la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennita’ dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidita’ della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtu’ dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, si consiglia:

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|10 luglio 2019| n. 18551

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4944-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– resistente con memoria –

avverso la sentenza n. 1216/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, in data 28 giugno 2017, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Avezzano, il quale, a sua volta, ne aveva respinto la domanda volta a conseguire, nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., la somma di Euro 19.227,80, a titolo di indennizzo assicurativo per il furto della autovettura condotta in leasing dalla (OMISSIS) S.p.A., ritenendo l’attrice priva di legittimazione attiva sul presupposto della presenza, nella polizza assicurativa, di una “appendice di vincolo contrattuale”, secondo cui l’eventuale indennizzo, nel caso di furto di veicoli locati in leasing, andava corrisposto ex articolo 1981 c.c., comma 2, alla vincolataria, nella sua qualita’ di proprietaria del veicolo assicurato;

che la Corte territoriale, nel rigettare il gravame, segnatamente osservava che non era applicabile, nel caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale invocato dall’appellante (secondo cui nel caso di danneggiamento di un bene concesso in leasing, la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetta all’utilizzatore e non alla societa’ di leasing, proprietaria della cosa, soprattutto nel caso in cui l’utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa), in quanto, da un lato, si trattava non di danneggiamento, ma di furto dell’autovettura concessa in leasing e, dall’altro, trovava applicazione l’appendice di vincolo contrattuale contenuta nelle condizioni generali di contratto relative alla polizza inter partes;

che ha depositato “Memoria difensiva articolo 380 bis c.p.c., comma 2” l’ (OMISSIS) S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

preliminarmente, che e’ inammissibile una memoria difensiva presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’articolo 370 c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 24835/2017, Cass. n. 24201/2018), con la conseguenza che l’ (OMISSIS) S.p.A. non puo’ ritenersi costituita nel presente giudizio di legittimita’;

che con l’unico mezzo e’ denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1411 e 1891 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto il difetto di legittimazione attiva sulla base dell’operativita’ della c.d. appendice di vincolo, dovendosi invece applicare il criterio della valutazione dei concreti interessi dei singoli soggetti coinvolti, avendo l’utilizzatore del mezzo anche continuato a pagare i canoni di leasing, che il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis, n. 1, c.p.c.;

che, infatti, la Corte territoriale ha applicato correttamente il principio di diritto secondo cui la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennita’ dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidita’ della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell’altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtu’ dell’appendice di vincolo, dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento (Cass. n. 11706/2009, Cass. n. 25610/2015);

che i precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno del motivo di censura (Cass. n. 9554/2002, Cass. n. 21011/2010, Cass. n. 534/2011, Cass. n. 8554/2012, Cass. n. 4888/2016) non solo riguardano ipotesi di danneggiamento e non di furto dell’automezzo, ma, segnatamente, non attengono a fattispecie in cui e’ fatta valere la c.d. “appendice di vincolo”, la quale, peraltro, viene a modulare in concreto il regolamento contrattuale e in termini tali su cui la ricorrente manca di confrontarsi (con cio’ rendendo non pertinente anche il richiamo a Cass. n. 13058/2007, in tema di valutazione dei concreti interessi, la’ dove, peraltro, la circostanza di aver continuato a corrispondere i canoni di leasing non assume significativo rilievo ove non risulti effettuata alcuna comunicazione di estinzione del finanziamento con conseguente rinuncia al vincolo da parte della societa’ di leasing);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, ma la ricorrente non e’ tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della (OMISSIS) S.p.A., in quanto da ritenersi parte solo intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.