il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., articolo 52. Dunque, a nulla rileva la conoscenza anteriore al fallimento dovuta alla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva,in difetto della formazione del giudicato.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 6 settembre 2018, n. 21692

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13297-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da S.p.a. (OMISSIS) nei confronti della s.r.l. Fallimento (OMISSIS) avente ad oggetto il credito di Euro 411.595,04, richiesto in privilegio in ragione di ipoteca iscritta in forza di decreto ingiuntivo emesso in data 18/5/2011, passato in giudicato per mancata opposizione ex articolo 647 c.p.c., in data 23/10/2015, successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale ha ritenuto di dover condividere l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita’, richiamata nel provvedimento del giudice delegato, in base al quale deve tracciarsi una linea di demarcazione tra l’impossibilita’ per il debitore ingiunto di far valere le sue ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge e la attribuzione allo stesso decreto dell’efficacia di titolo esecutivo, di cui all’articolo 647 c.p.c., che puo’ derivare esclusivamente dal procedimento giurisdizionale di verifica della corretta notifica del decreto all’ingiunto da svolgersi in un periodo antecedente al fallimento.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. (OMISSIS). Ha resistito con controricorso il fallimento.

Il primo motivo di ricorso si articola in una pluralita’ di censure che hanno ad oggetto una lettura dell’articolo 647 c.p.c. diversa rispetto a quella sostenuta nel decreto impugnato, rilevandosi in particolare che la funzione del giudice in tale sede e’ meramente dichiarativa, come risulta dal testo della norma. Inoltre, se la ratio della norma e’ quella di condizionare l’esecutivita’ alla garanzia dell’avvenuta conoscenza del credito da parte del debitore, tale effetto si era gia’ verificato nella fattispecie, essendo il decreto stato notificato anteriormente al fallimento, il 9/6/2015 mentre il fallimento e’ intervenuto il giorno (OMISSIS) ed il decreto di esecutivita’ reca la data del 23/10/2015. Infine viene dedotta la natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo fin dalla sua emissione e la sua idoneita’ a procedere ad esecuzione forzata anche prima della formula ex articolo 647 c.p.c.

Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. Fall., articolo 96, comma 2, n. 3, per non essere stato ammesso il credito in questione con riserva sulla base di un’interpretazione estensiva della L. Fall., articolo 96, comma 1, n. 3, ben dovendo il decreto ingiuntivo in questione essere equiparabile ad una sentenza non passata in giudicato.

Il primo motivo e’ manifestamente infondato alla luce dell’orientamento richiamato dal giudice del merito e confermato da questa Corte (Cass. 25191/2017) in virtu’ del quale “il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., articolo 52”. Dunque, a nulla rileva la conoscenza anteriore al fallimento dovuta alla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva,in difetto della formazione del giudicato.

Il secondo motivo e’ manifestamente infondato non essendo condivisibile l’equiparabilita’ tra decreto ingiuntivo, emesso in assenza di contraddittorio, e sentenza impugnabile, pronunciata in costanza di contraddittorio neanche ai fini dell’ammissione con riservi, cosi’ come costantemente affermato da questa Corte (Cass. 3401 del 2013) anche al fine di escludere l’illegittimita’ costituzionale dell’inopponibilita’ al fallimento del decreto ingiuntivo non passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento. Ha al riguardo affermato questa Corte che la natura giuridica di “sentenza impugnabile”, esplicitamente richiesta dalla L. Fall., articolo 95, comma 3, (oggi articolo 95, comma 2, n. 3) e’ indispensabile trattandosi di norma di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In ordine alle spese processuali del presente giudizio deve essere applicato il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 5.000 per compensi, in Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.