In presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente “ratione temporis”, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo.

 

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Tribunale Latina, civile Sentenza 5 settembre 2018, n. 2164

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sede periferica di Terracina CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Gabrielli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 300092/2012 cui è riunita la causa r.g.n. 125 /2012, promossa da:

(…) C.F. (…) elettivamente domiciliato in VIA (…) con il patrocinio dell’Avv. MA.VA.

ATTORE/I

(…) c.f. (…), rappresentato e difeso dall’Avv. De.Co.

(attor e giudizio riunito)

contro

(…) C,F. elettivamente domiciliato in VIA (…) con il patrocinio dell’Avv. SE.FE.

CONVENUTO/I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per decreto di ingiunzione del 10/10/2011 depositato il 24/10/2011 la (…), adiva l’intestato Tribunale di Terracina per sentir emettere decreto di ingiunzione a carico dei signori (…), (…), (…) e (…), per il pagamento della somma di Euro 212.172,91 , assunto presunto saldo derivante da un mutuo chirografario originariamente concesso alla Srl (…) dichiarata fallita con sentenza n. 71/2011, di cui i predetti ingiunti erano tutti cofideiussori, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale del 4,35% ed alle spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio.

In data 02/12/2011 il Giudice Monocratico del Tribunale Latina sezione distaccata di Terracina emetteva il decreto ingiuntivo oggi opposto n. 472/2011.

Decreto opposto separatamente dai signori (…) e dal sig. (…).

Nello specifico il (…) contestava l’indeterminatezza della richiesta; la mancanza di prova scritta per l’ingiunzione; illegittimità degli addebiti non pattuiti; nullità della fideiussione.

(…) improponibilità delazione per parcellizzazione del credito in relazione ad un collegato rapporto di apertura di credito sul conto corrente (…); inammissibilità del decreto; inesigibilità del credito in relazione ad una manleva da parte dei fideiussori coobbligati; nullità della fideiussione; nullità della capitalizzazione trimestrale; nullità del tasso di interesse non pattuito; non debenza per il fideiussore degli interessi di mora in quanto non direttamente pattuiti.

Si costituiva la Banca contestando le opposizioni chiedendola conferma del decreto opposto.

Le cause venivano riunite ed istruite a mezzo produzione documentale e CTU, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente andrà esaminata l’eccezione comune ad entrambi di opponenti di nullità della fideiussione, per violazione delle norme relative ai contratti con i consumatori, tale eccezione è palesemente infondata in quanto, la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso della non applicabilità di tale complesso di norme alle fideiussioni che attengano ad un rapporto commerciale o tra professionisti, che nel caso di specie sono la Banca ed una società commerciale. “In presenza di un contratto di fideiussione, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore. Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2016, n. 24846 ED ANCORA

In presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente “ratione temporis”, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo(Cassa e decide nel merito, App. Milano, 04/12/2008) Cassazione civile, sez. I, 09/08/2016, n. 16827.

Del tutto inconferente è l’eccezione del sig. (…) relativa ad una transazione avvenuta tra i soci e cofideiussori, perché a tale atto la Banca è restata estranea ed è inefficace la lettera di recesso del singolo fideiussore se non espressamente accettata dalla parte garantita, nello specifico siamo in presenza di una fideiussione su un mutuo già concesso ed erogato, e non di una garanzia per crediti successivi eventuali.

Quanto alle problematiche relative all’idoneità della documentazione, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, aprendosi con l’opposizione un giudizio a cognizione piena, il problema è superato perché secondo le risultanze della CTU, il decreto deve essere revocato, in quanto è stata richiesta una somma superiore al dovuto.

Infatti il CTU ha effettuato un nuovo calcolo del dovuto evidenziando una costante applicazione di un tasso di interesse leggermente superiore a quello convenuto, riducendo l’importo da Euro 212.172,91 ad Euro 211.815,76 alla data del 28.07.2011.

Sempre il CTU ha rilevato anche il superamento del tasso soglia in relazione al solo tasso di mora, convenuto in 4 punti percentuali oltre il tasso convenzionale variabile.

Non si ritiene necessario ai fini del decidere , fare effettuare un nuovo calcolo che azzeri o riduca gli effetti di tale tasso di mora sul dovuto, in quanto la Suprema Corte a sezioni Unite ha chiarito come non sussista la possibilità di una usura sopravvenuta, (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 24675/17; depositata il 19 ottobre).

Inoltre poiché manca nelle rilevazioni dei tassi della (…), qualsiasi riferimento ai tassi di mora, non è corretto prendere tale rilevazione e raffrontarla con i tassi di mora , semmai si dovrebbe aggiungere a tale rilevazione una maggiorazione che tenga conto del valore medio dei tassi di mora vigenti nel periodo, e solo dopo effettuare un ipotetico raffronto, metodo recentemente applicato al caso similare delle spese di massimo scoperto, che non venivano conteggiate per la rilevazione dei tassi medi. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 16303/18; depositata il 20 giugno), nel caso specifico la differenza è minima 1,28%.

E’ appena il caso di rilevare come le parti opponenti non abbiano nemmeno contestata l’applicazione di tassi in misura eccedente il tasso usuraio, e di conseguenza neppure dedotto l’esistenza di specifici decreti Ministeriali di rilevazione, all’applicazione dei quali il convenuto si è tempestivamente opposto.

Per il resto i risultati della CTU appaiono coerenti e corretti sia nel metodo che nell’applicazione dei principi, per cui andrà revocato il decreto ingiuntivo, e stante l’effetto devolutivo a cognizione piena della controversia in sede di opposizione, andranno comunque condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di Euro 211.815,76 oltre interessi di mora al tasso del 4,35%, decorrenti alla data del 28.07.2011, sul capitale e sugli interessi convenzionali maturati.

Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 472/2011 del 02/12/2011 emesso dal il Giudice Monocratico del Tribunale Latina sezione distaccata di Terracina nei confronti dei soli opponenti;

2) Condanna i signori (…) e (…) in solido tra loro al pagamento in favore della (…) della complessiva somma di Euro 211.815,76 oltre interessi di mora al tasso del 4,35%, decorrenti alla data del 28.07.2011, sul capitale e sugli interessi convenzionali maturati ;

3) Condanna altresì i signori (…) e (…) in solido tra loro a rimborsare alla parte (…) le spese di lite, che si liquidano in , Euro 10.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese forfetarie

Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di (…) e (…) in solido tra loro così come liquidate, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.

Così deciso in Latina il 4 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.