Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3891

il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce e’ presuntivamente riferibile all’attivita’ difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita specialita’ “necessaria” della procura cosi’ collocata, risulta irrilevante l’eventuale presenza un errore materiale di videoscrittura.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3891

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18228/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 467/2016 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza di (OMISSIS) per il pagamento di Euro 19.350,00 a titolo di indennita’ per perdita di avviamento commerciale. Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione, revocando il provvedimento monitorio opposto.

La Corte d’appello, adita dal (OMISSIS), ha invece ritenuto che l’avvocato dell’opponente non avesse un valido mandato alle liti, in quanto nello stesso si faceva riferimento a una procedura fallimentare. Per l’effetto, ha ritenuto che l’opposizione era stata proposta in carenza dello ius postulandi e che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo, previa dichiarazione di nullita’ della sentenza di primo grado.

Contro tale decisione la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 8 c.p.c., ponendo in evidenza che la procura alle liti, apposta a margine dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse ritenersi senz’altro come conferita a tale scopo, a prescindere dall’errore materiale in essa contenuto (ossia il riferimento ad una procedura fallimentare).

Il motivo e’ manifestamente fondato.

La procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo e’ parificata (a seguito modifica dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, disposta dalla L. n. 141 del 1997) a quella in calce, la quale e’ sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede, non rilevando la diversita’ dei caratteri a stampa dei due atti, ne’ altri requisiti di forma nessuno dei quali e’ prescritto a pena di nullita’ (Sez. 1, Sentenza n. 23777 del 14/11/2011, Rv. 620654).

Nella specie, il giudice d’appello non ha posto in dubbio la regolarita’ della congiunzione della procura all’atto cui accede. Del resto, e’ pacifico che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che pero’ sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce (ex plurimis: Sez. 5, Sentenza n. 29591 del 29/12/2011, Rv. 621033).

Cio’ posto, poiche’ il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce e’ presuntivamente riferibile all’attivita’ difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita specialita’ “necessaria” della procura cosi’ collocata, risulta irrilevante l’eventuale presenza un errore materiale di videoscrittura (sul punto v. anche Sez. L, Sentenza n. 11741 del 21/05/2007, Rv. 597286). Tale deve considerarsi, in particolare, l’aver menzionato una procedura “fallimentare” nel corpo di una procura alle liti conferita per proporre una opposizione a decreto ingiuntivo: che si tratti di un semplice refuso emerge anche dal tenore complessivo del mandato, nel quale si fa comunque riferimento ad attivita’ processuali tipiche del giudizio di cognizione e non di quello fallimentare.

La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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