il conduttore che, in violazione di una delle sue obbligazioni principali, quale è quella espressamente prevista dall’art. 1587 c.c. e concernente l’osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l’uso contrattualmente stabilito, abbia cagionato la sostanziale distruzione ovvero grave alterazione della cosa stessa nei suoi elementi principali ed essenziali, per fatto colpevole imputabile a lui o a persone del cui comportamento egli debba rispondere, è tenuto al risarcimento dei danni in forza del disposto dell’art. 1588 c.c., senza che possa invocare, ai fini della riduzione dell’ammontare di questo, il normale deterioramento del bene.

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Tribunale|Ascoli Piceno|Civile|Sentenza|24 gennaio 2020| n. 72

Data udienza 24 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 660/2017 promossa da:

CM. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con l’Avv. St.To.

ATTORE

contro

GI. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con l’Avv. Pi.Sp.;

CONVENUTO

nonché

UN. SPA in persona del legale rappresentante p.t., con l’Avv. Gi.Ag.;

TERZO CHIAMATO

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cm. S.r.l. evocava in giudizio la Gi. srl, per sentire aaccogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, condannare la società conduttrice Gi. srl, anche in solido con la An. srls e Gi.Gi. in proprio, in virtù di cessione di contratto del 10/11/2017, e con la garanzia della terza chiamata, per le causali di cui alle premesse del presente atto al risarcimento dei danni in favore dell’attrice, danni che si richiedono nella complessiva somma di Euro 68.736,16 oltre IVA oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia così come determinata in corso di causa.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistataria”.

A fondamento della domanda deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che:

– In data 31.07.2013 concedeva in locazione commerciale alla società Gi. S.r.l. l’unità immobiliare ubicata in Colli del Tronto alla Via (…);

– In conseguenza del contratto di locazione commerciale, la società conduttrice svolgeva nei locali oggetto di causa attività di produzione parti e pizza (forno e pizzeria);

– A causa della gestione non conforme dell’immobile e dell’omessa manutenzione ordinaria, il bene presentava rilevanti danni quali macchie di muffa, fuliggine, ristagni di condensa, oltre che danni alle mattonelle del piazzale antistante al locale ed evidenti fori sulle pareti esterne dell’immobile;

– Le mancanze ed i danni venivano contestati alla conduttrice a mezzo raccomandata a.r. del 09.07.2014 con la quale la convenuta veniva, altresì, invitata al risarcimento del danno, ma la richiesta non trovava riscontro;

– In data 03.06.2015 una perizia dell’Ing. An.Sa., incaricato dalla proprietaria, quantificava i danni riportati dal bene immobile, quali diretta conseguenza dell’attività ivi esercitata dalla conduttrice, in Euro 68.736,16 oltre IVA, danni di cui, quindi, chiedeva l’integrale ristoro.

Si costituiva in giudizio la Società Gi. S.r.l. la quale, oltre al rigetto della domanda attorea, chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia Un. S.p.A. per essere manlevata dalle conseguenze negative di un’eventuale condanna.

La convenuta così concludeva: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: – nel merito ed in via principale assolvere la Gi. S.r.l. da ogni responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale respingendo la domanda attrice, – in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi esistente la predetta responsabilità, quantificarla nell’effettivo valore escludendo ogni indimostrato danno, condannare la Un. S.p.A. (già Mi. S.p.A. Divisione la Previdente) in persona del legale rappresentante corrente 40128 Bologna Via (…) a manlevare la Gi. S.r.l. da ogni condanna ed effetto negativo scaturente dal presente giudizio. Vinte le spese e l’onorario di causa”.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio anche la compagnia di assicurazioni Un. S.p.A. che così concludeva: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito ed in via principale, rigettare la domanda avanzata da parte attrice siccome assolutamente destituita di fondamento o, in subordine, ridurla. In ogni caso, rigettare la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della deducente assicurazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

Il procedimento, mutato il rito da ordinario a lavoro, rilevato l’esito negativo della mediazione, dopo la trattazione e l’espletamento di una ctu, in assenza di istruttoria orale, giungeva all’udienza in data odierna, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.

