La donazione: nozione e natura giuridica.

La donazione rientra nel novero degli atti gratuiti ovvero degli atti di liberalità, ed è disciplinata dall’art. 769 c.c.secondo ilquale:

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

L’elemento caratteristico della donazione è l’animus donandi ovvero l’intenzione di compiere l’atto di liberalità.

In sostanza, nella donazione non basta l’attribuzione patrimoniale fatta senza corrispettivo, ma occorre che la stessa sia sorretta dalla piena volontà e coscienza di conferire, senza esservi costretti, ad altri un vantaggio patrimoniale.

L’animus donandi, ovvero l’intento di donare, quale volontà del donante diretta a compiere a favore di un altro soggetto un’attribuzione patrimoniale gratuita, priva cioè di controprestazione, consiste nella coscienza del donante del compimento di un’elargizione patrimoniale ad altri in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento.

Pertanto, l’animus donandi (spirito di liberalità) richiamato dall’art. 769 c.c. si identifica non con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obbiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario.

Ciò vale, come si vedrà, anche per le cosiddette donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l’utilizzazione strumentale di negozi diversi.

La donazione, in sostanza è il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità.

Deve ricordarsi che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, purchè tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l’essenza di atto liberalità della donazione.

In tal caso, costituisce indagine di fatto attinente all’interpretazione del negozio di donazione stabilire se l’onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga a imprimere al negozio carattere di onerosità (Cassazione n. 26789/2018, Cassazione n. 13876/2005).

La donazione è un contratto a titolo gratuito, in quanto comporta una diminuzione patrimoniale per il soggetto donante, senza che questi riceva alcun vantaggio in cambio.

Tale caratteristica della donazione, non esclude infatti che la donazione possa avere uno scopo remunerativo, infatti è ammessa la donazione fatta per riconoscenza , come risulta dall’art. 770 c.c.

E’ donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

La donazione è un contratto consensuale in quanto si perfeziona con la manifestazione di volontà delle parti legittimamente manifestata senza che quindi sia necessaria la consegna di alcunchè.

La sequenza di proposta ed accettazione può non essere contestuale e, pertanto, l’accettazione potrà essere contenuta in un atto pubblico successivo.

In tal caso, ai sensi dell’art. 1326, comma 1 c.c. la donazione si perfeziona nel momento in cui il donante ha conoscenza dell’accettazione del donatario.

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell’atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell’art. 782, secondo comma, c.c., va riconosciuto in capo all’accipiens il solo animus detinendi e non l’animus possidendi, trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell’elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva (Cassazione n. 7821/2015).

La donazione è un contratto normalmente traslativo in quanto generalmente regola il trasferimento di un diritto.

La donazione è un contratto formale in quanto è richiesta a pena di nullità la forma dell’atto pubblico.

Ciò risulta in modo chiaro ed inequivocabile dall’art. 782 c.c.a mente del quale:

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante .

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

La configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione (Cassazione, Sezioni Unite, n. 18725/2017).

Bene è, evidenziare sin da subito le differenze intercorrenti, tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diversa dalla donazione dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche.

Il contratto tipico di donazione, come già accennato, è definito dall’art 769 c.c., come l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione;

Le liberalità diverse dalla donazione, quali hanno in comune con il contratto tipico di donazione,  l’arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell’altro, ma se ne distinguono perchè l’arricchimento del beneficiario non si realizza con l’attribuzione di un diritto o con l’assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

Il codice civile, estende, alle liberalità diversa dalla donazione, le disposizioni riguardanti, la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari e le assoggetta alla disciplina della collazione, ma al contempo prevede l’applicabilità delle norme riguardanti l’atto per mezzo del quale la liberalitàè compiuta, senza che occorra l’assolvimento dell’onere della forma di cui all’art. 782.

Il regime formale della forma solenne è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.

In sostanza, la liberalità diverse dalla donazione differisce dal contratto tipico di donazione, in quanto realizza per l’appunto la liberalità:

– con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);

– con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;

– con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;

– con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).

L’oggetto della donazione

L’oggetto della donazione, generalmente consiste nel bene che viene attribuito dal donante al donatario.

Astrattamente, qualunque tipo di bene può costituire oggetto della donazione purchè rispetti i requisiti generali cui all’art. 1346 c.c., ovvero sia lecito, possibile, determinato/determinabile.

