il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ integralmente disciplinato dalla L.Fall., articolo 99, e in tale norma non e’ contenuto alcun riferimento alle ordinarie disposizioni del processo di cognizione; e anzi la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15978

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13210-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 2481/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/05/2018 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO IN FATTO

che:

(OMISSIS) ricorre per cassazione, con quattro motivi poi illustrati da memoria, nei confronti del decreto del tribunale di Treviso che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, della quale egli aveva postulato di esser creditore per compensi derivanti da provvigioni relative a un rapporto di agenzia e per indennita’ da cessazione del rapporto medesimo;

la curatela ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo – che denunzia la violazione o falsa applicazione degli articoli 101 e 183 c.p.c., e dell’articolo 111 Cost. – e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 – bis c.p.c., poiche’ assume che il tribunale, non concedendo all’opponente il richiesto termine di cui all’articolo 183 c.p.c., abbia violato il diritto di difesa del ricorrente, precludendogli di replicare all’avverso atto di costituzione, in subordine con le memorie di cui all’articolo 183, comma 6;

in contrario questa Corte ha gia’ affermato che il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ integralmente disciplinato dalla L.Fall., articolo 99, e in tale norma non e’ contenuto alcun riferimento alle ordinarie disposizioni del processo di cognizione; e anzi la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c. (v. Cass. n. 5596-17 e gia’ Cass. n. 24972-13);

il secondo motivo – che denunzia l’omessa valutazione della produzione documentale eseguita il 6 aprile 2017 e la violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. – e’ parimenti inammissibile;

nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L.Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato – sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito (v. Cass. n. 12549-17) – e allegare in ogni caso al ricorso i documenti nuovi (id est, non prodotti nel corso della verifica);

l’articolo 99 impone cioe’ all’opponente la mera indicazione dei documenti, prodotti, per tali intendendosi sia i documenti nuovi che intenda allegare per la prima volta al ricorso in opposizione, sia quelli gia’ inseriti nel fascicolo della procedura fallimentare, un tempo attraverso il loro deposito da parte dell’istante nella cancelleria del giudice delegato e oggi, dopo la novellazione della L.Fall., articolo 93 (Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), trasmessi telematicamente al curatore unitamente alla domanda di insinuazione al passivo e da quest’ultimo depositati in cancelleria; cosicche’, unico essendo il termine di decadenza per l’ingresso nel processo della prova documentale, come imposto dal ridetto della L.Fall., articolo 99, comma 2, (cfr. ancora Cass. n. 12549-17, cui adde Cass. n. 1254817), non poteva il tribunale prendere in considerazione documenti non indicati ne’ allegati dall’opponente con il ricorso;

il terzo e quarto mezzo possono essere esaminati congiuntamente;

il ricorrente denunzia rispettivamente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 115 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.;

nel concreto censura la decisione poiche’ il tribunale si sarebbe limitato a ribadire la non opponibilita’ degli atti e dei documenti prodotti nei confronti del fallimento, senza considerare la documentazione fiscale e previdenziale confermativa delle provvigioni relative agli anni di riferimento, e senza trarre argomenti di prova dal comportamento del curatore, non comparso in udienza senza giustificato motivo nonostante l’invito contenuto nel decreto di fissazione;

i motivi, gia’ genericamente formulati, sono all’evidenza inammissibili poiche’ non colgono la ratio decidendi e tendono a ottenere un riesame dell’opposizione nel merito;

il tribunale ha osservato che la documentazione prodotta dall’opponente, per quanto idonea a provare l’anteriorita’ del contratto di agenzia alla dichiarazione di fallimento, era tuttavia inidonea a dimostrare la sussistenza del credito specificamente vantato, poiche’ il ricorrente aveva chiesto il cd. minimo garantito previsto in una separata appendice contrattuale, che pero’ era priva di data certa; secondo il tribunale, da nessuno dei documenti prodotti era in vero possibile evincere che la formazione delle clausole relative al minimo garantito fosse anteriore all’apertura del concorso;

dopodiche’ il giudice ha aggiunto (si legge “ad abundantiam”) che, in base alle previsioni dell’articolo 9 del contratto di agenzia, neppure era stato allegato dall’opponente che gli affari da lui richiamati a fondamento del credito fossero andati a buon fine e avessero avuto regolare esecuzione;

in tal senso, seppure richiamandola per sintesi, il tribunale ha mostrato di considerare tutta la documentazione prodotta (ivi compresa la certificazione unica della societa’, peraltro mentovata specificamente a pag. 3 della motivazione): semplicemente ha ritenuto decisivo che il fondamento della pretesa relativa al minimo garantito non era supportato che dall’appendice contrattuale, inopponibile al fallimento perche’ priva di data certa; ha poi ritenuto che in ogni caso, anche a prescindere dal contenuto non opponibile del citato accordo, il ricorrente neppure aveva adempiuto dell’onere di allegazione a proposito della condizione di insorgenza del diritto alla provvigione come desunta dall’articolo 9 del contratto, giacche’ questo presupponeva che ogni diritto sarebbe sorto solo a seguito dell’effettivo incasso e “all’atto del saldo integrale della fornitura”;

ora in nessuno dei motivi di ricorso risulta censurata la prima affermazione, integrante vera (e autonoma) ratio decidendi, avendo il giudice a quo premesso, anche in tal caso senza censure, che l’opponente aveva in termini di provvigioni per l’appunto richiesto il minimo garantito previsto nell’appendice detta;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile “il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.