si ha “mobbing” allorché, in ambiente lavorativo, sia stata messa in atto, volontariamente, una vera e propria strategia contro un determinato lavoratore al fine di isolarlo, emarginarlo e di annientarlo sul piano psicologico, vaie a dire un processo, o, meglio, un escalation di azioni e comportamenti persecutori costanti ed univoci, diretti a danneggiare gravemente il soggetto passivo, e ricordato, altresì, che il divieto del c.d. “mobbing” non è diretto a garantire al lavoratore la fruizione di un ambiente lavorativo accogliente, favorevole e cordiale, non si può avere “mobbing” allorché sia dimostrato che il lavoratore abbia contribuito con atteggiamenti coscienti, volontari e ripetuti di aggressività, di reattività, ovvero, come nella specie, di ostruzionismo o di tardiva comunicazione degli impedimenti alla prestazione, a creare e ad alimentare una situazione di mera conflittualità.

 

Corte d’Appello Roma, civile Sentenza 10 settembre 2018, n. 3034

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza

composta dai signori magistrati:

PERRA dr.ssa Flavia – Presidente

COCCHIA dr. Paolo – Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

nell’udienza di discussione del 11.7.2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritte al n. 3435 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2015

TRA

PA.FR., con l’avv. En.Mo.

appellante

E

ED. SRL, con gli avv.ti Ro.La. e Fr.Fr.

appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 331/2015 del 19.2.2015.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fr.Pa. aveva convenuto in giudizio la Ed. denunciando di essere stato vittima di mobbing e demansionamento ed infine illegittimamente licenziato il 18.1.2010 per preteso giustificato motivo oggettivo dovuto alla chiusura del cantiere in cui prestava servizio, preceduto, a suo dire, da un premeditato trasferimento da Roma a Nami che la società gli aveva imposto (nonostante egli fosse titolate dei benefici ex lege n. 104/1992) per l’asserita necessità di seguite alcuni cantieri temporanei.

Ha chiesto, pertanto, di accertare e risarcire il demansionamento e mobbing subiti, la nullità o illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni dal 18.1.2010 alla ripresa del servizio.

Il giudice, assunte le prove, ha escluso che nella fattispecie potessero ravvisarsi ipotesi di mobbing o demansionamento, in particolare avendo il ricorrente mutato attività dopo il trasferimento ma non svolto mansioni inferiori al proprio livello di inquadramento; ha ravvisato la sussista”” di ragioni oggettive a supporto del trasferimento e del mancato ritrasferimento a Roma; quanto al licenziamento, ha osservato che la società non ha fatto riferimento tanto alla chiusura dello specifico cantiere di (…) bensì alla perdita contemporanea di più commesse e al disavanzo di bilancio, elementi confermati dalla istruttoria; ha poi osservato che il lavoratore non ha indicato in quali posti avrebbe potuto essere ricollocato in alternativa al licenziamento.

Ha accordato al lavoratore il pagamento dell’indennità di preavviso e compensato fra le parti le spese di lite.

Con atto di appello regolarmente notificato Fr.Pa. ha criticato la decisione sulla base dei seguenti motivi.

In primo luogo ha ribadito di essere stato trasferito per un appalto relativo all’impiantistica di alcune scuole di (…) (appalto mai cessato) e di essere stato licenziato per la cessazione dei cantieri della società presso le stazioni ferroviarie di Terni ed Orto; quanto al motivo economico riscontrato dal giudice, ha ricordato che la società non ha depositato i bilanci e che è state dimostrata in giudizio la sola cessazione della commessa con la So. che risale a dieci mesi prima del licenziamento; e con la Ge. che risale a tre mesi dopo il licenziamento.

Ancora, la ricollocazione a Roma avrebbe potuto avvenire nelle mansioni precedentemente ricoperte presso l’appalto del S.Ca. ma la società non vi ha provveduto perché riferisce di avere avuto segnalazioni negative sul lavoratore da parte dell’Ospedale.

Quanto al demansionamento e al mobbing, chiede di rivalutare le prove testimoniali assunte che danno fondamento alla propria asserzione di essere stato tenuto inattivo nella scuola di Na. ove era stato assegnato, di avere svolto mansioni di pulitore, da operaio specializzato, nella stazione di Na. Scalo e di non essere stato sostituito da alcuno proprio perché si era trattato di un trasferimento strumentale e non dovuto ad effettive esigenze organizzative.

Ha concluso, pertanto, come in atto di appello.

La Ed. in entrambi i gradi si è costituita negando il fondamento della domanda.

In particolare, nella presente tese ha ribadito che nessun demansionamento né mobbing è mai avvenuto, mentre è il Pa. ad essersi assentato senza preavviso continuamente per malattia (dopo avere preannunciato tale intenzione programmatica una volta saputo del trasferimento), ad essersi, concesso permessi e assenze unilateralmente, ad essersi, per reazione al trasferimento, sostituito al cognato per la fruizione dei permessi ex lege 104 per l’assistenza al comune suocero (che non convive con lui ma con l’altro genero e che ha due figlie, una convivente, l’altra casalinga); a non dormire a Temi pur potendo fruire di un alloggio senza chiedere, in corso di rapporto, alcun rimborso spese; a far perdere con la sua condotta alla società anche le analoghe commesse nelle stazioni di Roma.