Preliminarmente, deve precisarsi che l’art. 1587 n. 1 c.c., sancisce l’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia: tale obbligo è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590, di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11189 del 15/05/2007).

La responsabilità del conduttore per la trasformazione o il deterioramento della cosa locata non dovuto all’uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale ed essa si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11189 del 15/05/2007).

Ne consegue che il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di cui all’art. 1587 n. 1 e di agire ex art. 1590 c.c. nei confronti del conduttore inadempiente sia per la risoluzione del contratto, sia per la riduzione in pristino o l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, ed in ogni caso per il risarcimento dei danni (Cass. Sez. 3, sentenza 11345 del 2010, sez 3 Sentenza n. 10485 del 01/06/2004; Cass. 01/08/1995, n. 8385; Cass. 22/08/1985, n. 4488).

Nel caso in esame, parte attrice rilevava che, con scrittura datata 10/11/2017, nel contratto di locazione commerciale di cui al presente giudizio subentrava, in qualità di conduttrice, la società An. srls la quale sostituiva la società Gi. srl. Orbene, ritiene il giudicante che non sia necessario integrare il contraddittorio con la An. srls, cessionaria del contratto di locazione in virtù della scrittura privata datata 10/11/2017.

Infatti, l’obbligo risarcitorio che il presente giudizio deve accertare, dovrebbe, in ogni caso, imputarsi in capo alla Gi. srl, atteso che la scrittura privata summenzionata interveniva in un momento successivo alla citazione proposta dall’attrice nel presente giudizio. In altri termini, la Gi. srl, al momento della citazione, notificata in data 23.03.2017, (momento che ontologicamente deve essere successivo alla manifestazione del danno: ndr) era unica conduttrice dell’immobile sito in Via Salaria 262 (Colli del Tronto) e pertanto nessun dubbio può nutrirsi né riguardo alla legittimazione passiva in capo alla stessa né in capo all’integrità dell’instaurato contraddittorio.

Orbene, avendo la questione relativa all’origine ed alla causa dei danni lamentati dall’attore, natura squisitamente tecnica, ritiene il Tribunale di dover far proprie le conclusioni a cui è giunto l’ausiliario nominato, Architetto Il.Ba., nella condivisione del metodo utilizzato e nell’apprezzamento dell’elaborato peritale in atti e relativa integrazione che ha dato compiuta ed esaustiva risposta anche a tutte le osservazioni mosse dalle difese delle parti in causa.

Ebbene, al riguardo, si precisa che la perizia ha avuto per oggetto una porzione di fabbricato ad uso commerciale sita nel Comune di Colli del Tronto, in via (…), data in locazione a parte convenuta che svolge, nei locali oggetto di contratto, attività di panificio, pasticceria e caffetteria. L’attrice lamentava la mancata manutenzione dell’unità immobiliare locata e la presenza di danni: nello specifico, riteneva la Cm. S.r.l. che, a seguito della gestione non conforme e della omessa regolare manutenzione imputabile alla Gi. srl, l’immobile presentava i seguenti danni: evidenti macchie di muffa e fuliggine al piano primo con conseguenti danni alle superfici vetrate, mattonelle del piazzale antistante ed interne al locale rovinate, fori sulle pareti esterne e mancata protezione antincendio degli scarichi dei bagni.

In data 28.01.2019 l’ausiliario nominato, Arch. Ba., effettuava, nel contraddittorio tra le parti, sopralluogo nell’immobile oggetto di causa e rilevava che la porzione di fabbricato locata con contratto di locazione commerciale datato 31/07/2013 alla Gi. srl, catastalmente identificata al foglio (…), subalterno 5 del Comune di Colli del Tronto, “si sviluppa su 3 livelli: un piano interrato cui si accede mediante apposita rampa carrabile accessibile dallo spazio riservato a parcheggio antistante il fabbricato o da una scala posta in fondo al locale affittato, un piano terra che ospita da una parte un negozio di articoli per l’igiene della casa e della persona (Ti.) e dall’altra la porzione in cui la Gi. esplica l’attività commerciale (laboratorio, caffetteria e locale per i clienti ad uso rivendita) cui è annesso un lastrico, soprastante una porzione di piano interrato, ed un piano primo che ospita una zona uffici, sempre locata a parte attrice, ed altri locali da cui è possibile accedere in copertura. I piani terra e primo sono in comunicazione mediante una scala con rampa elicolidale”.

