in relazione all'”accertamento dei requisiti prescritti dalla L. Fall., articolo 93″, si puo’ pervenire alla “dichiarazione di nullita’ dell’atto” solo nel caso in cui “risulti del tutto omesso o assolutamente incerto” il punto del petitum o della causa petendi.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|4 settembre 2019| n. 22080

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23940/2014 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 6/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/07/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con domanda del novembre 2008, la s.p.a. (OMISSIS) ha chiesto di essere ammessa nello stato passivo dell’amministrazione straordinaria di (OMISSIS) s.p.a., per una parte al chirografo e per altra parte in privilegio ovvero, nell’ipotesi subordinata, in ogni parte al chirografo.

Con provvedimento reso esecutivo nel dicembre 2011, e comunicato a mezzo raccomandata nel maggio 2012, il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda “L. Fall., ex articolo 93, comma 4, per carenza dei requisiti di cui all’articolo 93, comma 3, n. 3, per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto”.

2.- La s.p.a. (OMISSIS) ha proposto ricorso in opposizione avanti al Tribunale di Roma. Che lo ha rigettato, con decreto pubblicato in data 17 giugno 2014.

3.- “La domanda e’ infondata” – ha rilevato il Tribunale – “e non merita accoglimento”.

“La domanda di insinuazione al passivo” – si e’ osservato, in proposito – “non contiene alcuna esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione neppure succinta.

Tale vizio contenutistico della domanda comporta, quale espressa sanzione prevista dalla L. Fall., articolo 93 comma 4, l’inammissibilita’ del ricorso rilevabile d’ufficio”.

“Tale vizio inoltre e’ insanabile” ha aggiunto ancora il decreto, pure sottolineando che, tuttavia, la domanda “potra’ essere riproposta come tardiva atteso che, per espressa previsione della L. Fall., articolo 96, comma 1, la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda non ne preclude la successiva riproposizione”.

4.- Avverso il provvedimento del Tribunale romano la s.p.a. (OMISSIS) e’ insorto, presentando ricorso sviluppato in tre motivi di cassazione.

L’Amministrazione straordinaria di (OMISSIS) non ha posto in essere difese nel presente grado di giudizio.

5.- Il ricorrente ha poi depositato memoria, nell’ambito della quale ha, tra l’altro, segnalato di avere mutato la propria denominazione in ” (OMISSIS) s.p.a.”, “immutata nel resto la compagine societaria”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi del ricorso sono rubricati nei termini qui in appresso trascritti.

Primo motivo: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1 – L. Fall., articoli 93- 99)”.

Secondo motivo: “nullita’ della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”).

Terzo motivo: “nullita’ della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – articolo 112 c.p.c.”).

7.1.- Il primo motivo rileva, in particolare, che la domanda di insinuazione, a suo tempo presentata (e pure inglobata nel corpo del ricorso), ben conteneva la precisa indicazione della somma pretesa in via di chirografo e di quella distintamente richiesta in via “privilegiata per IVA o, in subordine, al chirografo”.

Sottolinea, altresi’, che “l’istanza di ammissione al passivo puo’ essere motivata per relationem ai documenti depositati”; che, nel concreto, a sostegno dell’istanza erano state depositate n. 79 fatture impagate, con annesso elenco delle medesime, come pure “numero due estratti conto”; e che, in specie, la documentazione di cui alle fatture risultava “sufficientemente esplicativa”, per quantita’ e qualita’, delle prestazioni di fornitura eseguite dall’attuale ricorrente nell’ambito dei rapporti contrattuali che lo legavano all’ (OMISSIS).

Aggiunge ancora che la sufficienza della presentata domanda a “identificare in modo idoneo petitum e causa petendi, e’ stata “di fatto confermata” dal progetto di stato passivo predisposto da commissario straordinario e ignorato dal giudice delegato, prima, e dal Tribunale, poi.

La voce relativa alla domanda in questione riferisce nel dettaglio il ricorso -, dopo avere riportato il dettaglio del “credito richiesto”, sotto la voce “motivate conclusioni del commissario” riporta: “si ammette in chirografo per l’importo indicato.

Si escludono gli importi di cui alle fatture nn…. per il complessivo importo di Euro 119.149,76, perche’ non riscontrate in contabilita’ (OMISSIS). Si esclude il privilegio per rivalsa IVA perche’ non indicato ne’ il bene, ne’ il tipo di privilegio richiesto”. Segue l’indicazione del “credito verificato dal commissario straordinario”.

7.2.- Il secondo e il terzo motivo assumono entrambi che, nella sede del procedimento di opposizione, la Procedura di (OMISSIS) aveva tenuto un comportamento coerente con quanto esposto in precedenza in sede di progetto di stato passivo (insistendo, in sostanza, per un’ammissione di misura ridotta e al solo chirografo).

Cosi’, non solo nell’ambito della memoria di costituzione, ma pure nel contesto delle udienze del gennaio 2013 e dell’aprile 2014 (di cui il ricorso ingloba i verbali).

In quest’ultima, in particolare, lo stesso difensore della Procedura di (OMISSIS) si era riportato in maniera esplicita “alle conclusioni gia’ formulate alla scorsa udienza in modo congiunto e quindi per l’ammissione della societa’ opponente al passivo per il limitato importo…, in via esclusivamente chirografaria”.

Entrambi i motivi rilevano, poi, che il decreto impugnato ha, per errore, imputato alla Procedura dichiarazioni e difese di tutt’altro tenore, cosi’ incorrendo nel vizio di “nullita’ della sentenza e del procedimento”.

8.- Il primo motivo e’ fondato e merita di essere accolto.

