Si deve poi precisare che la liquidazione del danno non potrà avvenire sulla base di parametri previsti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, atteso che come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell’odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali.

 

Tribunale Gorizia, civile Sentenza 5 luglio 2018, n. 290

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GORIZIA

in persona del Giudice dr.ssa Francesca Ciocchiatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa civile iscritta al n. 1146/2013 di Ruolo Generale vertente

tra

ME.FR. – rappresentata e difesa per mandato a margine all’atto di citazione dall’avv. DI.GI.

– parte attrice –

e

SM. S.P.A. – rappresentata e difesa per mandato in calce all’atto di citazione notificato dall’avv. BR.MA., dall’avv. MO.GU. e dall’avv. MO.AD.

– parte convenuta –

Oggetto: lesione personale

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Fr.Me. conveniva la SM. S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni lamentati a seguito di un infortunio occorsole in data 11 Maggio 2010 presso il centro commerciale Ip.

Con comparsa del 13 Dicembre 2013 si costituiva ritualmente in causa la SM. S.p.A., contestando nell’an e nel quantum la domanda attrice.

Scambiate tra le parti le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., assunte le prove orali, espletata CTU medico legale sulla persona dell’attrice ed acquisite dall’INAIL informazioni sulle prestazioni erogate alla Signora Me. per le lesioni subite a seguito dell’infortunio, all’udienza del 14.02.2018 le parti precisavano le conclusioni.

Sulla base di quanto dedotto dalle parti, delle dichiarazioni dei testimoni escussi, nonché dei documenti versati in atti sono firmate provate le seguenti circostanze:

1. in data 11.05.2010 attorno alle ore 15.00 l’attrice, accompagnata da Fa.Ol., percorreva a piedi il pavimento che conduce all’entrata del supermercato Ip. di Monfalcone sito in via (…); nei pressi della rastrelliera per le biciclette ivi presente, scivolava e quindi cadeva a terra e fu accompagnata immediatamente presso il locale nosocomio che rilasciava una prima relazione clinica con diagnosi di frattura caviglia destra;

2. il pavimento risultava essere bagnato a causa della pioggia e sul punto in cui scivolò il pavimento era privo di presidi antiscivolo, presenti “solo verso l’entrata”;

3. fu allertata la Polizia Municipale di Monfalcone, che effettuò un sopralluogo, ed accertò che il marciapiede, ove era bagnato, risultava essere particolarmente scivoloso, tanto che invitarono il personale del supermercato a che mettesse una segnaletica indicando che c’era pericolo di caduta (teste Sa.).

4. risulta che i presidi antiscivolo non erano uniformemente posizionati ed erano presenti solo in taluni punti del pavimento e che la zona della rastrelliera delle biciclette, indicato come luogo della caduta, era scivoloso, tanto che essi fecero anche una prova con il piede e si sentiva che si scivolava. Dalla documentazione in atti si evince la mancanza delle strisce antiscivolo nei pressi della rastrelliera delle biciclette.

II) Accertato un tanto, ai fini che qui interessano giova rammentare che la responsabilità per le cose in custodia ai sensi di tale norma abbia natura oggettiva, onde essa si configura in presenza di un mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, essa prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla res, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa), salva comunque la possibilità di valutare in concreto l’apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi; infatti, la Corte territoriale ha appunto sancito l’esistenza di tale nesso ed escluso qualunque fatto altrui come idoneo ad interromperlo o anche solo ad attenuarlo.

In merito alla distribuzione dell’onere della prova, nel caso si invochi la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., va rammentato che incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno subìto, dovendo costui dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr., in termini, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., ord., 11 marzo 2011, n. 5910).

Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall’esterno.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima, consistente nella fruizione del bene custodito, benché non conforme al suo uso ordinario, quando non vi sia ragionevole modo di attendersi una peculiare oggettiva pericolosità dell’uso diverso, che sia stato reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima, fatta salva la valutazione della condotta del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. Quanto all’esimente del caso fortuito, ricorda Cass. civ., 9 marzo 2010, n. 5658, che esso sussiste allorché il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.

Pertanto, in assenza di qualunque elemento probatorio, anche presuntivo, sulla base del quale si possa ritenere che l’imprudenza della vittima abbia interrotto nesso causale, ovvero accertata la sussistenza di un caso fortuito, la domanda attorea risulta fondata nell’an.

