il contratto oggetto di lite è un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del D.Lgs. n. 385 del 1993, e pertanto si caratterizza per avere ad oggetto un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili; come ricorda l’appellata, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo perché, per la sua validità non è previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, ma si connota piuttosto dalla concessione della garanzia ipotecaria immobiliare.

 

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Corte d’Appello Napoli, Sezione 2 civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 2687

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Napoli, seconda sez. civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanni de Crecchio – Presidente

dott. Rosaria Papa – Consigliere – rel.

dott. Efisia Gaviano – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3034/2012 Ruolo Gen. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all’udienza del 28 febbraio 2018 e vertente in grado d’appello

TRA

(…) S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. sig. (…), (…), (…) S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. sig. (…), (…), (…), (…) E (…) rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv. Ga.Ci., presso il quale sono elettivamente domiciliati Napoli, via (…);

APPELLANTI

E

(…) S.P.A. quale conferitaria di tutte le attività e passività della (…) s.p.a. nonché quale incorporante (…) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Ma.Li. di Roma, dall’avv. Al.Co., presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via (…);

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 marzo 2010 (…) S.r.l., (…) S.r.l., (…), (…), (…), (…) e (…) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 645/2010 emesso il 15.1.2010 dal Tribunale di Nola, con il quale era stato intimato loro – la prima quale debitrice principale, gli altri quali fideiussori – il pagamento in solido di Euro 396.853,45 oltre interessi convenzionali dal 9.7.2009 al saldo e spese in favore della (…) S.p.A. quale conferitaria di tutte le attività e passività della già (…) S.p.A. nonché quale incorporante dell'(…) s.p.a., importo dovuto in forza del contratto di finanziamento stipulato tra la (…) S.r.l. e la (…) s.p.a. per atto del notaio (…) in data 21.7.2004.

A fondamento dell’opposizione, eccepivano la nullità del contratto, integrante un mutuo di scopo, per mancanza di causa o perché simulato; deducevano che il finanziamento, “formalmente erogato per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’impresa” della (…) S.r.l., era in realtà stato concesso per ripianare l’esposizione debitoria che la società aveva accumulato nei confronti di istituti bancari, con la conseguenza che il contratto doveva ritenersi nullo perché la clausola di destinazione era stata violata, o, in ogni caso, perché simulato. Rilevavano che dalla nullità del contratto derivava la nullità delle garanzie personali e reali prestate, segnatamente dell’ipoteca iscritta sull’immobile di proprietà della (…) S.r.l. Eccepivano, inoltre, la decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c. ed ancora la natura usuraria degli interessi e la violazione del divieto dell’anatocismo.

Resisteva la (…) s.p.a., costituitasi nella qualità in epigrafe, deducendo che si trattava di contratto di mutuo fondiario e non di mutuo di scopo; chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in subordine, spiegava domanda riconvenzionale di restituzione delle somme erogate in forza del contratto nullo, oltre interessi convenzionali.

Disattese la richiesta di prova testimoniale avanzata dagli opponenti, con sentenza depositata il 7 maggio 2012 il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.

Per la riforma di tale sentenza, notificata in data 22 maggio 2012, hanno proposto gravame gli appellanti in epigrafe con atto di citazione notificato il 21 giugno 2012 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado e nomina di un CTU contabile.

La (…) S.p.A. ha resistito all’appello principale ed ha spiegato appello incidentale subordinato, chiedendo, in caso di accoglimento dell’impugnazione principale, l’accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado.

All’udienza del 28 febbraio 2018 il Collegio si è riservato la decisione, assegnando i termini ordinari di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che parte appellata, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia della sentenza impugnata sicché la carenza del documento nel fascicolo di parte appellante (richiesto dall’art. 347 comma 2 c.p.c.) non preclude l’esame del merito delle impugnazioni.

