del 22.12.2015, relativa ai canoni di locazione dei mesi di marzo e aprile 2015, di Euro 14.000,00, pagata con assegno bancario non trasferibile n. (…), tratto dalla Er. s.r.l. in data 22.12.2015 su conto corrente aperto presso lo sportello di Catanzaro Lido della Bp. S.p.A. (cfr. doc. 6 e 7);

– fatt. n. (…) del 30.12.2015, relativa al canone di locazione del mese di maggio 2015, di Euro 7.000,00, pagata con assegno bancario non trasferibile n. (…), tratto dalla Er. s.r.l. in data 30.12.2015 su conto corrente aperto presso lo sportello di Catanzaro Lido della Bp. S.p.A.. (cfr. doc. 8 e 7);

– fatt. n. (…) del 25.1.2016, relativa ai canoni di locazione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015, di Euro 28.000,00, pagata con assegno bancario non trasferibile n. (…), tratto dalla Er. s.r.l. in data 25.1.2016 su conto corrente aperto presso lo sportello di Catanzaro Lido della Bp. S.p.A.. (cfr. doc. 9 e 7);

– fatt. n. (…) del 25.2.2016, relativa ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 e gennaio 2016, di Euro 28.000,00, pagata con assegno bancario non trasferibile n. (…), tratto dalla Er. s.r.l. in data 25.2.2016 su conto corrente aperto presso lo sportello di Catanzaro Lido della Bp. S.p.A.. (cfr. doc. 10 e 7);

Ciò posto, all’esito delle emergenze istruttorie, devono ritenersi provati:

1) la sussistenza di plurimi pagamenti posti in essere nel cosiddetto periodo sospetto, lesivo del principio della par condicio creditorum;

2) l’assenza di prova offerta dalla società convenuta circa la mancata conoscenza da parte della stessa dell’esistenza dello stato di insolvenza;

3) l’esistenza di un mezzo anomalo di pagamento, tale essendo il pagamento avvenuto ad opera del terzo Er. s.r.l. mediante utilizzo di un meccanismo, non formalizzato, accostabile alla delegazione di pagamento con utilizzo del ricavato della liquidazione di beni della società fallenda.

Con riferimento al primo aspetto è stata documentalmente provata la sussistenza di un pagamento nel c.d. periodo sospetto (nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), posto che i pagamenti sopra citati sono stati emessi nelle seguenti date: 27.10.2015, 22.12.2015, 30.12.2015, 25.1.2016, 25.2.2016, mentre il fallimento della Er. s.r.l.u. è stato dichiarato con sentenza depositata in data 1-3-2016.

In relazione al punto sub 2), giova ricordare che per gli atti indicati nel I comma dell’art. 67 L. F. il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo l’onere di provare la scientia decoctionis, nel senso che il convenuto in revocatoria fallimentare può vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla legge a favore del curatore se, non potendo fornire la prova negativa direttamente, dimostra l’esistenza al momento in cui è stato posto in essere l’atto/contratto impugnato, di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’impresa si trovasse in una situazione normale di esercizio, sempre che non siano emerse prove della effettiva della scientia decoctionis (ex multiis, Cass. 4206/06, 1060/06).

Nel caso di specie, la convenuta nulla ha allegato e comprovato, neppure mediante utilizzo di presunzioni semplici, circa la mancata conoscenza dello stato di insolvenza, limitandosi ad articolare deduzioni generiche e rese in forma meramente assertiva nonché a dolersi di presunte condotte inopportune e inappropriate degli organi della curatela fallimentare fonte di danno e responsabilità (quali ad es. il mancato subentro nei contratti di locazione della società fallita, doglianza inconferente oltre che errata in punto di diritto non trattandosi di un obbligo del curatore ma di una scelta consentita ex lege, qualificabile quale diritto potestativo cui la controparte soggiace) che risultano scevre da ogni forma di collegamento logico e sistematico con l’oggetto del giudizio in esame.

Da ultimo, avuto riguardo alla natura anomala del pagamento, si osserva che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6, 3 novembre 2016 n. 22160; Cass. Sez. 6, 17 dicembre 2015, n. 25241; Cass. Sez. 1, 31 marzo 2011, n. 7508; 14 marzo 2011, n. 5994; 6 settembre 2007, n. 18714; 26 gennaio 2006, n. 1544; 12 gennaio 2006, n. 463) ritiene che, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 56 della legge fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento o nel cd. periodo sospetto, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico (nei modi della delegazione o dell’accollo cumulativo non allo scoperto, caratterizzati cioè dalla circostanza che il delegato o l’accollante sono obbligati nei confronti del debitore, ed il loro pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti) o in suo luogo (in senso specifico, Cass. Sez. 1, 14 febbraio 2000, n. 1611); a quest’ultima categoria va ad esempio ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento o nel periodo sospetto estingue infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo, onde è soggetto alla sanzione dell’inefficacia prevista dall’art. 44 e alla revoca prevista dall’art. 67 L. F..

