Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.

Tribunale Bolzano, Sezione 1 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 224

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4353/2017 promossa da:

(…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. dott. BI.DA.

ATTORE

contro

(…) (C.F. (…) )rappresentata e difesa dall’avv. dott. RE.KA.

CONVENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L’attore espone di aver in data 1.6.2002 contratto matrimonio con la convenuta sig.ra (…).

Nel corso degli anni il matrimonio entrava in crisi e per conseguenza, e su richiesta delle parti il Tribunale dichiarava la separazione legale dei coniugi e lo scioglimento della comunione legale tra gli stessi.

Oggetto del presente procedimento è il denaro che l’odierno attore avrebbe sborsato a più riprese per acquistare la casa familiare, sita in T.: p.m. 10 (abitazione) e 38 (garage) della p.ed. (…) in P.T. (…) C.C. Terlano, intestate tavolarmente ad entrambe le parti, con la quota di metà indivisa ciascuno. L’acquisto risale al 2007.

L’attore ritiene di essere stato solo tra i coniugi a poter disporre di provvista sufficiente a permettere tale investimento, per cui avrebbe anticipato gran parte dei pagamenti di tasca propria, attingendo al proprio patrimonio personale, sobbarcandosi gran parte dell’esborso.

La spesa totale pari a Euro 600.000 .- ca per ca. Euro 400.000 sarebbe stata sostenuta dall’attore, con un differenziale pari a Euro 105.000 in suo favore. Trattandosi di fondi personali avrebbe diritto alla restituzione a titolo di arricchimento senza causa.

2. Parte convenuta si costituisce ed eccepisce che i coniugi hanno vissuto in comunione legale dei beni dal giorno del matrimonio fino alla cessazione dei suoi effetti nel 2013. L’acquisto dell’abitazione con il pertinente garage in oggetto è avvenuto in data 14.12.2007 (doc. 4 dell’attore) con richiamo espresso nell’atto di compravendita alla comunione legale in cui gli acquirenti vivevano: “…comprano in comunione legale dei beni…” (cfr. doc n. 4 attore art. 1, pag. 1, e art. 10, pag. 6, del contratto di compravendita).

Secondo la convenuta l’appartamento de quo non è un bene personale (infatti non viene dedotto dall’attore e nell’atto di compravendita le parti dichiarano che vivono in comunione legale dei beni) e quindi la casa coniugale ed il pertinente garage fanno parte della comunione legale ai sensi della sopra citata norma del codice civile.

Secondo la convenuta il bene è ricompreso nella comunione legale e pertanto a ciascun coniuge spetta la metà della proprietà indivisa, senza che uno dei due possa rivendicare un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge.

L’eventuale divisione, qualora venisse chiesta sarebbe da effettuarsi per parti uguali ai sensi dell’art. 194 c.c.

In fatto la sig.a (…) eccepisce: Nel contratto d’acquisto dell’immobile nessuno dei coniugi faceva espressa indicazione in ordine alla provenienza del corrispettivo pagato ovvero nessuno dei coniugi rendeva dichiarazione ai sensi dell’art. 179 c.c., al fine di escludere l’abitazione familiare dalla comunione legale dei beni.

Il corrispettivo pagato per l’acquisto dell’abitazione familiare proveniva in misura uguale da entrambi i coniugi ovvero dai risparmi e cespiti di cui allora disponevano o erano stati messi a disposizione da parte di terzi. Così la sig. (…) avrebbe contribuito all’acquisto:

Euro 130.000,00 venivano messi a disposizione della signora (…) da parte del padre della stessa,

Euro 10.000,00 provenivano dalla liquidazione di un’assicurazione sulla vita stipulata dalla signora (…);

Euro 40.000,00 ca.: da un mutuo acceso e pagato dalla signora (…) presso la (…);

Euro 36.000,00 ca.: da un prestito decennale elargito dall’INPDAP a favore della signora (…);

