l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex articolo 663 c.p.c., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l’opposizione tardiva ex articolo 668 c.p.c., e’ soggetta al normale rimedio dell’appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione, sicche’ la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d’ufficio (quale quella relativa all’eventuale nullita’ del contratto) non ne comporta l’appellabilita’

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|2 agosto 2019| n. 20839

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25746-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1006/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) intimo’ lo sfratto per finita locazione a (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ad un immobile condotto ad uso abitativo e li cito’ per la convalida davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il Tribunale, dando atto della mancata comparizione degli intimati all’udienza fissata, convalido’ lo sfratto, fisso’ la data per l’esecuzione e compenso’ le spese di lite.

2. La pronuncia e’ stata impugnata dagli intimati soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l’ordinanza di convalida, qualora emessa nel rispetto delle condizioni di legge, puo’ essere impugnata solo con lo strumento dell’opposizione tardiva e non con l’appello. Nella specie, gli appellanti non avevano allegato la mancanza delle condizioni di legge per l’emissione del provvedimento, bensi’ avevano proposto difese di merito (attinenti la validita’ del contratto, l’errata individuazione della scadenza e il vizio di notifica dell’atto di disdetta) che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di convalida.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) con unico atto affidato a due motivi.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 1418 e 1421 c.c., dell’articolo 663 c.p.c. e della L. 30 dicembre 2002, n. 311, articolo 1, comma 346, sostenendo che l’ordinanza di convalida sarebbe stata emessa in mancanza dei presupposti di legge e lamentando che l’intimazione della licenza per finita locazione sarebbe stata affetta da nullita’, come tale rilevabile d’ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’articolo 663 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, rilevabile d’ufficio; trascrivendo una parte dell’atto di appello, i ricorrenti sostengono che l’ordinanza sarebbe stata emessa in presenza di una serie di ragioni di nullita’.

3. I motivi sono entrambi inammissibili perche’ non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex articolo 663 c.p.c., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l’opposizione tardiva ex articolo 668 c.p.c., e’ soggetta al normale rimedio dell’appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all’udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell’impugnazione, sicche’ la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d’ufficio (quale quella relativa all’eventuale nullita’ del contratto) non ne comporta l’appellabilita’ (cosi’, da ultimo la sentenza 3 luglio 2014, n. 15230, in linea con le sentenze 27 maggio 2010, n. 12979, e 16 maggio 2006, n. 11380).

A fronte di simile argomentazione, i ricorrenti continuano a ribadire, secondo quanto gia’ sostenuto in sede di appello, che l’ordinanza di convalida dello sfratto sarebbe stata emessa al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, ma non contestano, in effetti, la loro mancata partecipazione all’udienza di convalida; assenza che imponeva al giudice, ai sensi dell’articolo 663 c.p.c., di convalidare lo sfratto con un provvedimento impugnabile solo ai sensi dell’articolo 668 c.p.c., ossia col rimedio della c.d. opposizione tardiva.

Le doglianze, percio’, si rivelano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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