Nel dettaglio, circa la natura anomala del pagamento effettuato dal terzo nel periodo sospetto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25928/2015, depositata il 23 dicembre 2015, ha ritenuto revocabile il pagamento effettuato dal terzo ogniqualvolta la provvista dell’operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali.

In primo luogo la Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2) L. fall., sono da ritenersi mezzi normali di pagamento solamente quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (come ad esempio assegni bancari e circolari, o vaglia cambiari) riconoscendo dunque la natura di mezzo anormale di pagamento, sempre ai fini della revocatoria fallimentare, la delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.

Inoltre, la Corte ha ribadito come l’azione revocatoria sia esperibile quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, ove questi abbia pagato il debito con denaro dell’imprenditore poi sottoposto a procedura concorsuale, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell’apertura della procedura concorsuale, con recupero del relativo importo, potendosi in tali casi ravvisarsi una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla par condicio creditorum, stante la configurabilità di una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito.

La Suprema Corte ha così sancito la revocabilità del pagamento effettuato dal terzo di un debito gravante sul fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti.

Allo stesso modo, anche la giurisprudenza di merito ribadisce che per la revocabilità di determinate operazioni, delle quali si affermi il carattere anomalo (articolo 67, comma 1, n. 2), legge fallimentare), occorre che le stesse abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, implicando la fuoriuscita di denaro o di altri beni o valori sui quali la massa dei creditori ammessi al concorso non possa più soddisfarsi oppure che gli atti in questione abbiano comunque in qualche modo indebitamente alterato la regola della par condicio creditorum (Corte d’Appello Ancona, 20 Gennaio 2011).

Ebbene, nella vicenda per cui è causa, il pagamento anomalo si è concretizzato nel meccanismo per cui a fronte della dismissione del patrimonio della società poi fallita (in virtù della sua messa in liquidazione) il ricavato non è entrato nelle casse sociali e nel patrimonio attivo della Er. s.r.l. in quanto, per mezzo del pagamento della Er. s.r.l., secondo una modalità riconducibile ad una sorta di delegazione di pagamento, il ricavato della liquidazione dei beni è stato utilizzato per estinguere, interamente, uno specifico debito della Er. s.r.l. (per di più non assistito da alcun privilegio).

In ciò si radica l’alterazione della par condicio creditorum e dell’ordine dei privilegi (specie di quelli generali sui mobili), posto che in presenza di un conclamato stato di crisi aziendale (reso evidente dalle risultanza di bilancio, liberamente consultabili dagli interessati), il ricavato della liquidazione non è stato posto a beneficio della massa creditoria ma utilizzato a vantaggio di un creditore ben individuato.

Si aggiunga poi che il pagamento del terzo, a beneficio della Er. s.r.l., è avvenuto ad opera della società Er. s.r.l. e che ambedue le società sono state legate da indubbi rapporti di natura commerciale e stretta collaborazione; non par fuor luogo sostenere, a fondamento dell’anomalia solutoria, che la Er. s.r.l. nell’acquisire i beni strumentali della Er. s.r.l. ha selezionato le posizioni debitorie strategiche da soddisfare con priorità al fine di salvaguardare gli i rapporti commerciali rilevanti nell’ottica di un’evidente prosecuzione dell’attività a mezzo di nuova persona giuridica.

Per i motivi sopra esposti, il pagamento di Euro 84.000,00 di cui all’atto di citazione deve essere revocato ai sensi dell’art. 67, I co., n. 2, L. F., e per l’effetto la convenuta va condannata alla restituzione in favore della parte attrice dell’importo suddetto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, in base al valore del petitum e con riferimento ai relativi valori.

P.Q.M.

il Giudice unico del Tribunale civile di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in ordine alla domanda proposta dal fallimento Er. s.r.l. (n. 38/2016), nei confronti della Co. s.r.l., così decide:

a) revoca, ai sensi dell’art. 67, I comma, n. 2, L. F., il pagamento meglio descritto in motivazione;

b) condanna Co. s.r.l. al pagamento in favore del fallimento Er. s.r.l. (n. 38/2016), della somma di Euro 84.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;

c) condanna Co. s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore del fallimento Er. s.r.l. (n. 38/2016) che liquida in complessivi Euro 6.295,00, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Crotone il 23 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.