in caso di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, atteso che nella prima ipotesi, assimilabile a quello della mancata consegna, il concedente, informato della rifiutata consegna, in forza del principio di buona fede, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, ad agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, mentre nel secondo caso l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, e il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui all’ipotesi precedente. In ogni caso, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

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Corte d’Appello Cassino, civile Sentenza 31 gennaio 2019, n. 144

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione civile

In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al numero 862 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2012, trattenuta in decisione all’udienza del 11.1.2019 e vertente tra

tra

(…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall’avv. Fr.Gi., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora (FR) via (…)

– attore –

e

(…) S.P.A. (P.I. (…)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Al.Fa. e Pa.Ro., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ma.Ia. in Cassino (FR) via Puccini n. 6

– convenuta –

OGGETTO: azione di risoluzione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (…), premettendo di aver concluso il 30.3.2010 con la banca convenuta il contratto di locazione finanziaria n. (…), per l’importo di Euro 95.951,81, mediante il versamento di n. 120 rate mensili, relativo all’imbarcazione da diporto a motore modello “(…)”, venduta alla concedente dalla (…) s.r.l. sulla base della perizia del 15.3.2010, ha dedotto che, dopo la consegna di detta imbarcazione, riscontrava la presenza di gravi vizi che rendevano il bene inidoneo alla navigazione, tant’è che il 30.6.2010 veniva diffidato dall’Ufficio Marittimo di Formia alla consegna del libretto di navigazione, in quanto per motivi di sicurezza l’imbarcazione non poteva navigare; che, con raccomandata del 3.7.2010, provvedeva alla denuncia dei vizi al fornitore e al concedente, chiedendo la sostituzione della imbarcazione ovvero la risoluzione del contratto; che veniva instaurato innanzi al Tribunale di Latina il procedimento n. 505/2010 r.g. per l’accertamento tecnico preventivo in relazione ai vizi riscontrati nella imbarcazione de quo; che, nell’ambito di tale accertamento, il consulente dell’ufficio confermava la difettosità del bene; che, pertanto, con raccomandata del 29.1.2010, la società convenuta veniva messa in mora per la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del fornitore; che tale inadempimento gli causava ingenti danni; che, stante l’applicabilità al caso di specie dell’art. 125 quinquies t.u.b., ancorché entrato in vigore dopo la stipula del contratto in oggetto, è diritto dell’utilizzatore, previa risoluzione del contratto, ottenere la restituzione dei canoni versati nonché degli oneri, delle spese e delle penalità già pagate.

Sulla base di tali deduzioni l’attore ha così concluso: “Voglia l’Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta (…) s.p.a.: – IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l’immediata sospensione del pagamento dei canoni di locazione finanziaria posti a carico del consumatore (…); – IN VIA PRINCIPALE: accertata la messa in mora del fornitore, dichiarare il grave inadempimento contrattuale della (…) s.r.l. fornitrice dell’imbarcazione da diporto a motore Modello (…) “(…)” con targa (…) e, conseguentemente, accertata la messa in mora del locatore finanziario (…) s.p.a., dichiarare la risoluzione del contratto di leasing n. (…) stipulato in data 30/3/2010 tra il sig. (…) e la (…) s.p.a., meglio narrato nella premessa del presente atto; – condannare la (…) s.p.a. alla ripetizione, in favore di (…), delle somme relative ai canoni di locazione pagati ed ammontanti ad Euro. 25.644,11 oltre interessi ed oneri accessori come per legge dal dì della domanda e fino al soddisfo; – condannare altresì la (…) s.p.a. alla ripetizione della somma di Euro. 50.579,72 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della domanda fino al soddisfo come sopra meglio specificata, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per oneri, spese e penalità già pagate dal consumatore; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio iva e cpa come per legge”.

Si è costituita in giudizio la (…) s.p.a. contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, in particolare, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 quinquies t.u.b.., essendo detta disciplina normativa entrata in vigore dopo la conclusione del contratto per cui è causa. In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto l’accertamento della intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., la restituzione della imbarcazione e il pagamento delle somme indicate nell’art. 17 delle condizioni generali di contratto.

Sulla base di tali deduzioni, la convenuta ha così concluso: “respingere tutte le domande attoree (…) e, in via riconvenzionale, accertata l’avvenuta risoluzione del contratto di leasing n. (…) ai sensi dell’art. 16 delle Condizioni Generali del Contratto di leasing (…) condannare (…) alla immediata restituzione a (…) a proprie cure e spese dell’imbarcazione de qua e a pagare a (…) l’importo di Euro 11.459,29 oltre al risarcimento del danno emergente pari alla differenza tra l’attualizzazione al TAN indicato nell’art. 3 condizioni particolari, dei canoni a scadere (…), maggiorata dell’importo prevista per l’opzione finale di acquisto, nonché del lucro cessante pari ad una penale corrispondente all’1% dell’importo attualizzato al TAN indicato all’art. 3 condizioni particolari, di tutti i canoni periodici con scadenza successiva alla risoluzione del contratto. In ogni caso con condanna delle spese di lite ed ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

La causa, istruita con prova documentale, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 11.1.2019.