Quanto al licenziamento, ha ribadito la perdite di quelle e alto” commesse importanti, di non avere il requisito dimensionale per fruire della tutela reale e che dopo il licenziamento del Pa. altri sono stati licenziati e nessuno assunto.

Ha poi riproposto l’eccezione di decadenza dalla impugnativa del licenziamento: la prima impugnativa pervenuta alla società non era infatti sottoscritte e il tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore, datato 30.3.2010, è stato comunicato ai datore di lavoro solo oltre i sessanta giorni di legge e dopo tale ricezione è comunque scaduto il termine per il deposito del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la riproposta eccezione di decadenza dalla impugnativa di licenziamento.

Essa è infondata. Il doc. 25 allegato al ricorso di primo grado è una impugnativa della legittimità del licenziamento con convocazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro che, diversamente da quanto rappresentato dalla società, risulta pervenuta alla stessa il 10.3.2010, dunque entro i sessanta giorni di legge; la convocazione ha altresì sospeso il termine ed è stata seguita il 26.4.2010 (dunque “altro i sessanta giorni dalla precedente) da una successiva impugnativa, che ancora una volta ha messo sollecitamente il datore di lavoro in condizione di conoscere le intenzioni dell’odierno appellante. L’appello è nel merito infondato, all’esito di una nuova valutazione delle emergenze istruttorie.

Il trasferimento non era strumentale alla complessiva condotte ¿emulsionante e mobilizzante, bensì rispondeva a precise e comprovate ragioni organizzative. Nel settembre 2009, la società sottoscriveva un contratto di subappalto avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione integrata dei componenti immobiliari delle stazioni ferroviarie di Orte e Temi. La società appaltante richiedeva per le lavorazioni in degli cantieri un operaio con inquadramento “Te.”, La società non ha sedi distaccate e non ha operai assunti stabilmente ad Orte o Temi e ha dunque inviato – peraltro per un periodo limitato alla durata della manutenzione richiesta per la stazione ferroviaria – un operaio. Per il tipo di intervento richiesto (trasformazione manutenzione degli impianti), Fr.Pa., essendo l’unico operaio di quinto livello in forza presso la società, era il soggetto da individuare a tal fine (cosi il teste Pi.Di., coordinatore generale della Bi.).

Il mancato ritrasferimento non costituisce violazione dei diritti nascenti dalla legge n. 104/1992, atteso che l’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina ai proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell’inciso secondo il quale esso può essere esercitato “ove possibile”, ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell’azienda ed implica che l’handicap sia grave o, comunque, richieda un’assistenza continuativa” (così Cass. n. 8436/03),

In ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, l’istruttoria ha mostrato che questi ha svolto sempre e soltanto le mansioni previste, in base all’inquadramento, dal contratto collettivo di riferimento. La riorganizzazione dei locali tecnici rientra net doveri del singolo manutentore così come la verifica dell’approvvigionamento dei materiali per il pronto intervento; il teste Cr. ha riferito che in una occasione (comunque insufficiente a configurare un demansionamento) l’appellante ha ripulito il terrazzo della stazione ma anche che era “oggetto della manutenzione ordinaria di nostra competenza” e che ci si riferiva alla pulizia dei bocchettoni di scarico degli impianti ovvero della rimozione dei calcinacci foratati con il lavoro di manutenzione e riparazione.

In merito alla pretesa forzata inattività, è dimostrato dai fogli presenze in atti che il Pa. fosse per te maggior parte del tempo di lavoro assente. Nel mese di Agosto 2009 (dati precedenti al trasferimento) il signor Pa., evidentemente in perfette salute, lavorava 125 ore su 124 ore di lavoro ordinario. Nel mese di Ottobre 2009 (dati successivi al trasferimento), il Pa. si assentava per 104 ore, nel mese di Novembre 2009 il Pa. si assentava per 136 ore, nel mese di Dicembre 2009 il Pa. si assentava per 104 ore (incluso il periodo natalizio che in giudizio ha dichiarato di avere trascorso a Na. e in completa inattività, in ciò sconfessato anche dal teste Pi.De.) e così via.

Tali emergenze sminuiscono i pochi indizi a sostegno dell’ipotizzato demansionamento assoluto a danno del Pa. e inducono cautela nella valutazione dei testi. Della inattività dell’appellante (ma mai chiarendo se si trattasse di inattività forzata) presso la stazione di Ma. ha riferito il teste Pi., collega, il quale però ha aggiunto di non essere mai entrato nei locali dove il Pa. lavorava; di quella presso la scuola di Ma. ha riferito il teste Ru., dipendente della scuola, che lo ha visto inattivo più volte nell’arco di una decina di giorni (e ha riferito circostanze de telaio actoris), aggiungendo però che in altre occasioni non lo vide proprio. Il teste offre dunque una rappresentazione molto frammentaria e avventizia della attività del Pa., tanto da ricordare che gli altri operai avevano una divisa e da non ricordare, invece, se la avesse anche l’appellante.