Concretamente, invece, non tutti i beni possono costituire oggetto della donazione, infatti l’art 771 c.c. testualmente dispone che “La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante . Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi salvo che si tratti di frutti non ancora separati”.

Possono costituire oggetto della donazione, oltre alla proprietà, i diritti reali di godimento a favore di altri, quali ad esempio, la superficie, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, a servitù.

Al riguardo, giova evidenziare che la donazione di un bene immobile acquistato per usucapione non accertata giudizialmente non integra gli estremi della donazione di un bene altrui e quindi non è donazione nulla ai sensi dell’art. 771 c.c., posto che in questo caso il donante dispone di un bene altrui, bensì di un bene che asserisce essere proprio avendolo acquistato a titolo originario per usucapione (Tribunale Potenza, civile Sentenza 1 giugno 2018, n. 539).

Oggetto di donazione possono essere anche le c.d. universalità patrimoniali al riguardo l’art. 771, comma 2, c.c., prevede testualmente che:

Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

Bene è precisare che la citata norma, non si pone come un un’eccezione al divieto di donazione di beni futuridi cui all’art. 771, comma 1, c.c., ma semplicemente rappresenta, un’applicazione del principio dell’unità funzionale delle universalità

Oggetto di donazione può essere costituito anche da uno o più diritti di credito che il donante vanta verso terzi.

In tale ipotesi, la donazione di uno o più diritti di credito, avviene attraverso il negozio della cessione del credito di cui all’art. 1260 c.c.

Si tratterà in tal caso, di una cessione del credito a titolo gratuito in quanto la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni ed il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso.

Una volta effettuata, la donazione di uno o più diritti di credito, sarà di conseguenza applicabile la disciplina della donazione che la disciplina della cessione del credito.

Anche i diritti di successione, ovvero l’eredità possono costituire oggetto della donazione.

Della donazione di eredità si occupano sia l’art. 477 c.c. secondo cui:

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

che l’ art. 1547, comma 2, c.c., il quale disciplina l’aspetto della garanzia disponendo testualmente che:

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’art. 797.

La donazione remuneratoria art. 770 c.c.

L’art 770 c.c. disciplina la donazione remuneratoria disponendo testualmente che:

E’ donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

La donazione remuneratoria consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario.

La donazione remuneratoria consiste in una liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti della donataria.

La donazione remuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell’attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l’attribuzione non cessi di essere spontanea e l’atto conservi la causa di liberalità (Cassazione n. 12769/1999).

La donazione remuneratoria è vera e propria donazione – ai sensi dell’art. 770 c.c. –  poiché di questa condivide i requisiti di sostanza e di forma, ed in caso di lesione della quota legittima è soggetta alla disciplina della riduzione (Tribunale Savona, civileSentenza 29 marzo 2006, n. 261).

A norma dell’art 770, comma primo, c.c., si ha donazione remuneratoria quando l’attribuzione del bene, cui ci si determina spontaneamente e non in adempimento di un obbligo giuridico, è suggerita dallo intento di ricompensare taluno per determinati lavori o servizi prestati, così da non avere carattere di corrispettivo giuridico della prestazione ricevuta.

Si parla quindi di donazione remuneratoria ogni volta che una persona fa una donazione spontaneamente e liberamente, cioè senza avere alcun obbligo, mossa da un sentimento di riconoscenza nei confronti di un’altra persona, o in considerazione di meriti di questa o, ancora, per ripagare un servizio che una persona ha fatto o ha promesso di fare.

Se, invece, l’attribuzione del bene si attua a causa della prestazione ricevuta e non a motivo di essa, in quanto ci si era obbligati a quella determinata prestazione (e, quindi, in adempimento di un obbligo giuridico) e non già per spontanea determinazione, la connessione giuridica tra le due reciproche prestazioni (attività di lavoro e remunerazione) esclude che l’atto di attribuzione di una determinata somma possa configurarsi come donazione remuneratoria, dal momento che essa ha un evidente carattere di onerosità (Cassazione n. 2391/1971).

Da un punto di vista pratico/classificatorio ci possono quindi essere tre diversi tipi di donazione remuneratoria.

La donazione remuneratoria fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario della donazione o di un membro della sua famiglia, in questo caso la donazione è fatta per gratitudine per qualcosa che un soggetto ha fatto.