III) In merito poi al risarcimento per i danni patiti dalla persona della sig.ra Me., il danno biologico e il danno non patrimoniale dovranno essere liquidati sulla base delle “Tabelle di Milano”, calcolato utilizzando il cd. Punto danno “non patrimoniale” rivalutato al 2018, nonché sulla base di quanto accertato dalla CTU, elaborata con metodo ed argomentazioni corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale.

Ritiene, inoltre, lo scrivente che al caso di specie debba essere applicato il cd “punto appesantito” senza apportarvi alcun aumento per la personalizzazione: l’aumento standard ricomprendente ogni aspetto del danno non patrimoniale considerato nella sua componente dinamica riferito ad un soggetto medio ed a circostanze medie; è un danno risarcibile qualora richiesto e allegato, da provarsi anche mediante presunzioni. Diversamente, la personalizzazione rappresenta la percentuale massima di risarcimento da modulare anche in relazione a circostanze apprezzabili e peculiari del caso concreto (ulteriori rispetto ai valori standard già ricompresi nel punto “danno non patrimoniale”); è un danno risarcibile qualora richiesto e se provato rigorosamente (es. sofferenza morale straordinaria, compressione eccezionale della vita di relazione, riconducibile a valori costituzionali).

Nel caso di specie, non si ravvisano situazione peculiari che possano giustificare l’applicazione dell’aumento derivante dalla cd. “personalizzazione”.

Si deve poi precisare che la liquidazione del danno non potrà avvenire sulla base di parametri previsti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, atteso che come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell’odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (Cass. n. 12787 del 2017).

Tenuto conto di quanto sopra, dovranno essere liquidate alla ricorrente le seguenti somme:

invalidità temporanea parziale al 100% per gg. 6 per Euro 98,00 al giorno 588.00 Euro

invalidità temporanea parziale al 75% per gg. 30 per Euro 73,50 al giorno 2.205.00 Euro

invalidità temporanea parziale al 50% per gg.60 per Euro 49,00 al giorno 2.940.00 Euro

invalidità temporanea parziale al 25% per gg. 90 per Euro 24,50 al giorno 2.205.00 Euro

invalidità permanente del 8% (danno biologico e danno non patrimoniale) 17.293,00 Euro spese mediche

1.786.00 Euro totale 27.017.00 Euro

Su tali importi, già liquidati in valori patrimoniali correnti, vanno riconosciuti gli interessi nella misura di legge dal sinistro al saldo.

Devono poi essere considerati i pagamenti effettuati dall’Inps in favore dell’attrice.

A tal proposito, si richiama la prevalente giurisprudenza di merito per la quale l’indennità erogabile dall’INAIL in base ai parametri stabiliti dall’art. 13 L. n. 38 del 2000 per il danno biologico riportato dal lavoratore in seguito ad incidente verificatosi nel tragitto per recarsi al posto di lavoro, non esclude la corresponsione del danno “differenziale”, ovvero del maggior pregiudizio sofferto in concreto, in quanto la somma liquidabile a titolo di indennità, ex art. 13 L. n. 38 del 2000, non è esaustiva di tutti gli aspetti del danno biologico, costituendo un mero indennizzo finalizzato a garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato e non a risarcir1o integralmente dei danni riportati, con la conseguenza che, ove sia accertato un danno ulteriore rispetto alle somme liquidate dall’INAIL, è necessario procedere all’ulteriore risarcimento (cfr., ex ceteris, Trib. Monza, sez. IV, 16 giugno 2005 n. 1828, in Riv. giur. circ. trasp., 2005, 342; App. Torino 29 novembre 2004, in Foro it., 2005, I, 1911).

All’importo come sopra calcolato dovrà quindi essere detratto quanto versato dall’Inps per come risultante dalla documentazione prodotta in corso di causa, e pari ad Euro 16.094,31.

La convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento in favore dell’attrice di Euro 10.922,70, oltre interessi nella misura di legge dalla data del sinistro al saldo.

Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo.

Per lo stesso motivo gli oneri di c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1146/2013 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara la responsabilità della SM. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore per il sinistro avvenuto l’11.05.2010, e per l’effetto,

2. condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice di Euro 10.922,70, oltre interessi nella misura di legge dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno,

3. condanna la convenuta in favore dell’attrice alla refusione delle spese legali che liquida in Euro 4.835,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;

4. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Gorizia il 27 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.