I testi Pi. e Cr. riferiscono che il Pa. era una sorta di supervisore sia nel cantiere della scuola (Pi.) che in quello della stazione (Cr.); il Cr. elenca una serie di attività del collega (teneva un registro, si occupava degli interventi in urgenza, che si aggiungevano alle normali attività di manutenzione ordinaria ecc.); la circostanza che solo il Cr. avesse le chiavi delle centrali di Ma.Sc. non dipende da una sottoposizione dell’appellante al Cr. (che gli era inferito per livello), bensì al dato pratico che il Cr. dormiva ed era incaricato di curare l’assistenza H24, mentre il Pa., per sua scelta, rientrava la sera a Roma; mentre le chiavi della centrale della scuola erano all’interno della scuola o presso il custode per chiunque fra gli addetti ne avesse bisogno (teste Pi.); è poi verosimile, e non supporta di per sé sola una ipotesi di inattività forzosa, la circostanza che, in un periodo di difficoltà e di perdita di appalti, la società non abbia rimpiazzato l’appellante bensì inviato secondo necessità dipendenti con una qualificazione adeguata alla singola necessità (teste Cr.).

In merito alla emarginazione e alle vessazioni sistematiche necessarie per configurare il mobbing (cfr. Cass. n. 18836/2013), gli inviti all’evento natalizio aziendale erano affissi in bacheca e non sono emerse ulteriori modalità di comunicazione che non sarebbero state estese all’appellante, mentre la mancate consegna del pacco aziendale natalizio è conseguite alla mancate partecipazione all’evento (così il teste Cr.) o al mancato ritiro successivo (come “risulta” al teste Pi.De.).

Di contro il comportamento ostruzionistico mediante assenze tardivamente comunicate e tardivamente giustificate messo in atto dal Pa. (il quale, come si è detto, di fatto era più assente che presente dopo il trasferimento) è stato confermato dal teste Pi.Di. Con questo non si vuole certo affermare che detto comportamento sarebbe comunque valso a scriminare una conclamata condotta aziendale di vessazioni e demansionamento: ma, una volta ritenuto, con la giurisprudenza di legittimità, che si ha “mobbing” allorché, in ambiente lavorativo, sia stata messa in atto, volontariamente, una vera e propria strategia contro un determinato lavoratore al fine di isolarlo, emarginarlo e di annientarlo sul piano psicologico, vaie a dire un processo, o, meglio, am escalation di azioni e comportamenti persecutori costanti ed univoci, diretti a danneggiare gravemente il soggetto passivo, e ricordato, altresì, che il divieto del c.d. “mobbing” non è diretto a garantire al lavoratore la fruizione di un ambiente lavorativo accogliente, favorevole e cordiale, non si può avere “mobbing” allorché sia dimostrato che il lavoratore abbia contribuito con atteggiamenti coscienti, volontari e ripetuti di aggressività, di reattività, ovvero, come nella specie, di ostruzionismo o di tardiva comunicazione degli impedimenti alla prestazione, a creare e ad alimentare una situazione di mera conflittualità.

Il licenziamento, come ha osservato il giudice della sentenza gravata, non si riconnette alla sola perdita dell’appalto al quale era formalmente assegnato il Pa. bensì alla perdita di più commesse e alla sfavorevole congiuntura economica (cfr. allegato 8 al ricorso di primo grado), tutti clementi riscontrati negli atti acquisiti al giudizio di primo grado, insieme con la mancata assunzione di lavoratori della medesima qualifica dopo il licenziamento e la sussistenza di ulteriori licenziamenti, il che rescinde vieppiù l’espulsione da uno specifico intento vessatorio.

La giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il quale, secondo l’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è determinato, fra l’altro, “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, non richiede che la diversa organizzazione del lavoro sia rea necessaria da una vera e propria crisi economica e, d’altra parte, la riduzione dei costi di gestione attraverso la soppressione di una determinata posizione di lavoro e la redistribuitone dei compiti fra i lavoratori rimasti in servizio costituisce un legittimo motivo di licenziamento. La soppressione delle mansioni quale presupposto del licenziamento non viene meno nel caso che le mansioni stesse vengano in realtà ridistribuite ad altri lavoratori, rientrando tale redistribuzione nelle prerogative datoriali

in merito alla gestione dell’organizzazione aziendale. In conclusione, la effettività della scelta imprenditoriale di sopprimere il posto di lavoro e di organizzare diversamente l’attività aziendale, determina la piena legittimità del licenziamento, non estendendosi il sindacato giudiziale, com’è noto, alla opportunità della scelto datoriale (v. sul punto, Cass. 7494/2012).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

– Rigetta l’appello;

– Condanna parte appellante al rimborso in favore della parte appellato delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA;

– Dà atto che sussistono le condizioni richieste dal l’art. 13 comma I quater D.P.R, 115/02 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma l’11 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.