Orbene, il consulente, con valutazione che si condivide, ad esito del sopralluogo precisava che i danni rilevati sull’immobile consistevano in:

1. Danneggiamento del solaio del piano terra;

2. Rottura di alcune mattonelle e della soglia in prossimità dell’accesso al lastrico ed in corrispondenza della griglia di aerazione e raccolta dell’acqua piovana;

3. Aumento dell’umidità dell’aria prodotto dall’utilizzo dei macchinari interni all’attività con conseguente formazione di muffe, condensa, danneggiamento delle strutture murarie, finiture ed infissi e surriscaldamento del piano superiore;

4. Presenza di tracce oleose;

5. Presenza di fuliggine in copertura proveniente dagli scarichi dei forni che vi sfociano.

Specificava il ctu che il conduttore forava il solaio del piano terra per far passare alcune tubazioni di scarico dei servizi soprastanti senza tuttavia dotare i medesimi della necessaria compartimentazione e protezione antincendio.

Orbene, accertata la presenza di danni nell’immobile oggetto di causa, è ora necessario stabilire se sussista nesso di causalità tra gli oneri sanciti ex contractu ed ex lege in capo alla Gi. S.r.l. ovvero se i danni non siano imputabili alla condotta della convenuta.

Al riguardo, occorre precisare che il conduttore che, in violazione di una delle sue obbligazioni principali, quale è quella espressamente prevista dall’art. 1587 c.c. e concernente l’osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa locata per l’uso contrattualmente stabilito, abbia cagionato la sostanziale distruzione ovvero grave alterazione della cosa stessa nei suoi elementi principali ed essenziali, per fatto colpevole imputabile a lui o a persone del cui comportamento egli debba rispondere, è tenuto al risarcimento dei danni in forza del disposto dell’art. 1588 c.c., senza che possa invocare, ai fini della riduzione dell’ammontare di questo, il normale deterioramento del bene (cfr: Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 9757 del 27 settembre 1990).

L’articolo 1588 c.c., ove sancisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa del deterioramento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico.

Ne discende che, a tal fine, occorre che la causa del sinistro sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore.

In questo senso si è pronunciata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 2015 Cass. n. 11972 del 2010, ma già Cass. n. 2250 del 2007, Cass. n. 17429 del 2006, Cass. n. 15818 e 20357 del 2005, Cass. n. 16762 del 2002, con pronunce che hanno posto in rilievo che la presunzione di colpa può essere superata solo dalla prova di non imputabilità del fatto al conduttore: in difetto di simile dimostrazione, le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta rimangono a suo carico (cfr: Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 26 settembre 2018, n. 22823).

La presunzione di colpa posta dall’art. 1588 c.c. a carico del conduttore per il deterioramento o la perdita della cosa locata è applicabile tanto se oggetto della locazione siano beni mobili tanto se oggetto di essa siano beni immobili(cfr: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2418 del 6 aprile 1983).

Deve, altresì, considerarsi che il contratto di locazione commerciale stipulato tra la Cm.s S.r.l. e la Gi., sanciva:

– l’obbligo, in capo al conduttore, di non eseguire sull’immobile opere non preventivamente autorizzate in forma scritta dal locatore (art. 4);

– che “il locatore non assume alcuna responsabilità per l’utilizzo degli impianti, dei sistemi e dei condotti e delle pertinenze dell’immobile locato la cui responsabilità grava esclusivamente sul conduttore” (art. 9);

– la responsabilità della custodia dell’immobile per tutto il periodo di vigenza del contratto e responsabilità del conduttore per i danni che dovessero verificarsi ex. art. 1588 c.c. (art. 11).

Sebbene l’art. 1588 c.c. postuli a capo del conduttore una vera e propria presunzione di colpa, nel caso di specie, il ctu, con valutazione che si condivide, precisava che: “i danni lamentati da parte attrice derivino da una scarsa se non omessa manutenzione ordinaria dell’attività e da inosservanze contrattuali”.