La donazione remuneratoria fatta in considerazione di meriti del beneficiario della donazione; è il caso della donazione fatta sulla base di un sentimento di ammirazione che si prova nei confronti dei meriti acquisiti da un altro soggetto per esempio per particolari qualità di questo o per attività degne di merito che questo ha svolto a vantaggio dell’intera collettività, di determinate categorie di persone o anche di singoli individui (diversi da chi fa la donazione o dai suoi familiari).

La cosiddetta donazione per speciale remunerazione che è la donazione fatta spontaneamente dal donante con la specifica intenzione di dare un compenso per un servizio resogli o promessogli dal beneficiario della donazione.

Affinché una donazione, possa qualificarsi come donazione per speciale remunerazione, è fondamentale che, colui che fa la donazione non abbia un obbligo di legge o un obbligo morale o sociale di pagare il servizio, ma che decida spontaneamente e liberamente di pagarlo essendo consapevole di non aver alcun obbligo di farlo (Corte d’Appello Milano, n. 4043/2015).

Come già accennato, la donazione remuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume in essa il motivo dell’attribuzione patrimoniale, essendo correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, speciale remunerazione per l’attività svolta.

Nella donazione remuneratoria la prova di tale motivo deve essere ricavabile da elementi intrinseci all’atto di donazione o in loro mancanza anche estrinseci, purché in quest’ultimo caso tali da manifestare inequivocabilmente l’intento rimuneratorio del donante e, in caso di donazione effettuata ad un parente, tali, per quanto riguarda l’intenzione del donante, da superare la presunzione (de facto) che essa sia fondata sul normale affetto che può provarsi tra persone legate da vincolo di parentela.

Va osservato che, ancorché nella donazione remuneratoria l’attribuzione patrimoniale non assuma la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso, ciò nondimeno è richiesta una certa proporzionalità tra il valore delle cose donate e quello dei servizi resi ricevuti dal disponente.

Nella donazione remuneratoria per ciò che attiene al profilo della riconoscenza parametro più adeguato sono le condizioni economiche del donante rispetto al donatum, per valutare se il valore relativo della donazione potesse essere giustificato dalla mera riconoscenza (Corte d’Appello Milano n. 360/2013).

Infine deve ricordarsi che, la. donazione remuneratoria differisce dall’obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (Cassazione n. 19578/2016).

La donazione di beni futuri art. 771 c.c.

Come già accennato, l’oggetto della donazione, generalmente consiste nel bene che viene attribuito dal donante al donatario.

Astrattamente, qualunque tipo di bene può costituire oggetto della donazione purchè rispetti i requisiti generali cui all’art. 1346 c.c.della liceità, possibilità, determinatezza/determinabilità.

Concretamente, invece, non tutti i beni possono costituire oggetto della donazione, infatti l’art 771 c.c. testualmente dispone che:

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante . Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

In ordine alla questione, della validità o meno di un atto di donazione che investa un diritto non rientrante nella sfera giuridica del disponente, nella giurisprudenza di legittimità si confrontano due indirizzi.

I due orientamenti che si sono contrapposti sul tema della nullità e della inefficacia donazione di un bene altrui possono così riassumersi.

Il primo orientamento, si fonda sull’interpretazione estensiva del concetto di cosa futura alla cosa altrui e sulla conseguente nullità dell’atto dispositivo in applicazione dell’art. 771 c.c.

Secondo tale orientamento, la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del disponente è nulla in quanto, la donazione di beni altrui non genera a carico di costui alcun obbligo poiché, giusta la consolidata interpretazione dell’art. 771 c.c., dal sancito divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui; a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l’acquisto al compratore (Cassazione 6544/1985).

Sempre in tal senso, è stato affermato che la donazione di cosa altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante.

Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale, poiché il titolo richiesto dall’art. 1159 c.c. deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare (Cassazione n. 12782/2013).

In base al secondo orientamento, la donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, non è nulla, ma semplicemente inefficace, sia per la ristretta portata letterale dell’art. 771 c.c., sia per la natura eccezionale del divieto di donare beni futuri, atteso il riferimento alla disciplina della vendita di cosa altrui (Cassazione n. 1596/2001).

La pronuncia che esprime tale indirizzo fa leva sul fatto che, nella formulazione dell’art. 771 c.c., il riferimento del divieto è ai soli beni non ancora esistenti in rerum natura, ma non manca di sottolineare l’argomento logico costituito dal fatto che, ad altri fini, il legislatore ha considerato separatamente gli effetti di atti di disposizione di beni futuri e di beni altrui (artt. 1472 e 1478 c.c.).