2. Si ritiene che la domanda di risoluzione proposta dall’attore non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto e in diritto.

Preliminarmente, va evidenziato che il contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra le odierne parti il 3.3.2010 deve essere considerato alla stregua di un leasing traslativo.

Difatti, costituisce principio generale quello per cui, a differenza del leasing di godimento, il leasing traslativo risulta stipulato con riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e in corrispettivo di canoni che includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto da parte dell’utilizzatore.

Diversamente, il leasing di godimento risulta stipulato con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in corrispettivo di canoni remunerativi esclusivamente dell’uso dei beni locati.

Tale bipartizione, lungi dal risolversi in una semplice disquisizione teorica vertente sul profilo causale del negozio, si riflette sugli effetti propri della risoluzione del contratto in caso di inadempimento da parte dell’utilizzatore.

Orbene, nel caso di specie, gli elementi essenziali della pattuizione sono idonei a rappresentare l’esistenza di una causa di scambio sottesa alla operazione economica che le parti intendevano realizzare.

A tal fine, è sufficiente evidenziare la sproporzione del prezzo di opzione (1% valore di acquisto del bene) rispetto al presumibile valore del bene alla naturale scadenza del contratto nonché l’idoneità dei canoni a fungere pure da corrispettivo anticipato di una parte del prezzo di vendita del bene, anche avuto riguardo alla durata del contratto.

Tanto precisato in ordine alla qualificazione giuridica del contratto per cui è causa, si rileva che parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di leasing n. (…) del 30.3.2010, tenuto conto del grave inadempimento del fornitore, consistito nella vendita di un bene inidoneo all’uso, nonché della relativa messa in mora rimasta priva di riscontro.

A fondamento di tale domanda, il sig. (…) ha dedotto l’applicabilità al caso di specie della disciplina contenuta nell’art. 125 quinquies t.u.b., introdotta dal D.Lgs. n. 141 del 2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 48/2008, sul presupposto che, nonostante la stipulazione del contratto de quo sia anteriore alla data di entrata in vigore di detta disciplina, opererebbe il principio di applicazione retroattiva della disciplina più favorevole al consumatore.

Tuttavia, si ritiene l’art. 125 quinquies del t.u.b. – introdotto dal D.Lgs. n. 141 del 2010 nel Testo Unico Bancario con contestuale abrogazione dell’art. 42 codice consumo -, ancorché invocato da parte attrice per la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del fornitore, non possa trovare applicazione al caso in esame.

Difatti, non avendo il D.Lgs. n. 141 del 2010 previsto una espressa deroga al principio generale per cui “la legge non dispone che per l’avvenire” (art. 11 preleggi al codice civile), l’applicazione dell’art. 125 quinquies t.u.b. ad una fattispecie perfezionatasi prima dell’entrata in vigore di detta normativa, oltre ad apparire arbitraria, comporterebbe la violazione dei principi generali a cui si ispira il nostro ordinamento giuridico, violazione, questa, non di certo esclusa dalla dedotta circostanza per cui il leasing è un contratto di durata.

Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il fatto che la nuova disciplina sarebbe più favorevole per il consumatore.

Difatti, sé è vero che l’art. 125 quinquies t.u.b., rispetto al previgente art. 42 codice consumo, in caso di inadempimento del fornitore, ha escluso la necessità del patto di esclusiva per l’azione diretta verso il concedente, è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il previgente art. 42, nella misura in cui subordina l’azione diretta contro il finanziatore all’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, deve essere disapplicato in base alla direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22.12.1986 e alla interpretazione fatta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23 aprile 2009 (causa C-509/07) (cfr. ex multis Cass. n. 19748/2018).

Secondo questa decisione, infatti, l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Corollario e logica conseguenza è, secondo la Suprema Corte, che il collegamento teleologico tra i due contratti ha fonte legale e prescinde dall’esistenza di una clausola ad hoc inserita nel regolamento contrattuale (Cass. n. 20477/2014).

Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia, quindi, deve escludersi che l’art. 125 quinquies t.u.b. abbia introdotto, per l’ipotesi di inadempimento del fornitore, una disciplina più favorevole per il consumatore – utilizzatore, tale da giustificare l’applicazione retroattiva di detta norma.

Pertanto, si ritiene che, al momento della sottoscrizione del contratto di leasing in oggetto, il credito al consumo fosse regolato dagli artt. 40 ss. D.Lgs. n. 206 del 2005.