Più specificatamente, il ctu evidenziava che:

– Relativamente al danneggiamento del solaio del piano terra (punto 1: ndr), su uno dei pannelli prefabbricati in calcestruzzo, il conduttore interveniva praticando una apertura in prossimità della mezzeria, per cui veniva precauzionalmente posto in opera il pilastro in acciaio.

Segnalava a riguardo il consulente che, sebbene non fossero presenti lesioni dell’intradosso del pannello che avrebbero potuto segnalare uno stato di crisi dell’elemento, poiché l’intervento effettuato non era strutturalmente corretto, si interveniva posizionando il pilastro di acciaio. In altri termini, riteneva il consulente che la necessità di implementare le linee elettriche dell’attività ed il relativo esistente collegamento alla rete, comportava l’inserimento di un pilastro in acciaio al piano interrato. Detto intervento, non autorizzato dall’attrice, deve ritenersi violativo del contratto.

– relativamente all’aumento dell’umidità dell’aria (punto 3: ndr) prodotto dall’utilizzo dei macchinari interni all’attività con conseguente formazione di muffe e condensa, il ctu confermava l’evidente presenza dei danni lamentati, purtuttavia osservando che se l’immobile fosse stato completato con tutte le divisioni e le separazioni tra i locali necessarie, le eventuali contestazioni sarebbero state di minore entità.

Aggiungeva, altresì, che, essendo noto il tipo di attività da insediare, sarebbe stato opportuno adottare tutti gli accorgimenti per evitare che le atmosfere prodotte dalle lavorazioni si propagassero agli ambienti circostanti non oggetto di contratto di locazione, o quantomeno segnalare il problema alla proprietà. In conclusione, i danni lamentati derivano da una non completa attuazione di quanto previsto dal contratto di locazione.

– Relativamente alla presenza di tracce oleose (punto 4: ndr) l’Architetto Ba. specificava che, sebbene, nel corso del sopralluogo venivano rinvenuti dei barili che lasciavano presupporre che lo smaltimento delle sostanze oleose avvenisse regolarmente, non poteva escludersi che la pulizia della pavimentazione dei laboratori dell’attività e dei forni di cottura potesse essere messa in relazione con la problematica evidenziata.

Riteneva l’ausiliario nominato che la macchia di maggiore estensione sia stata causata dal riflusso di acqua oleosa proveniente dal piano soprastante ove è insediata l’attività, per la ragione che presenta un andamento continuo che si sviluppa a partire da un pozzetto del piano sottostante.

– Relativamente alla presenza di fuliggine in copertura (punto 5:ndr) proveniente dagli scarichi dei forni che vi sfociano, specificava il consulente che la copertura e le strutture sono annerite da uno strato di fuliggine, che è un prodotto della combustione indipendente dal tipo di forno utilizzato, e che deve essere abbattuta adottando appositi sistemi filtranti che la intercettino, facendo in modo che nei camini pervengano i soli composti che caratterizzano una combustione corretta, quali il vapore d’acqua e l’anidride carbonica.

Nel tempo, i camini dei forni venivano modificati: “è stato eseguito un intervento che si può assumere di manutenzione consistente nella modifica e nella regolarizzazione dell’impianto di scarico dei fumi, anche se non è noto se vi sia stata la prescritta autorizzazione contrattuale”.

Al contrario, la superficie della copertura è tuttora interessata dalla fuliggine, anche se non è possibile accertare se si sia depositata prima dell’intervento e/o se abbia continuato ad accumularsi sulla copertura anche dopo la modifica effettuata. In ogni caso, l’adozione di sistemi di filtraggio dei fumi, od il ricorso ad altri più efficienti, avrebbe contribuito a prevenire sensibilmente la problematica.

Pertanto, rilevato che il conduttore operava sull’immobile locato opere non preventivamente autorizzate dal locatore (in spregio dell’art. 4 del contratto: ndr) e che tali opere danneggiavano o recavano pregiudizio all’immobile locato ovvero alle unità immobiliari limitrofe, deve ritenersi che la Gi. S.r.l. sia esclusivamente responsabile per i danni di cui al punto 1-3-4-5 occorsi all’immobile alla stessa locato sito in via (…).

