l’obbligazione risarcitoria derivante dalla occupazione sine titulo di immobili di proprieta’ di terzi rientrasse nel novero di quelle di cui all’articolo 111, n. 1, legge fallimentare. In particolare, era stato condivisibilmente osservato che l’applicazione della predetta norma non deve intendersi circoscritta – come potrebbe suggerire una interpretazione ingiustificatamente formalistica della locuzione “debiti contratti” – agli effetti dell’attivita’ negoziale della Curatela, bensi’ estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla Curatela stessa e, piu’ in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformita’ all’ordinamento giuridico (articolo 1173 c.c.), purche’ si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale.

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|3 luglio 2019| n. 17801

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7650/2014 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) Srl in persona curatore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 17 febbraio 2014 il Tribunale di Ivrea, in parziale accoglimento dell’opposizione ex articolo 98 L.F. proposta da (OMISSIS) – s.p.a. (di seguito semplicemente (OMISSIS)), ha ammesso in prededuzione l’opponente al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per il credito di Euro 367.065,07 a titolo di indennita’ di occupazione sine titulo nell’immobile di proprieta’ della (OMISSIS) dal 30 giugno 2010 al 23 dicembre 2011.

Il Tribunale di Ivrea, se, da un lato, ha ritenuto che la societa’ fallita, al momento dell’acquisto del ramo di azienda dalla (OMISSIS) s.p.a. (originaria conduttrice dell’immobile in questione), non fosse subentrata nel rapporto di locazione dell’immobile (essendo cio’ espressamente escluso dalla clausola n. 7 del contratto di cessione), dall’altro, nel rilevare che la procedura fallimentare era consapevole che i suddetti locali erano posseduti sine titulo, aveva riconosciuto il predetto credito a titolo di indennita’ di occupazione, con decorrenza a partire dalla dichiarazione di fallimento.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il fallimento (OMISSIS) s.r.l. affidandolo a due motivi. La (OMISSIS) si e’ costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 2043 c.c. e agli articoli 38, 84 e 88 L. Fall..

Lamenta il ricorrente che il decreto impugnato, nel riconoscere a (OMISSIS) un credito da risarcimento del danno per occupazione senza titolo, ha dato erroneamente per scontata la commissione da parte della Curatela di un illecito produttivo di un danno ingiusto, muovendo quindi dall’idea che l’illecito commesso dalla societa’ poi fallita potesse automaticamente “trasmettersi” alla gestione fallimentare per il periodo successivo al fallimento.

La procedura contesta tale impostazione sul rilievo che il fatto illecito da occupazione sine titulo richiede l’individuazione di una specifica condotta antigiuridica posta direttamente in essere dal fallimento, non essendo sufficiente il semplice subentro del curatore nell’amministrazione dei beni del fallito per integrare un fatto illecito extracontrattuale.

In particolare, non e’ dato rinvenire nella condotta del curatore gli elementi del dolo e della colpa, non avendo costui avuto la possibilita’ di scegliere una condotta diversa e non potendosi certo far coincidere il dolo con la semplice conoscenza del fatto che i beni aziendali occupavano senza titolo una proprieta’ di terzi.

Peraltro, nel caso di specie, il curatore non aveva neppure indebitamente e colpevolmente ritardato l’immissione dell’opponente dei locali, atteso che, considerata la rilevante massa dei beni aziendali, le operazioni funzionali alla liberazione erano state condotte ed ultimate in tempi ragionevoli.

2. Il motivo e’ infondato.

Va osservato che questa Corte ha gia’ piu’ volte statuito che la pretesa di un soggetto avente ad oggetto l’indennita’ di occupazione di locali occupati da beni gia’ appartenenti ad una societa’ fallita, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, ha comunque titolo in una responsabilita’ extracontrattuale.

E’ stato, infatti, osservato che la protrazione della detenzione del bene da parte della Curatela, in quanto carente di titolo giuridico, e’ comunque fonte di responsabilita’ aquiliana, ancorche’ il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o colpa del curatore, ma debba considerarsi dipendente da necessita’ contingenti o da prevalenti interessi della massa, con la conseguenza che il credito del proprietario ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria (in questi termini, sez. 1 n. 20146/2017; n. 4190/1998).

Questo Collegio ritiene di non discostarsi dai precedenti sopra citati, avendo, peraltro, il decreto impugnato argomentato in ordine al profilo soggettivo della condotta della Curatela, evidenziando la consapevolezza in capo alla procedura dell’occupazione sine titulo dei locali di proprieta’ della controricorrente.

Non a caso, infatti, la Curatela, una volta subentrata, in conseguenza della dichiarazione di fallimento, nel godimento dei locali occupati, si era opposta all’esecuzione del rilascio degli stessi nonostante che come dalla stessa fatto valere nel giudizio di opposizione allo stato passivo – nell’atto di cessione dell’azienda stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), fosse stata espressamente esclusa la successione nel contratto di locazione dell’immobile (poi acquistato della (OMISSIS)) successivamente occupato dalla fallita medesima.

3. Con il secondo motivo e’ stata dedotta, in subordine, la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 2043 c.c. e all’articolo 111 L. Fall..

Contesta il fallimento ricorrente la collocazione in prededuzione del credito riconosciuto alla (OMISSIS), ritenendo che, originando lo stesso credito da un fatto anteriore alla procedura concorsuale, non puo’ ritenersi sorto “in occasione o in funzione” del fallimento.

4. Il motivo e’ infondato.

Questa Corte, pronunciandosi recentemente in tema di concordato preventivo, ha statuito che il credito del proprietario di locali occupati “sine titulo” da beni ceduti dal debitore ai creditori nell’ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni e’ un credito prededucibile ai sensi dell’articolo 111, comma 2, L.F. (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), in quanto sorto “in occasione” della procedura, atteso che tale credito si caratterizza, da un lato, per l’elemento cronologico, essendo sorto in quanto i beni, a suo tempo collocati nei locali, sono stati ivi mantenuti dal liquidatore giudiziale anche a seguito dell’apertura della procedura concordataria; e, dall’altro, per un (implicito) elemento soggettivo, consistente nella sua riferibilita’ agli organi della procedura (Sez. 1, n. 1513/2014).

Peraltro, questa Corte, gia’ nella sopra citata sentenza n. 4190/1998, aveva ritenuto che l’obbligazione risarcitoria derivante dalla occupazione sine titulo di immobili di proprieta’ di terzi rientrasse nel novero di quelle di cui all’articolo 111, n. 1, legge fallimentare.

In particolare, era stato condivisibilmente osservato che l’applicazione della predetta norma non deve intendersi circoscritta – come potrebbe suggerire una interpretazione ingiustificatamente formalistica della locuzione “debiti contratti” – agli effetti dell’attivita’ negoziale della Curatela, bensi’ estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili alla Curatela stessa e, piu’ in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformita’ all’ordinamento giuridico (articolo 1173 c.c.), purche’ si pongano in connessione di dipendenza causale dalla procedura concorsuale.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.700, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.