Ad ogni modo, anche a non voler ritenere decisivi tali rilievi, va evidenziato che, in caso di leasing, ove si verifichi l’inadempimento del fornitore, l’art. 125 quinquies t.u.b., diversamente da quanto dedotto dall’attore, non prevede il diritto dell’utilizzatore alla risoluzione del contratto di credito, essendo subordinata la risoluzione di diritto, senza penalità ed oneri, di detto contratto alla risoluzione del contratto di fornitura.

Difatti, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore può solo chiedere al finanziatore, dopo la costituzione in mora del fornitore, di agire per la risoluzione del contratto.

Pertanto, applicando tali principi al caso in esame discende che, in mancanza della risoluzione del contratto di fornitura, l’utilizzatore, pur in presenza di un grave inadempimento del fornitore, non potrebbe comunque invocare la disposizione di cui all’art. 125 quinquies t.u.b. al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di leasing.

Ciò posto, appurata, quindi, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 quinquies per la tutela della posizione giuridica soggettiva vantata dall’attore, deve comunque escludersi la riconducibilità della fattispecie in esame all’art. 42 del codice del consumo, vigente ratione temporis.

Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la diversità strutturale tra credito al consumo e contratto di leasing impedisce di ritenere applicabile alla locazione finanziaria la disciplina normativa che attribuisce al consumatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni, il diritto di agire contro il finanziatore (cfr. Trib. Milano 22.1.2001).

Tale conclusione trova una implicita conferma nel fatto che il legislatore, nel sostituire l’intero capo del T.U.B. dedicato al “credito ai consumatori”, ha introdotto nel 2010 una disciplina ad hoc per il contratto di locazione finanziaria, attribuendo all’utilizzatore – consumatore rimedi nuovi e diversi da quelli esperibili nei “contratti di credito collegati”.

Invero, stante le peculiarità strutturali del contratto di leasing, il legislatore, in caso di inadempimento del fornitore, ha escluso la possibilità per l’utilizzatore di agire direttamente nei confronti del concedente per ottenere la risoluzione del contratto, essendo riconosciuta allo stesso solo la possibilità di chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto di fornitura, con diritto alla sospensione del pagamento dei canoni.

L’introduzione da parte del legislatore di una disciplina ad hoc per il contratto di leasing nel capo del t.u.b. relativo al “credito ai consumatori” è senza dubbio idonea ad avvalorare la conclusione per cui la diversità strutturale tra il contratto di credito al consumo e il contratto di leasing non consente di ritenere esperibili da parte dell’utilizzatore i rimedi previsti dalla previgente disciplina contenuta nel codice del consumo (artt. 40 ss.).

Né può ritenersi che dalla inapplicabilità dell’art. 42 codice consumo al caso di specie possa derivare un vuoto di tutela per l’utilizzatore.

Invero, tenuto conto dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 quinquies t.u.b. e del previgente art. 42 codice consumo, si ritiene che il regime delle azioni esperibili dall’utilizzatore in caso di inadempimento del fornitore sia quello delineato, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, in caso di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi in epoca successiva, perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore, atteso che nella prima ipotesi, assimilabile a quello della mancata consegna, il concedente, informato della rifiutata consegna, in forza del principio di buona fede, è tenuto a sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, ad agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, mentre nel secondo caso l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, e il concedente, una volta messo a conoscenza dei vizi, ha i medesimi doveri di cui all’ipotesi precedente. In ogni caso, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente (cfr. Cass. S.U. n. 19785/2015).

Pertanto, in considerazione delle azioni esperibili da parte dell’utilizzatore nei confronti del fornitore in presenza di vizi del bene, e stante la diversità strutturale tra il contratto di credito al consumo e i contratto di leasing, deve escludersi che dalla ritenuta inapplicabilità dell’art. 42 codice consumo alla locazione finanziaria possa derivare un vulnus di tutela dell’utilizzatore.

Cosicché, posta l’inammissibilità, alla luce dei principi ora richiamati, di un’azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del concedente per la risoluzione del contratto di credito in virtù dell’inadempimento del fornitore, la domanda attorea di risoluzione del contratto di leasing non può trovare accoglimento.

2.1. Deve essere, altresì, disattesa la domanda attorea tesa alla declaratoria di immediata sospensione del pagamento dei canoni di locazione, stante, come visto, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 quinquies t.u.b..

3. Per l’esame delle altre domande proposte dall’attore (cfr. verbale di udienza del 30.3.2016) e della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, tento conto dell’obbligo del Giudice di stimolare il contraddittorio sulle eccezioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 10353/2016), si ritiene opportuno rimettere la causa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione relativa al carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 5 e 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria.

4. Quanto, infine, alle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva, si provvederà all’esito del giudizio.

Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta la domanda attorea proposta per la sospensione immediata del pagamento dei canoni di locazione finanziaria;

2) rigetta la domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice;

3) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza istruttoria, per la definizione delle domande meglio indicate nella parte motiva;

4) rimette la regolazione delle spese di giudizio alla statuizione definitiva.

Così deciso in Cassino il 30 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.