Con il primo motivo, gli appellanti principali deducono che il Tribunale, pur avendo condiviso la qualificazione del contratto di finanziamento in termini di mutuo di scopo, da “destinare a ristrutturazione locali”, ha respinto l’opposizione per difetto di prova ritenendo erroneamente che la destinazione dell’importo mutuato a finalità differenti da quelle previste in contratto avrebbe dovuto essere provata a mezzo di documenti, senza considerare che i fideiussori, essendo terzi rispetto al rapporto contrattuale, non avrebbero potuto avere la disponibilità di alcuna documentazione ed avrebbero ben potuto provare per testi la simulazione. Rimarcano che nel mutuo di scopo la destinazione della somma mutuata assurge ad elemento essenziale del contratto, avendo la clausola di destinazione il compito di vincolare giuridicamente la somma mutuata ad uno scopo che assume rilevanza causale e costituisce parte del regolamento negoziale, con la conseguenza che la violazione della clausola di destinazione comporta la nullità dell’intero contratto per vizio originario della causa; concludono che, nella specie, la nullità del contratto ex art. 1418 e 1344 c.c., ovvero la sua simulazione comportano, ex art. 2878 n. 3 c.c., l’estinzione dell’ipoteca iscritta sull’immobile di proprietà della (…) s.r.l., nonché la nullità delle fideiussioni.

Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il primo giudice erroneamente non ha ammesso la Ctu contabile, sebbene emergesse con evidenza dal conteggio prodotto dalla controparte l’applicazione di interessi moratori usurari, peraltro computati in violazione del divieto dell’anatocismo sulle rate scadute, già comprensive di interessi.

Le censure così articolate sono infondate.

La sentenza impugnata ha posto in evidenza come gli opponenti non avessero fornito “nessuna dimostrazione” della circostanza che il finanziamento “sarebbe qualificabile realmente come mutuo di scopo con destinazione delle somme ottenute alla soddisfazione di esposizioni debitorie” della debitrice principale (…) verso istituti bancari; con argomentazione rafforzativa, il Tribunale ha soggiunto che “d’altra parte” gli opponenti avrebbero potuto provare a mezzo documenti che l’importo erogato era stato effettivamente destinato non già alla ristrutturazione dei locali dell’impresa, come previsto in contratto, ma ad estinguere o ridurre i debiti della (…).

Osserva il Collegio che il regolamento negoziale previsto nel contratto di finanziamento non avvalora affatto la qualificazione sostenuta dagli appellanti, fermamente contestata dalla banca opposta anche nella odierna fase di gravame.

Come ha evidenziato la banca, e come emerge dall’intestazione e dal corpo dell’atto, il contratto oggetto di lite è un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato ai sensi degli artt. 10, 38 e ss. del D.Lgs. n. 385 del 1993, e pertanto si caratterizza per avere ad oggetto un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili; come ricorda l’appellata, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo perché, per la sua validità non è previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, ma si connota piuttosto dalla concessione della garanzia ipotecaria immobiliare (Cass. 317/2001; 9511/2007).

Pur opinando che, anche in tale contratto, le parti possano attribuire consensualmente una specifica destinazione al finanziamento, non potrebbe non rilevarsi che, nella specie, tale clausola non risulta prevista: dalla premessa dell’atto sub a) si evince che la (…) aveva “chiesto un finanziamento da destinare a Ristrutturazione Locali”; dall’art. 1 emerge che la (…) concesse il finanziamento di Euro 600.000,00 “per le finalità di cui al precedente lettera a) della premessa”; ancora, all’art. 5, intitolato alla decadenza dal beneficio del termine ed alla clausola risolutiva espressa, risulta accordata alla mutuante la facoltà di risolvere di diritto il contratto in varie evenienze, tra le quali la mancata destinazione del finanziamento, da parte dell’impresa, “agli scopi per i quali è stato concesso”.

Tali essendo le scarne previsioni contrattuali in merito alla destinazione della somma erogata, non può configurarsi il mutuo di scopo: anzitutto, l’espressione contenuta nella lettera a) della premessa è indicativa soltanto del motivo che ha indotto la (…) a richiedere il finanziamento, motivo che, peraltro, è stato erroneamente prospettato dagli opponenti in primo grado (sia nell’atto di opposizione che nell’articolazione probatoria) con riferimento all’acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’impresa e non alla ristrutturazione dei locali; le generiche espressioni contenute negli artt. 1 e 5 non consentono di inferire la volontà dei contraenti di prevedere la c.d. clausola di destinazione, vale a dire un vero e proprio obbligo per il mutuatario di realizzare l’attività programmata, posto che la “ristrutturazione locali” costituisce un concetto troppo vago per indicare una specifica modalità di utilizzazione della somma mutuata . Non può infatti sottacersi che nel mutuo di scopo il mutuatario assume espressamente lo specifico obbligo, nei confronti del mutuante, di utilizzare la somma mutuata per una determinata finalità, e tale obbligazione diviene parte inscindibile del regolamento negoziale ed assume rilevanza causale nell’economia del contratto; inoltre, deve rimarcarsi che il mutuo di scopo si caratterizza dall’interesse – diretto o indiretto – del mutuante alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo (Cass. 19282/2014; 2409/2015; 24699/2017) . Nella specie, manca la previsione di un obbligo specifico del mutuatario alla destinazione delle somme mutuate e manca altresì l’interesse della (…), posto che la tesi difensiva degli appellanti non spiega per quale ragione la mutuante avrebbe dovuto erogare la rilevante somma di Euro 600.000,00 da destinare al ripianamento dei debiti contratti dalla (…) nei confronti dell’Un.