Euro 9.000,00 ca.: richiesti ed ottenuti dalla signora (…) quale anticipo sulla propria pensione e liquidati dal datore di lavoro;

Euro 30.000,00 ca.: da risparmi della signora (…). Dall’importo di Euro 156.000,00 bonificato alla (…) srl in data 01.12.2006 in sede di acquisto dell’abitazione familiare, una parte ovvero Euro 118.756,83 provenivano dal signor (…). Tale importo veniva dapprima investito in obbligazioni a nome della signora (…), per poi essere incassato con bonifico sul conto della signora pari ad Euro 123.293,67. La differenza sugli Euro 156.000,00 proveniva dai risparmi della signora (…).

Euro 17.833,00: contributo a fondo perduto per l’acquisto della prima casa elargito ad entrambe le parti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Coglie nel segno l’eccezione di parte convenuta. Il bene è stato acquistato in circostanza di matrimonio ex art. 177 lettera a) c.c., con fondi non personali, come si evince dal titolo d’acquisto doc. n. 4.

Gli esborsi successivi all’acquisto dell’immobile sono ovviamente avvenute in favore del menage familiare e quindi rientrano parimenti nella comunione. Altri pagamenti indicati dall’attore non sono dedotti con specificità e quindi né riconducibili all’appartamento de quo, né alla sig.a (…), né alla famiglia dei due.

Ma si proceda con ordine. Pacificamente l’immobile de quo (parimenti ai mobili che lo corredano) forma parte della comunione dei beni, dato che è stato acquistato in circostanza di matrimonio, con espressa dicitura nel contratto d’acquisto prodotto dall’attore.

Questo fatto lo differenzia profondamente dalle circostanze che sono alla base delle sentenze citate dall’attore, ove il marito aveva dato alla moglie i mezzi per l’acquisto di un immobile. Nella specie sin dall’inizio il bene è stato intestato ad entrambi, senza che qualcuno rendesse la dichiarazione ex art. 179 c.c..

Quindi l’appartamento de quo non forma parte dei beni elencati dall’art. 179 c.c. Ricadendo il bene immobile nella comunione dei beni, è irrilevante chi abbia eventualmente contributo in quale parte.

In un caso analogo la Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19454 del 2012 ha statuito quanto segue: …. In questo modo si crea illegittimamente una categoria di beni, non prevista dagli artt. 177, 178 e 179, che altera il catalogo tassativamente contenuto nell’art. 179 cod. civ. dei beni personali, ovvero delle uniche tipologie di beni escluse dalla comunione. L’art.192 cod. civ. si colloca all’interno del sistema normativo relativo allo scioglimento della comunione e stabilisce ai commi 3, 4 e 5 le condizioni per il riconoscimento del diritto a rimborsi o restituzioni in casi specifici.

In particolare il comma 3 prevede che ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale per spese ed investimenti del patrimonio comune.

Tale previsione non altera il principio della ripartizione in parti uguali dell’attivo (e del passivo) relativo ai beni facenti parti ex lege della comunione legale ma si limita a stabilire che se il patrimonio comune – ovvero il complesso dei beni mobili ed immobili caduti in comunione legale – successivamente alla costituzione, mediante il conferimento dei singoli beni o cespiti, sia soggetto a spese conservative o subisca incrementi realizzati con provvista “personale” di uno dei coniugi, sorge un diritto alla restituzione a carico del patrimonio comune.

Pertanto, secondo l’orientamento che si è affermato nella giurisprudenza di legittimità “l’art. 192 c.c., comma 3, attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, ma non quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all’art. 194 c.c., comma 1, il quale impone che, in sede di divisione, l’attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per 1’acquisto dei beni caduti in comunione”. (Cass. 2354 del 2005; 10896 del 2005).

Il denaro personale o i proventi dell’attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell’acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. a).

Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente. del “patrimonio comune” (come indicato nell’art. 192 c.c., comma 3) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all’incremento del loro valore in epoca successiva all’acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti.

