Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 12 marzo 2018, n. 5961

 

quando l’articolo 44 citato richiama, ai fini della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianita’ con i redditi da lavoro, un’anzianita’ contributiva di 37 anni non puo’ che riferirsi ai contributi utili ai fini del conseguimento della stessa pensione di anzianita’ oggetto della norma, con esclusione percio’ del computo della contribuzione figurativa utile soltanto per la misura della pensione, salvo le eccezioni previste dalla legge.

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 12 marzo 2018, n. 5961

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24080-2012 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 693/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto di entrambi i motivi dei ricorsi;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.499/2012 la Corte d’Appello di Ancona accoglieva il gravame dell’Inps avverso la sentenza che aveva riconosciuto a (OMISSIS) il diritto alla totale cumulabilita’ fra redditi da lavoro e fruizione della pensione, ai sensi della L. n. 289 del 2002, articolo 44 con obbligo dell’Inps di restituire alla pensionata le trattenute effettuate in ragione del principio del divieto di cumulo.

A fondamento della decisione la Corte d’Appello, sulla scorta dell’estratto conto assicurativo, sosteneva che all’1 gennaio 2007 l’interessata non avesse maturato il requisito contributivo pari a 1924 settimane corrispondente a 37 anni di contribuzione possedendo invece soltanto 1900 settimane di contributi, quest’ultime computate senza considerare la contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria la quale non e’ efficace ai fini della maturazione del diritto incidendo soltanto sulla misura della pensione. Sosteneva inoltre in via subordinata, che, pur considerando rilevante la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, la ricorrente avesse maturato soltanto 1911 settimane, comunque inferiore al limite minimo di 1924. Rilevava altresi’ che in base dall’estratto conto contributivo figurasse correttamente conteggiato il riproporzionamento delle 37 settimane di lavoro part-time per corrispondenti 22 settimane (utili per la quantificazione nell’importo riproporzionato) in applicazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 9, comma 4 e che allo stesso modo risultavano riproporzionate (ai fini della misura del diritto) le 40 settimane di disoccupazione immediatamente conseguenti al lavoro part-time nelle 22 utili.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con due motivi di censura illustrati da memoria; ai quali ha resistito l’Inps con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, articolo 44 per avere la sentenza impugnata negato la sussistenza dei 37 anni di contribuzione alla data di maturazione del diritto a pensione, senza considerare le 41 settimane di contributi afferenti a due distinti periodi di disoccupazione che facevano salire a 1941 settimane l’anzianita’ contributiva posseduta dall’assicurata;

quindi ben superiore alle 1924 settimane richieste per beneficiare del diritto al cumulo dalla L. n. 289 del 2002, articolo 44, il quale si limita a richiedere un’anzianita’ contributiva pari o superiore a 37 anni, dando rilievo a qualsiasi tipo di contribuzione, senza restrizioni, e non soltanto alla contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione di anzianita’; e cio’ in applicazione della regola generale secondo cui, salvo eccezioni, nel sistema pensionistico qualsiasi tipo di contribuzione concorre a perfezionare l’anzianita’ contributiva.

1.1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato dovendosi dare continuita’ all’orientamento, espresso da questa Corte con sentenza n. 18192/2017, secondo il quale la L. n. 289 del 2002, articolo 44, comma 1 – in materia di computo del requisito dell’anzianita’ contributiva pari a 37 anni che, unitamente all’eta’ di 58 anni, consente la cumulabilita’ integrale della pensione di anzianita’ con i redditi da lavoro autonomo o dipendente deve essere inteso nel senso che i contributi utili da conteggiare allo scopo siano costituiti dalla sola contribuzione effettiva, posto che la pensione di anzianita’, cui l’articolo 44 citato si riferisce, non puo’ che essere quella che, secondo la L. n. 903 del 1965, articolo 13, e’ costituita dalla sola contribuzione effettiva.

Va, pertanto, affermato che quando l’articolo 44 citato richiama, ai fini della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianita’ con i redditi da lavoro, un’anzianita’ contributiva di 37 anni non puo’ che riferirsi ai contributi utili ai fini del conseguimento della stessa pensione di anzianita’ oggetto della norma, con esclusione percio’ del computo della contribuzione figurativa utile soltanto per la misura della pensione, salvo le eccezioni previste dalla legge.

2.- Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione del criterio del cumulo dell’anzianita’ contributiva maturata nel periodo di lavoro part-time di cui al Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 9, comma 4 in quanto il meccanismo del riproporzionamento della contribuzione versata per il periodo di lavoro part time opera soltanto ai fini dell’ammontare del trattamento di pensione e quindi della misura della prestazione, mentre ai fini del diritto il periodo di contribuzione per il lavoro part-time va considerato per intero.

2.1. Anche tale motivo e’ infondato e non inficia la ratio decidendi principale ed assorbente della pronuncia impugnata, secondo cui la nozione di anzianita’ assicurativa posta a base del beneficio del cumulo tra redditi e pensione e’ la stessa che consente l’accesso del diritto alla pensione di anzianita’ (anche in relazione all’utilizzazione dei contributi part time), secondo l’estratto conto assicurativo acquisito in giudizio dalla Corte territoriale. Essa si fonda sulla giusta premessa secondo cui la stessa copertura piena del periodo di lavoro part time e’ possibile solo in presenza di un livello minimo di retribuzione, di talche’ al di sotto della soglia minima retributiva, nel caso di periodi di lavoro part time, e’ consentito l’accredito contributivo di un numero di settimane proporzionalmente ridotto anche ai fini dell’anzianita’ assicurativa e non soltanto della misura del trattamento.

3. Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi rigettato; stante la novita’ della questione e la proposizione del ricorso prima della citata pronuncia di questa Corte che ha chiarito la portata del quadro normativo di riferimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.