Sempre in base a tale orientamento è stato anche specificato che, in materia di donazione, se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico (art. 782 cod. civ.).

Se, invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi.

Non è, infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i beni altrui e quelli eventualmente altrui, trattandosi, nell’uno e nell’altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell’atto, l’unico rilevante al fine di valutarne la conformità all’ordinamento.

In sostanza, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell’atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio (Corte d’Appello Nuoro  n. 500/2018).

Sul tema della nullità e della inefficacia donazione di un bene altrui, al fine di risolvere il contrasto tra gli orientamenti sopra citati, sono intervenute le Sezioni Unite, che hanno risolto il seguente quesito di diritto:

Se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’articolo 771 codice civile, poichè il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorchè inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso (Cassazione n. 5068/2016).

Le Sezioni Unite (Cassazione n. 5068/2016) hanno ritenuto che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 c.c., per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione, infatti nella citata Sentenza testualmente si legge:

La donazione di un bene altrui, benchè non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.

La mancanza della causa tipica del contratto nella donazione di beni non appartenenti al donante, ovvero dell’animus donandi di cui all’art. 769 c.c, non consente all’atto dispositivo di produrre l’effetto traslativo e, di conseguenza, ne determina la nullità per una causa autonoma ed indipendente rispetto a quella prevista dall’art. 771 c.c.

Tale nullità, che deriva dall’applicazione della disciplina generale prevista dall’art. 1418 c.c., secondo cui è nullo ogni contratto privo di causa, non ricorre per gli effetti obbligatori dell’atto dispositivo che continua, invece, ad essere valido ed efficace se ricorre la consapevolezza dell’altruità del bene da parte del donante e se tale consapevolezza risulta da una apposita ed espressa affermazione presente nell’atto pubblico(Corte d’Appello Roma, Sezione 3 civile Sentenza 10 marzo 2017, n. 1631)

La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullità rilevabile d’ufficio alla luce della complessiva disciplina dell’istituto ed, in particolare, dell’art. 771 c.c. (Cassazione n. 144/2017).

La donazione in riguardo di matrimonio art. 785 c.c. (c.d. donazione obnuziale)

La donazione in riguardo di matrimonio, c.d. donazione obnuziale è disciplinata dall’art. 785 c.c., secondo il quale:

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio  , sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale.

La donazione obnuziale è concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia.

Per aversi donazione in riguardo di matrimonio (c.d.donazione obnuziale) è necessario che l’atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all’art. 785 c.c. l’attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio (Cassazionen. 5410/1989).

Applicando tale principio la suprema corte (Cassazione n. 5410/1989) ha ritenuto che non ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto more uxorio, avendo rilevato che la convivenza more uxorio protrattasi per circa venti anni e la reiterazione degli atti di liberalità erano inconciliabili, sotto il profilo logico, con la determinatezza del matrimonio richiesta dall’art. 785 c.c.

Infatti, la contemplazione di un futuro matrimonio (secondo una risalente Sentenza, Cassazione n. 2874/1968) può dar luogo:

  • a una donazione obnuziale qualora siano individuabili dall’atto entrambi gli sposi, ancorché non indicativamente nominati;
  • a una donazione sottoposta alla condizione sospensiva di contrarre un determinato futuro matrimonio;
  • a una donazione sottoposta alla condizione sospensiva di contrarre un futuro matrimonio, non determinato in alcun modo.

In ogni caso, deve ricordarsi che, la relativa indagine da parte del giudice di merito dev’essere particolarmente penetrante, non potendosi affermare che in mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 785 c.c. per la donazione obnuziale la donazione debba esser ritenuta pura e semplice, senza escludere la ricorrenza delle altre suindicate ipotesi.

Ai sensi dell’art. 785 c.c., la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione, nell’atto pubblico, delle finalità dell’attribuzione patrimoniale eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, “determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.

Infatti, nella donazione in riguardo di matrimonio (c.d.donazione obnuziale), la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, non può rinvenirsi nell’ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni (Cassazione n. 14203/2017, Cassazione n. 18695/2014, Cassazione n. 15873/2006.)

Ai fini dell’accertamento della tipicità’ ex art. 785 c.c. di una donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, possono valere anche elementi probatori esteriori al corpus del rogito di donazione, ma ad esso riconducibili.

