nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie) rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza|7 agosto 2019| n. 21147

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9337-2018 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1880/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARRATO ALDO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 9864/2009, il Tribunale di Roma – decidendo sulla domanda proposta da (OMISSIS) Pina e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) – l’accoglieva per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiarava il grave inadempimento dei convenuti e la conseguente legittimita’ del recesso degli attori dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti, con la conseguente condanna degli stessi convenuti al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando nel resto le ulteriori richieste di cui in citazione, con condanna dei medesimi convenuti alla rifusione delle spese giudiziali. Pronunciando sull’appello formulato dai soccombenti convenuti e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1880/2017 (depositata il 22 marzo 2017), rigettava il gravame e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte laziale dava atto che i sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) avevano dedotto l’erroneita’ della pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuto che essi avevano materialmente trattenuto ed incassato la caparra confirmatoria per l’importo di Euro 90.000,00 corrisposta mediante assegni dagli appellati. A tal proposito il giudice di appello attestava che, successivamente alla proposizione dell’impugnazione, i suddetti appellanti avevano – con memoria istruttoria – insistito nell’istanza di esibizione gia’ avanzata con l’atto di gravame e, in particolare, avevano chiesto di poter produrre idonea documentazione dalla quale era riscontrabile che i suddetti assegni erano privi di data e di luogo di emissione, ragion per cui non avrebbero potuto essere posti all’incasso, potendo valere solo come promessa di pagamento; pertanto, essi appellanti, in virtu’ dell’indispensabilita’ della esibizione di detta documentazione, richiedevano – ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. – che venisse accolta la formulata istanza di esibizione.

Nel rispondere a tale richiesta, la Corte territoriale riteneva nell’impugnata sentenza – che essa non poteva trovare seguito poiche’ i contestati assegni erano stati depositati in pendenza dei termini concessi ai sensi dell’articolo 190 c.p.c., onde le relative produzioni documentali non avrebbero potuto essere ritenute ammissibili oltre ad incorrere nella violazione dell’articolo 345 c.p.c., siccome del tutto nuove e, come tali, precluse dalla norma appena richiamata.

Sulla scorta di tale ricostruzione dell’iter processuale, la Corte di appello di Roma ravvisava l’infondatezza del gravame, conferendo, in particolare, rilievo alla deposizione testimoniale di (OMISSIS), titolare dell’agenzia immobiliare che aveva curato il contatto tra le parti, dalla quale era emerso l’inadempimento degli appellanti, come gia’ rilevato dal giudice di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), affidato a due motivi.

Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, sul presupposto dell’assunta erroneita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile – siccome nuova in virtu’ del citato articolo 345 c.p.c. – l’istanza di esibizione per la produzione dei richiamati assegni, non riscuotibili, da cui, invece, sarebbe stata desumibile la circostanza decisiva che non poteva essere sorto alcun diritto alla restituzione del doppio della caparra, in quanto mai corrisposta ai promittenti venditori.

Con la seconda censura i ricorrenti hanno denunciato – ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 1, sull’asserito presupposto dell’illegittimita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva rilevato l’inammissibilita’ della nuova prova intesa a dimostrare la circostanza appena riportata.

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il ricorso potesse essere ritenuto manifestamente fondato, in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

Rileva, innanzitutto, il collegio che i due motivi sono esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza connessi, inerendo, peraltro, entrambi la prospettata violazione dell’articolo 345 c.p.c..

Le due censure sono da ritenersi fondate nei sensi di cui in appresso. Invero, per come emerge dal riportato svolgimento del giudizio nei due gradi e dal complesso delle richieste probatorie specificamente formulate in appello dagli odierni ricorrenti, la Corte di appello ha dato atto – nell’impugnata sentenza – che si era riservata sull’ammissibilita’ della documentazione istruttoria depositata dagli appellanti con la memoria del 23 maggio 2016 e che, poi, solo in pendenza dei termini concessi ai sensi dell’articolo 190 c.p.c., gli stessi appellanti avevano prodotto le copie degli assegni consegnati dai promissari acquirenti in sede di stipula del contratto preliminare e risultati non incassabili (in quanto privi di elementi necessari a tal fine), chiedendo l’esibizione poiche’ da ritenersi documenti decisivi ai fini dell’esito della causa.

Orbene, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte laziale nell’impugnata sentenza, la produzione di tali documenti avrebbe dovuto essere considerata indispensabile poiche’ direttamente incidente sull’esito del giudizio con specifico riferimento all’intervenuta circostanza dell’effettivita’ dell’avvenuta ricezione, da parte dei promittenti venditori (odierni ricorrenti), dell’importo di Euro 90.000,00, indicato nel contratto preliminare come dovuto a titolo di caparra confirmatoria (e tale da comportare, ove fosse invece stata realmente incassata dai sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS), la condanna degli stessi al pagamento del doppio della caparra). Ed invero gli assegni consegnati per tale causale, siccome privi della data e del luogo di emissione, non erano idonei a svolgere la loro funzione solutoria, potendo, al limite, valere solo come promessa di pagamento (cfr. Cass. n. 4368/1995, Cass. n. 5039/1996, Cass. n. 14158/2001 e, da ultimo, Cass. n. 25580/2011).

In questo senso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 17127/2011) ha statuito che la caparra confirmatoria – se puo’ essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario – l’effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine.

Cio’ implica, dunque, che ove non sia possibile procedere all’incasso degli assegni – la cui somma sia da imputarsi a caparra confirmatoria – per difetto di alcuni suoi elementi essenziali, l’effetto solutorio del relativo pagamento non puo’ dirsi realizzato.

E’, quindi, evidente che la prova offerta documentalmente dagli appellanti (oggi ricorrenti) a tale scopo rivestiva una valenza decisiva in relazione al riscontro dell’effettivita’, o meno, dell’incasso degli assegni da parte dei promittenti venditori e, quindi, solo l’accertamento dell’avvenuta riscossione della somma recata da tali titoli, avrebbe potuto legittimare la condanna degli odierni ricorrenti – quali promittenti venditori – a corrispondere ai promissari acquirenti il doppio della caparra, pur rimanendo fermi (in quanto non contestati) gli accertamenti relativi, per il resto, all’inadempimento a carico dei medesimi promittenti venditori.

A tal riguardo deve, quindi, trovare applicazione il principio – al quale dovra’ uniformasi il giudice di rinvio – enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte (v. sentenza n. 10790/2017, invero intervenuta dopo la definizione in appello del giudizio in esame), alla stregua del quale, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie) rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi innanzi precisati, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che, oltre a conformarsi all’enunciato principio di diritto, provvedera’ a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

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Avv. Umberto Davide

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