L’intangibilità del diritto alla ripartizione paritaria del valore dei beni caduti in comunione legale,, trova conferma, infine, nell’opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo alla diversa ipotesi dell’accantonamento del denaro, proveniente dall’alienazione di un bene personale, sotto forma di deposito bancario in conto corrente o deposito bancario di cui sia esclusivamente titolare il coniuge alienante.

“Il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, ne’ è d’altro canto con figurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante” (Cass. 1197 del 2006).

È ciò che invece si verifica con il conferimento di un bene acquistato in costanza del matrimonio che cade nella comunione legale: l’operazione determina un mutamento dell’assetto patrimoniale del coniuge che non abbia provveduto neanche in parte alla provvista, conservando egli, al momento dello scioglimento della comunione, il diritto alla ripartizione del valore di tale bene nella misura della metà.

Deve, pertanto, condividersi il rilievo critico formulato dal ricorrente in ordine all’ininfluenza della circostanza relativa alla non immediatezza dell’impiego del denaro personale per l’acquisto immobiliare ai fini della esclusione della sua ripetibilità, ma la soluzione rimane immutata in quanto ciò che rileva è l’impiego immediato o differito della provvista proveniente dall’alienazione di beni facenti parte del patrimonio personale al fine dell’acquisto di un bene incontestabilmente appartenente alla comunione legale.”

Va precisato che la dichiarazione contenuta nell’atto notarile circa la natura di bene rientrante nella comunione legale non è stata impugnata dall’attore. Essa, quindi, ha valore confessorio e andrebbe impugnata per errore o violenza (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 18-11-2016, n. 23565).

Sez. U, Sentenza n. 22755 del 28/10/2009:

“Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.”

Siccome la dichiarazione di acquisto comune non è stata impugnata per errore o violenza, essa rimane vincolante per l’attore.

E’ incontestato che la destinazione dell’immobile era quello di abitazione familiare.

Cfr. Corte d’Appello Napoli Sez. I Sent., 07/04/2009:

“Affinché un bene immobile o mobile registrato acquistato a titolo oneroso in costanza di matrimonio da uno dei coniugi, tra i quali vige il regime di comunione legale, possa essere escluso dalla comunione legale, ai sensi dell’art. 179, lett. f), c.c., occorre che l’esclusione risulti dallo stesso atto di acquisto, al quale deve partecipare l’altro coniuge, il quale deve rendere l’espressa dichiarazione richiesta da tale norma e cioè riconoscere che si tratta di beni acquistati con il prezzo del trasferimento di “beni personali” del coniuge acquirente o con il loro scambio. La suprema Corte ha specificato che per il perfezionamento di queste fattispecie concorrono l’esistenza effettiva dei presupposti richiesti dall’art. 179, lett. c), d) o f), c.c., la dichiarazione resa al riguardo dal coniuge “acquirente esclusivo” e la partecipazione all’atto dell’altro coniuge, che presti adesione alla dichiarazione resa dall’acquirente.”

Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/08/2010, n. 18114:

“Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione: occorrendo, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene – richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura – ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f). c.c.. Con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dalla circostanza che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.”

Tanto premesso, è irrilevante chi dei due coniugi abbia contribuito in quale misura all’acquisto dei beni.

Analogo ragionamento vale per i beni mobili destinati all’utilizzo intrafamiliare. La logica è intrinseca: gli acquisti dei coniugi rientrano nella comunione dei beni (art. 177 c.c.) a meno che non si tratti di un bene personale come da dichiarazione (art. 179 c.c.); presumendosi de jure un pari apporto economico per l’acquisizione del bene, sia pure indirettamente, attraverso il risparmio ed il lavoro domestico del coniuge economicamente più debole; ex art. 194 c.c. la divisione non può che avvenire per la metà ciascuno.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto della fase istruttoria meramente documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la domanda attorea.

2. Condanna altresì la parte (…) a rimborsare alla parte (…) le spese di lite, che si liquidano in Euro 11.800 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Così deciso in Bolzano il 27 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria l’1 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.