La donazione obnuziale non va confusa con le convenzioni matrimoniali, in quanto la prima si perfeziona con la dichiarazione del donante, attribuisce la proprietà dei beni e non è destinata a sopportare i pesi del matrimonio come le seconde, che inoltre si costituiscono con la prestazione del consenso di tutte le parti legittimate all’atto ed hanno ad oggetto la sola regolamentazione di beni (Cassazione n. 975/1973).

La donazione obnuziale non va altresì confusa con i doni fra fidanzati c.d. doni prenuziali disciplinati dall’ art. 80 c.c.c he testualmente dispone:

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

In tema di donazione obnuziale, stante il tenore letterale della norma di cui all’art. 80 c.c., deve ritenersi che non costituisce dono ai sensi e per gli effetti della predetta norma la donazione di immobile (cd. donazione indiretta), cosicché, i nubendi che intendono porre in essere una donazione che non si traduca in quella che rientra nei regali ex art. 80 c.c., devono utilizzare la forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 785 c.c.

L’art. 80 c.c., in tema di restituzione dei doni fra fidanzati quando la promessa di matrimonio (ancorché non avvenuta nella forma solenne di cui al successivo art. 81) non abbia avuto seguito, si riferisce a quei doni che siano stati fatti, e sia uso fare, per il solo fatto di considerarsi fidanzati, e che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all’infuori del fidanzamento (quali, ad esempio, piccoli oggetti d’oro, come fedine, anelli medagliette, ecc.).

Tali doni, trovanti fonte nella consuetudine, non nascono da un contratto, né in particolare da un contratto di donazione, a differenza della donazione obnuziale prevista dall’art. 785 c.c. e sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi del matrimonio, non richiedono alcuna forma o requisito di capacità d’agire da parte dei fidanzati, e producono effetti definitivi a prescindere dalla circostanza che questi ultimi abbiamo o meno già deciso se e quando sposarsi, o quale regime patrimoniale assegnare alla futura famiglia.

Detti effetti, peraltro, in applicazione del citato art. 80 c.c., possono essere rimossi, ove non sia seguito il matrimonio, in base a una facoltà di revocazione dell’atto di liberalità, che spetta indipendentemente dal fatto che il revocante sia o meno causa della rottura del fidanzamento (Cassazione n. 3015/1983).

L’art 785, secondo comma, c.c., configura una ipotesi di vera e propria nullità della donazione obnuziale, in conseguenza del sopravvenuto annullamento del matrimonio.

Trattandosi di nullità assoluta, si verificano gli effetti propri di essa, e cioè la immodificabilità della situazione giuridica preesistente – per cui l’effetto traslativo del bene si deve considerare come giammai verificatosi – e la perpetuità dell’azione intesa a farla valere.

Nel caso, pertanto, di negozio traslativo della proprietà o di un diritto reale su un bene, restano salvi soltanto gli effetti dell’usucapione’ onde ove questa non si sia verificata o non sia stata eccepita, il donante, integralmente ripristinato nella preesistente situazione giuridica per effetto della dichiarata nullità, può conseguire la completa e piena reintegrazione delle proprie ragioni sia eccependo un’azione personale a carattere restitutorio, sia esercitando l’azione reale (secondo i casi, di rivendicazione o di mero accertamento), che e per sua natura imprescrittibile.

Il capoverso dell’art 785 c.c. secondo cui l’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione obnuziale, non si applica in caso di divorzio.

Infatti, mentre l’annullamento del matrimonio fa cadere la liberalità poiché elide la sua condizione sospensiva, altrettanto non può dirsi del divorzio, che non elide, ma anzi presuppone l’esistenza di un matrimonio validamente celebrato, determinandone solo l’inefficacia sopravvenuta.

In conclusione, l’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione, restando però  salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.

La donazione modale art. 793 c.c.

La donazione modale è disciplinata dall’art. 793 c.c.secondo il quale:

La donazione può essere gravata da un onere

Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Come più volte scritto, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra.

Si tratta di negozio gratuito, in quanto all’attribuzione in favore di un soggetto non fa riscontro un’altra attribuzione a carico del medesimo

Infatti nella donazione a differenza dei contratti commutativi a prestazioni corrispettive, in cui in rapporto di reciprocità ogni prestazione è causa dell’altra, lo specifico vantaggio patrimoniale è solo per il donatario, cui viene l’arricchimento.

