l’articolo 2087 c.c., non configura una forma di responsabilita’ oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilita’ datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrita’ e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attivita’ lavorativa viene prestata, onde in tanto puo’ essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 15 gennaio 2018, n. 749
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11307/2012 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 15/02/2012 R.G.N. 244/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 121 del 2012, depositata il 15 febbraio 2012, rigettava l’impugnazione proposta da (OMISSIS) nei confronti del MIUR e della societa’ (OMISSIS) p.a., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro tra le parti, n. 178/11 del 25 marzo 2011, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per infortunio sul lavoro proposta dalla lavoratrice.

2. La (OMISSIS) era stata colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno della classe V C del Liceo Classico di (OMISSIS) mentre durante l’orario di lezione veniva celebrato il centesimo giorno prima dell’esame di maturita’.

3. La Corte d’Appello ha affermato che sussisteva la responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., solo quando fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosita’ ricollegato alla natura dell’attivita’ lavorativa del dipendente.

Nella specie, cio’ non si era verificato atteso che il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava aggravamenti di rischio, e la condotta dell’alunno era abnorme e non prevedibile. Dunque, non vi era stato aggravamento del rischio insito nell’attivita’ lavorativa. Il giudice di secondo grado richiama Cass. n. 11427 del 2000.

4. per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la (OMISSIS) prospettando tre motivi di impugnazione.

5. Resiste la societa’ (OMISSIS) p.a. con controricorso, in cui deduce l’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c., e nel merito l’infondatezza dello stesso, esponendo tra l’altro, in relazione alla chiamata in garanzia, che con la (OMISSIS), ante iudicium, era intervenuto atto di transazione e quietanza con la corresponsione della somma di Euro 20.000,00 per il danno asseritamente conseguito all’incidente dedotto.

6. Il Ministero e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente nell’atto di impugnazione, e’ dedotta: la violazione dell’articolo 2087 c.c., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi; la violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, illogicita’ rispetto alle risultanze istruttorie.

Nel richiamare la previsione legislativa di cui all’articolo 2087 c.c., e in particolare la previsione del vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle norme di tutela, la ricorrente deduce che l’introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell’ingresso della docente, in quanto incideva sul fattore rischio in ragione dell’alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre, palesava la responsabilita’ dell’istituto.

Non vi era caso fortuito. Punto decisivo era la circostanza che l’Istituto, autorizzando l’ingresso e l’utilizzo di alcool, aveva consentito che i ragazzi, che avrebbero dovuto essere nel pieno della lucidita’, non fossero in tale stato.

2. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

La lavoratrice ha agito in giudizio ai sensi dell’articolo 2087 c.c..

Occorre premettere che in tema di responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c., ai fini del superamento della presunzione di cui all’articolo 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attivita’ svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarita’ dell’attivita’ e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrita’ del lavoratore, vigilando altresi’ sulla loro osservanza (cfr., Cass. n. 14468 del 2017).

A sua volta, il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalita’ materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la suddetta presunzione ex articolo 1218 c.c. (cfr., Cass., n. 10319 del 2017).

Cio’ premesso, come affermato da Cass. n. 12347 del 2016, va ribadito che l’articolo 2087 c.c., non configura una forma di responsabilita’ oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilita’ datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrita’ e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attivita’ lavorativa viene prestata, onde in tanto puo’ essere affermata in quanto la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Si tratta, in altri termini, di un’obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite “di mezzi”, in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l’esattezza dell’adempimento, esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate piu’ attendibili nell’ottica di perseguire il fine indicato dall’articolo 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalita’ (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l’evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che l’articolo 2087 c.c., nella misura in cui costruisce quale oggetto dell’obbligazione datoriale un facere consistente nell’adozione delle “misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ dei prestatori di lavoro”, permette di imputare al datore di lavoro non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilita’ datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si e’ cagionato, cioe’ quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si e’ effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso).

3. Nel caso di specie, occorre rilevare che la Corte d’Appello ha affermato che: il non proibire l’iniziativa del festeggiamento attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturita’, e dunque in eta’ adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica.

La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno (avvicinatosi a breve distanza dall’insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche.

Trattasi, a parere del Collegio, di un giudizio che resiste alle censure rivoltegli con il ricorso della lavoratrice, in quanto non adeguatamente censurato nella sua ratio decidendi come sopra evidenziata, atteso che l’articolo 2087 c.c., (come del resto il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7) puo’ mettere capo ad una responsabilita’ del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore solo allorche’, con comportamenti specifici ed anomali, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosita’ ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attivita’ che il lavoratore e’ chiamato a svolgere (Cass. n. 11427 del 2000), e perche’ non puo’ farsi discendere dall’articolo 2087 c.c., un obbligo dell’imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili. Inoltre la mera verificazione del danno non e’ di per se’ sola sufficiente a far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento, presupponendo detta prova la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalita’ dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno medesimo.

4. Con il terzo motivo di ricorso e’ dedotta violazione dell’articolo 112, omessa pronuncia ed extrapetizione.

In primo grado, si affermava che si era trattato di caso fortuito. Su tale punto nell’appello si era dedotto che l’istituto non aveva sollevato tale eccezione e che vi era vizio di ultrapetizione.

5. Il motivo e’ inammissibile. Come affermato da questa Corte, in caso di denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, del vizio di pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta, il giudice di legittimita’ e’ investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purche’ ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (Cass., n. 80908 del 2014), circostanza non verificatisi nel caso in esame, atteso che non e’ riprodotto nella presente censura il passo della sentenza di primo grado rispetto a cui sarebbe intervenuta la deduzione che si espone formulata in appello.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della societa’ (OMISSIS) che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.