Diversamente, relativamente alla foratura dei pannelli perimetrali lamentata da parte attrice, specificava il ctu che le forature dei prospetti, eseguite per il potenziamento di impianti, sono state sigillate per evitare le infiltrazioni, e pertanto, a rigore, non possono rientrare tra i danni rilevati. Orbene, tra i danni rilevati dal consulente sull’immobile oggetto di causa vi è anche quello indicato al punto 2 consistente nel danneggiamento della pavimentazione del piazzale antistante l’immobile.

Ritiene il giudicante che la presunzione di colpa gravante sull’odierno convenuto ex art. 1588 c.c. non possa operare riguardo al danneggiamento della pavimentazione. Infatti, il principio sancito ex. art. 1588 c.c. può essere derogato nel caso in cui il fattore determinante il danno abbia riguardato strutture o apparati dell’immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, pertanto, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza (cfr: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20434 del 25 luglio 2008).

Al riguardo, specificava il ctu che le colature di acqua riscontrate all’interno del locale devono essere ricondotte ad un funzionamento non ottimale del sistema di allontanamento delle acque e che mancano tracce evidenti di danneggiamento della guaina impermeabilizzante. Pertanto, riteneva che il danno alla pavimentazione fosse riconducibile al fatto che la superficie piastrellata del lastrico solare non è idonea a sopportare il carico e le manovre di veicoli di servizio (mezzi pesanti), per cui si sarebbe dovuto ivi limitare l’accesso dei veicoli, ovvero curarne la manutenzione in modo da riparare tempestivamente le rotture.

Orbene, rilevato che il piazzale non è di uso esclusivo della convenuta atteso che sullo stesso transitano anche i mezzi diretti verso l’attività adiacente a quella del convenuto (Ti.: ndr), e che, non risulta in atti l’apposizione, in loco, di segnali che limitino i carichi ammissibili sul lastrico solare d’interesse, non vi sono elementi per poter affermare la riconducibilità del danno de quo alla convenuta.

Si precisa che non può neppure ritenersi violato l’art. 4 parte 1 del contratto di locazione, atteso che lo stesso non postula alcun onere di vigilanza sulla tipologia di mezzi che transitano sul lastrico solare bensì si limita a vietare l’ostruzione delle griglie di aerazione del fabbricato.

Pertanto, in conclusione, deve ritenersi che il convenuto sia tenuto al risarcimento in relazione a:danneggiamento del solaio del piano terra; aumento dell’umidità dell’aria con conseguente formazione di muffe, condensa, danneggiamento delle strutture murarie, finiture ed infissi e surriscaldamento del piano superiore; presenza di tracce oleose; presenza di fuliggine in copertura proveniente dagli scarichi dei forni che vi sfociano.

Orbene, rilevata la sussistenza del danno e ritenuta raggiunta la prova del nesso di causalità (riguardo ai danni indicati ai punti 1-3-4-5: ndr),devono intendersi qui integralmente trascritte le pagine da 4 a 16 dei chiarimenti alla perizia depositati dall’Arch. Ba. in data 3.11.2019 che indicano le lavorazioni necessarie per la riparazione del danno stesso. Chiamato a chiarimenti, infatti, il ctu specificava come l’importo complessivo delle opere necessarie, così come indicate in perizia e nella relativa integrazione,calcolato con le voci da prezzario è pari a Euro 34.227,11.

A tale somma deve essere sottratto l’ammontare di Euro 1.976.99 che il consulente nominato imputa nel conteggio a titolo di lavorazioni su pavimentazione esterna (cfr: pag. 8-11 chiarimenti).

Ne discende che il danno complessivo patito dalla società attrice e che il convenuto sarà tenuto a rifondere alla stessa, ammonta ad Euro 32.250,12.

Occorre ora esaminare la domanda di manleva proposta dalla società convenuta nei confronti della Un. Spa, soprattutto alla luce dell’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata dalla compagnia chiamata in causa.

La compagnia assicurativa, al riguardo, deduceva la mancata rispondenza dei rischi evocati in giudizio tra quelli previsti nella polizza n. (…) stipulata in data 15.07.2013. Riteneva, infatti ,la terza chiamata che, la garanzia sul bene oggetto di locazione ai sensi dell’art. 1588 c.c. è limitata ai danni espressamente nominati alle lettere da A a L del richiamato contratto e non assolutamente non estendibile in via analogica.