Premesso nuovamente ciò, la donazione può essere gravata di un onere, art. 793, comma 1, c.c., ossia un’obbligazione di dare o fare qualcosa a favore del disponente o di terzi, si ha in tal caso la donazione modale.

Nella donazione modale l’onere costituisce, perciò, un limite alla liberalità, che però non altera la causa gratuita del contratto, in quanto non diventa mai il corrispettivo dell’attribuzione negoziale.

Il modus consiste in un peso imposto dal donante a carico del donatario che, pur comportando una limitazione della liberalità, costituisce un elemento accidentale del negozio in quanto rivolto a perseguire una finalità ulteriore rispetto a quella principale dell’atto, senza alterarne la natura o condizionarne l’attuazione.

Infatti la disposizione modale, è un accessorio al negozio gratuito rimesso al mera volontà del donante e, non già, espressione di un patto tra le parti contraenti, sicchè – art. 793, comma 2 c.c., – il donatario deve osservare l’onere nei limiti del valore del bene ricevuto in donazione(Cassazionen. 7177/2018).

Nella donazione modale con la disposizione modale, in quanto onere unilateralmente posto con il limite normativamente previsto all’entità dell’obbligo assunto dall’onerato, si può imporre solamente prestazioni di carattere obbligatorioe non anche costituire un diritto reale parziario (Cassazione n. 12959/14).

Nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia previstaex art. 793 c.c., comma 3 (Cassazione n. 26789/2018, Cassazione n. 2237/1985).

Legittimati ad esperire domanda di risoluzione per inadempimento del menzionato onere, sono solamente il donante o i suoi eredi – e soltanto nel caso che essa sia stata espressamente prevista dall’atto di donazione – mentre i terzi, non hanno alcuna legittimazione a far valere vizi di questo genere e possono solamente esperire l’azione di adempimento dell’onere stesso (Cassazione n. 1036/2000).

L’azione di risoluzione della donazione modale per l’inadempimento dell’onere in essa stabilito a carico del donatario, può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’obbligato (Cassazione n. 5066/1979).

L’azione di risoluzione della donazione modale per l’inadempimento dell’onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’obbligato, ne consegue che l’azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall’epoca dell’inadempimento dell’onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione (Cassazionen. 24131/2018).

Nel caso di donazione modale la risoluzione per inadempimento dell’onere non può avvenire ipso iure, senza valutazione della gravità dell’inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto, quest’ultimo, che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un modus (Cassazionen. 26789/2018, Cassazione n. 14120/2014).

La disciplina dettata dall’art. 793, comma 4, c.c. per la risoluzione della donazione modale, costituisce contestualmente applicazione del generale principio di cui all’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto non può essere sciolto che per cause ammesse dalla legge, e regola peculiare dell’istituto cui inerisce, differente da quella generale in tema di risoluzione dei contratti, siccome tesa a garantire maggiore resistenza all’atto di liberalità rispetto alle vicende funzionali (vizi), che interferiscono negozio.

Nella donazione modale, costituendo l’onere imposto una vera e propria obbligazione, poi, l’indagine, in presenza di un’azione di risoluzione ex art. 793 c.c., deve essere volta all’accertamento della imputabilità al donatario della sua mancata esecuzione, stante l’assoggettabilità del rapporto alla disciplina ordinaria e ai criteri della responsabilità contrattuale, sia per quanto riguarda la fattispecie dell’adempimento, che deve essere curato con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1176 c.c., sia per quanto riguarda l’eventuale inadempimento, al quale si applicano i principi concernenti il grado sufficiente di colpa, l’onere della prova, la natura e l’entità dei danni risarcibili, la prescrizioni (Cassazione n. 5702/2012).

Infatti, nel caso di donazione modale, nella controversia promossa, a norma dell’art. 793 c.c, comma 3, per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il negozio come contratto a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo scioglimento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutiva, è riconducibile ad un’azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti (Cassazionen. 26789/2018, Cassazione n. 2432/1986).

Deve ricordarsi che, nella donazione modale, l’impossibilità dell’onere sopravvenuta non può produrre altro effetto che l’estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l’ipotesi, disciplinata dall’art. 793, comma 4, c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell’onere e quest’ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario” (Cassazione n. 4560/1993).