E’ prima di tutto da rilevare – in via di approccio alla tematica proposta da questo motivo – che due ordini di distinte ragioni indicano, in linea generale, che la valutazione di sufficienza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto va condotta, con riferimento alla domanda di ammissione al passivo, con minore rigore, ovvero maggiore ampiezza, di quanto occorra nella generalita’ dei casi.

Secondo quanto mostra in modo netto il confronto tra il testo della L. Fall., articolo 93, comma 3 e quello dettato invece per il ricorso in opposizione dalla L. Fall., articolo 99, per l’ammissibilita’ della domanda di insinuazione basta un’articolazione strutturale “minima”, di tratto anche schematico (ovvero “scheletrico”, come pure si potrebbe dire). in effetti, la sufficienza di una “esposizione succinta” in sede di domanda di ammissione (secondo l’espressione dell’articolo 93) e’ dato che viene proprio a trovare risalto nella diversita’ di impostazione che per contro connota, nel disegno della legge, la domanda in opposizione.

In sede di ammissione, dunque, l’esposizione del fatto e del diritto puo’ anche essere “sintetica”: nel limite evidente, peraltro, della sua chiarezza ed intellegibilita’, nonche’ dell’idoneita’ a fungere da parametro discretivo del giudizio di riconducibilita’ ad essa della domanda che, nel caso, venga poi presentata in sede di opposizione (per il rilievo che il giudizio di opposizione all’esclusione dallo stato passivo e’ retto dal principio di immutabilita’ della domanda v., di recente, Cass., 3 novembre 2017, n. 26225).

L’altra ragione e’ che, secondo il dettato della L. Fall., articolo 93, comma 2, la domanda di ammissione al passivo puo’ essere “sottoscritta anche personalmente dalla parte” (secondo quanto effettivamente accaduto nel caso concreto).

Anche questa differenza da quanto occorre in sede di opposizione (che segue il principio generale del sistema della necessita’ di difesa tecnica) e’ sicuro indice oggettivo, e non trascurabile, di una linea di minor rigore – nel segno del riconoscimento di una maggior speditezza e semplicita’ nell’apprezzamento dei contenuti minimi essenziali della domanda di insinuazione.

9.- Secondo un orientamento proposto dalla giurisprudenza di questa Corte, in relazione all'”accertamento dei requisiti prescritti dalla L. Fall., articolo 93″, si puo’ pervenire alla “dichiarazione di nullita’ dell’atto” solo nel caso in cui “risulti del tutto omesso o assolutamente incerto” il punto del petitum o della causa petendi (cfr., in questa direzione, in specie le pronunce di Cass., 2 ottobre 2015, n. 19714 e di Cass., 22 marzo 2013, n. 7287).

Nel caso qui concretamente in esame non appare necessario, tuttavia, spingersi sino all’effettuazione di una verifica di simile fatta.

E’ da notare, piuttosto, che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la struttura espositiva di fatto e diritto, di cui alla domanda di ammissione, va valutata facendo comunque riferimento alle “complessive indicazioni” che risultino emergere dal testo della domanda e dai documenti prodotti in allegato alla stessa (Cass., 9 aprile 2018, n. 8636; Cass., 6 agosto 2014, n. 17710; Cass., n. 19714/2015).

Con la conseguenza che, nel concreto, le indicazioni fornite dalla documentazione prodotta ben possono manifestarsi anche determinanti per la valutazione della “sufficiente esposizione”, che viene richiesta dalla norma della L. Fall., articolo 93.

Come pure e’ da sottolineare, d’altro canto, che – secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con specifico riguardo alla domanda di insinuazione nel passivo fallimentare -, nel “valutare il grado di incertezza della domanda”, non potra’ in ogni caso “prescindersi dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioe’, da consentire comunque un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, tali da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa)” (in questi termini cfr., in particolare, la gia’ citata pronuncia di Cass., n. 17710/2014).

10.- Alla serie di principi appena sopra enunciati non si e’, per vero, attenuto il provvedimento del Tribunale romano, che il ricorrente ha impugnato.

11.- Detta pronuncia si limita a osservare che, nella specie, la domanda, che e’ stata presentata, “non contiene alcuna esposizione” di fatto e diritto.

Come si vede, l’argomento svolto non va, nella sostanza delle cose, oltre la mera ripetizione di quanto risulta scritto nel testo della norma della L. Fall., articolo 93. Si’ che potrebbe anche profilarsi, al riguardo, l’ipotesi di trovarsi di fronte a una motivazione non gia’ reale, ma al piu’ (solo) apparente.

A parte questo, e’ in ogni caso da constatare come il decreto in questione non abbia preso in alcuna considerazione il fatto che la domanda di ammissione espone con chiarezza le somme di cui chiede l’ammissione (come pure il relativo rango; cfr. sopra, nel n. 7.1.).

Ne’ abbia considerato in qualche misura l’ampio, e specifico, corredo documentale che e’ stato allegato alla domanda e che pure costituisce, si e’ visto, parte integrante della medesima, con segnato riferimento al tema della causa petendi.

E pure abbia in toto trascurato la circostanza – in se’ stessa non assorbente, ma comunque di significativita’ evidente – che il commissario straordinario ha inteso alla perfezione portata e ragioni della domanda presentata, pure andando a “ritoccarne” la concreta ed esatta misura (cfr. ancora nel n. 7.1.).

Per meglio dire, e con maggior precisione sul piano logico: il decreto non si e’ in nessun modo preoccupato di prendere in esame, e verificare, i termini della relazione in cui si veniva a trovare il commissario di (OMISSIS) con il rapporto concretamente in questione (cfr. sopra, la parte finale del n. 9).

12.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo.

13.- In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo; il decreto va cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvedera’ pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvedera’ pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.