Diversamente, riteneva il convenuto che la polizza garantisse il Fabbricato in cui si svolge l’attività e che la garanzia complementare (cd. ricorso terzi) garantisse l’assicurato se civilmente responsabile ai sensi di legge di quanto tenuto pagare per i danni materiali e diretti alle cose di terzi a seguito di evento indennizzabile dal quadro incendio e altri danni materiali.

Orbene, è pacifico che l’odierno convenuto abbia stipulato la polizza Incendio ed altri danni materiali che ha ad oggetto sia il Fabbricato sia il Contenuto dello stesso.

La pagina 11 della polizza postula, per quanto di interesse, una garanzia in favore dell’assicurato per danni, anche connotati da colpa grave ovvero dolo, derivanti da: g) fumo, gas e vapori che si siano sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito enti diversi da quelli assicurati; h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, purché adeguatamente collegati ad appropriati camini; i danni consequenziali, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, nel funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi in garanzia, che abbiano colpito i Beni assicurati; l) i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all’aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del Fabbricato.

Inoltre, una copertura aggiuntiva estende l’assicurazione ai danni materiali e diretti ai Beni assicurati provocati da: 1. – fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; – fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento; la fuoriuscita di acqua condotta per intasamento di pluviali e grondaie è compresa solo se causata dalla grandine; – fuoriuscita di acqua condotta per trabocco e rigurgito dell’impianto fognario (cfr: pag. 15 polizza).

A ciò si aggiunga che le garanzie previste al capo 1.2.2. estendono, al fabbricato in locazione, la garanzia per i danni, previsti nelle garanzie prestate nell’ambito di questo Quadro, dei quali l’Assicurato sia responsabile secondo quanto disposto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, espressamente specificando che “la Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate al Fabbricato dall’Assicurato locatario”. Inoltre, in ogni caso, nel Quadro Responsabilità Civile (quadro 5), più specificatamente a pag. 33, la polizza recita che “la Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi per morte e lesioni di persone e animali e per distruzione o deterioramento di cose causati involontariamente nello svolgimento dell’attività assicurata. La garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all’Assicurato da: conduzione dei Fabbricati (di proprietà o in locazione) e dei relativi impianti e pertinenze – compresi giardini e alberi – in cui si svolge l’attività assicurata”.

Ne discende che il danno cagionato alla società attrice, derivante da violazione degli obblighi imposti al conduttore di un immobile ex. artt. 1587 e 1588 c.c. sia da ricomprendere nel rischio indennizzato in forza della polizza assicurativa di cui trattasi, ragion per cui la terza chiamata sarà tenuta a manlevare la Gi. S.r.l. di quanto la stessa dovrà corrispondere in forza della presente sentenza, salvo le franchigie contrattualmente previste.

Per quanto attiene le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e della terza chiamata e si liquidano come da dispositivo, sulla base del decisum e non del disputatum, sulla base dei valori medi per ciascuna della quattro fasi processuali, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Le spese della ctu, liquidate con autonomo decreto in corso di causa seguono parimenti la soccombenza solidale del convenuto della terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 660/2017, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

ACCERTA

la responsabilità del convenuto, ex artt. 1587 co. 1 e 1588 cc, nella causazione dei danni patiti da parte attrice

e per l’effetto

CONDANNA

il convenuto alla refusione di tutti i danni subiti dall’attore che liquida in complessivi Euro 32.250,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo

CONDANNA

la terza chiamata a tenere indenne la Gi. S.r.l. dal pagamento di tutte le somme che la stessa effettuerà in forza della presente sentenza, al netto delle franchigie contrattuali

CONDANNA

il convenuto e la terza chiamata, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell’attore, spese che determina in Euro 7254.00 per compensi ed in Euro 797,53 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dell’Avv. To.St., dichiaratasi antistataria

PONE

Le spese dell’espletata ctu come liquidate con autonomo decreto a carico definitivo e solidale del convenuto e della terza chiamata.

Così deciso in Ascoli Piceno il 24 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.