Deve quindi escludersi che il contratto stipulato dalle parti integri un mutuo di scopo ed affermarsi la sua validità ed efficacia, anche in riferimento alle garanzie reali e personali prestate.

Non sono state impugnate le statuizioni con le quali il Tribunale ha respinto l’eccezione dei fideiussori tesa a far valere la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., ha negato che gli opponenti avessero dimostrato di aver eseguito pagamenti non conteggiati dalla banca ed ha affermato che gli opponenti non avessero contestato l’avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 5 ed il mancato pagamento delle rate scadute; tali questioni non sono state oggetto di gravame e risultano perciò coperte dal giudicato interno.

La sentenza ha rilevato la genericità dell’eccezione formulata dai debitori in ordine alla natura usuraria degli interessi, e la decisione merita di essere confermata perché, sia con l’atto di opposizione che con l’atto di appello, i debitori si sono limitati ad asserire l’usurarietà degli interessi moratori ed a richiedere la nomina di un Ctu contabile senza specificare né argomentare in alcun modo la tesi difensiva; peraltro, giova evidenziare che sarebbe stato onere degli appellanti produrre i decreti ministeriali applicativi della L. n. 108 del 1996 (Cass. 8742/2001).

Il primo giudice ha altresì disatteso l’eccezione con la quale gli opponenti avevano lamentato la violazione del divieto dell’anatocismo, per avere la banca calcolato gli interessi moratori sulle rate scadute e rimaste insolute, già comprensive degli interessi corrispettivi.

Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che anche tale eccezione risultasse generica e comunque smentita dall’art. 2 del contratto di finanziamento, che prevedeva “sia il tasso di interessi che quello di mora”.

La clausola richiamata dal Tribunale, intitolata “Condizioni di tasso – Interessi di mora”, avvalora che i contraenti avessero pattuito il pagamento degli interessi di mora sulle rate insolute; invero, la clausola, dopo aver previsto che il finanziamento era concesso al tasso variabile determinato in riferimento all’Euribor, stabilisce che, nel caso in cui l’impresa non avesse provveduto puntualmente “al rimborso del finanziamento ed al totale pagamento delle rate alle rispettive scadenze”, secondo quanto previsto in contratto, “si produrrà di pieno diritto, a favore dell'(…), la maturazione degli interessi di mora”, al tasso ivi indicato, e fissa la decorrenza degli interessi stessi dal giorno dell’inadempimento fino a quello dell’effettivo pagamento, facendo salva la facoltà di (…) di procedere alla risoluzione del contratto.

Le espressioni adoperate, segnatamente il riferimento al mancato pagamento delle rate, depongono nel senso che le parti pattuirono, in caso di inadempimento della mutuataria all’obbligo primario di pagamento delle rate mensili, la debenza degli interessi moratori sulle rate del finanziamento; ancorchè tali rate siano già comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, la clausola deve ritenersi valida perchè la deroga al divieto di anatocismo è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario dall’art. 3 comma 1 della Del.CICR 9 febbraio 2000 (emessa in attuazione del disposto dell’art. 120 comma 2 D.Lgs. n. 385 del 1993, introdotto dall’art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999), a tenore del quale “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Dunque, per i contratti di mutuo fondiario, e più in generale per i contratti di mutuo bancario, la deroga al disposto dell’art. 1283 c.c. è consentita in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (cfr. Cass. 11400/2014, in motivazione), con la conseguenza che, nella specie, la clausola negoziale rende legittimo il calcolo degli interessi di mora (in Euro 3.433,63 come da conteggio allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) sulle rate scadute e rimaste insolute.

L’appello va perciò respinto.

Il rigetto del gravame principale esime il Collegio dall’esame dell’appello incidentale, proposto in via subordinata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dagli appellanti in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Nola depositata il 7 maggio 2012, così provvede:

a) rigetta l’appello;

b) condanna gli appellanti al pagamento in solido delle spese del grado, liquidate in Euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Napoli il 23 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.