La Donazione indiretta

Come più volte scritto, la donazione è quell’atto di liberalità disciplinato dall’art. 769 c.c., con il quale il donante, con animus donandi, vuole arricchire il donatario per gratitudine, per un servizio reso o per qualunque altra ragione.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo, e in maniera costante, evidenziato che il risultato di un tipico atto di liberalità può essere raggiunto anche in maniera indiretta.

La donazione indiretta, pur non essendo configurata formalmente come una donazione, e pur non apparendo all’sterno come tale, concretamente raggiunge il medesimo risultato di un tipico atto di liberalità.

La donazione indiretta, ma in generale il negozio indiretto, non sono esplicitamente disciplinati dal codice civile, eccezion fatta per l’art. 809 c.c che è norma di rinvio ed in quanto tale applicabile agli atti di liberalità in genere.

L’art. 809 c.c. disciplina le norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità e testualmente dispone:

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770 e a quelle che a norma dell’art. 742 non sono soggette a collazione.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico dell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento del destinatario della liberalità medesima (Cassazione n. 4680/1998, Cassazione n. 5461/2002, Cassazione n. 19601/2004).

Caratteristica della donazione indiretta è, quindi, al pari della donazione tipica, lo spirito di liberalità.

Si configura quindi, una donazione indiretta, nel caso in cui, lo scopo di arricchire un altro soggetto, non si realizza direttamente attraverso una donazione tipica, ma attraverso l’utilizzo di altri atti giuridici diretti ad altri effetti che producono egualmente il risultato voluto.

La donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell’arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità.

In sostanza, si ha donazione indiretta, quando le parti, per conseguire il risultato tipico della donazione contrattuale, vale a dire l’arricchimento del donatario e il depauperamento del donante, fanno ricorso a strumenti giuridici diversi dalla donazione, che ugualmente consentono di produrre, in via mediata, effetti economici di liberalità.

Nella donazione indiretta le liberalità si realizzano, generalmente:

  • con atti diversi dal contratto di donazione (ad esempio, con negozi unilaterali come l’adempimento del terzo o le rinunce abdicative);
  • con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
  • con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
  • con la combinazione di più negozi (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).

Tipici esempi di donazione indiretta posso essere:

  • la remissione del debito ex art. 1236 c.c.
  • il contratto a favore del terzo artt. 1411 c.c. e seguenti
  • l’assicurazione a favore del terzo di cui all’art. 1923 c.c.

Generalmente si configura quale donazione indiretta anche la c.d. donazione mista ovvero il c.d. negotium mixtum cum donatione.

Costituisce tipico esempio di negotium mixtum cum donatione, la vendita di un immobile ad un prezzo inferiore all’effettivo valore del bene.

In tale ipotesi, l’arricchimento del beneficiario si realizza attraverso un contratto tipico, la compravendita,  che è diverso dalla donazione.

Il negotium mixtum cum donatione è di un contratto oneroso (di regola una vendita) caratterizzato dalla voluta sproporzione fra le prestazioni con conseguente arricchimento a beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore.

Nel negotium mixtum cum donatione la semplice sproporzione tra prezzo pattuito e valore di mercato del bene non integra automaticamente la donazione indiretta, giacchè occorre pur sempre che la componente di liberalità prevalga sulla vendita.

Infatti, nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi, così, una donazione indiretta

Il negotium mixtum cum donatione, costituisce quindi, una donazione indiretta, ed è caratterizzato dall’intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito, alla controparte, la differenza tra il maggior valore economico della cosa, oggetto del contratto, ed il prezzo pattuito(Cassazione n. 2329772009, Cassazione n. 3661/1975).

La vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario che la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, e che la parte alienante, consapevole dell’insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò nonostante voluto il trasferimento della proprietà e l’abbia voluto allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo (Cassazione n. 19601/2004, Cassazione n. 10614/2016, Cassazione n. 28202/2018).

Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art 782 c.c., è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c.,  nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art 769 c.c., non richiama  dall’art 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cassazione n. 27505/2018, Cassazione Sezioni Unite n. 18725/2018, Cassazione n. 3819/2015, Cassazione n. 14197/2013, Cassazione n. 5333/2004, Cassazione n. 4550/1978).

Ciò perché, come già anticipato, nella donazione indiretta l’elargizione di una liberalità viene attuata, anziché con il negozio tipico di donazione dell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, del destinatario della liberalità medesima.

Infatti, la configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione (Cassazione n. 18725/2017).

 

 

 

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.