l’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazione.

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Per ulteriori approfondimenti in materia di locazioni si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|26 settembre 2019| n. 23985

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5703-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), n. q. di erede legittimo di (OMISSIS), (OMISSIS) n. q di erede legittimo di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) n. q. di erede legittimo di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4028/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4 agosto 2013 il Tribunale di Roma dichiarava risolto un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo (precisamente, ad uso di studio legale) a seguito di domanda delle locatrici (OMISSIS) e (OMISSIS) per inadempimento delle conduttrici (OMISSIS) e (OMISSIS).

Avendo proposto appello (OMISSIS) e (OMISSIS), ed essendosi costituite le appellate, resistendo, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame con sentenza del 18 luglio 2016, respingendo la domanda proposta dalle locatrici di pagamento della somma di Euro 378 per oneri accessori; compensava altresi’ per un quarto le spese processuali di entrambi i gradi, condannando le appellanti a rifondere i tre quarti e liquidando gli importi sia del primo grado che del secondo grado.

2. Hanno presentato ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di tre motivi illustrati poi anche con memoria.

Si sono difesi con controricorso (OMISSIS) nonche’ gli eredi di (OMISSIS), deceduta nelle more, cioe’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. nonche’ della L. n. 392 del 1978, articolo 11; denuncia altresi’ nullita’ della sentenza ed extrapetizione.

La domanda delle conduttrici di restituzione del deposito cauzionale da parte delle locatrici dalla Corte d’appello e’ stata ritenuta infondata, nel senso della inesigibilita’ del deposito cauzionale per il loro inadempimento al pagamento dei canoni, tale deposito risultando esigibile soltanto nel caso in cui il conduttore abbia integralmente adempiuto alle sue obbligazioni.

In questo modo, la corte territoriale sarebbe incorsa in violazione delle norme invocate in rubrica: seguendo la giurisprudenza, l’obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale sorgerebbe alla fine della locazione, quando avviene il rilascio, per cui, se il locatore lo trattenesse dopo il rilascio senza avere proposto domanda giudiziale per attribuirvi la copertura di specifici danni, dovrebbe restituirlo al conduttore.

E la giurisprudenza richiamata dal giudice d’appello riguarderebbe proprio casi di domanda di attribuzione del deposito cauzionale a specifici danni.

Nella comparsa di risposta di primo grado le attuali ricorrenti avrebbero chiesto la condanna di controparte a restituire il deposito cauzionale, domanda poi ribadita e sulla quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi, come avrebbe rilevato la stessa corte territoriale; le locatrici, dal canto loro, non avrebbero proposto domanda di attribuzione del deposito cauzionale alla copertura di specifici danni, ma soltanto chiesto di rigettare la domanda delle conduttrici, in tal modo rinunciando “alla funzione di garanzia liquida” del deposito cauzionale, non chiedendo neppure l’attribuzione del deposito ai non pagati canoni e oneri accessori.

Quindi il giudice d’appello avrebbe violato gli articoli 112 e 99 c.p.c. concedendo alle locatrici il diritto di trattenere il deposito cauzionale; e le conduttrici d’altronde, eseguendo la sentenza di primo grado, avrebbero pagato il canone fino alla riconsegna.

La Corte d’appello avrebbe dovuto condannare le locatrici a restituire alle conduttrici la residua somma (Euro 1300,56) del deposito cauzionale non ancora restituita.

3.1.2 Le attuali ricorrenti avevano proposto come domande riconvenzionali la domanda di risoluzione per inadempimento delle locatrici, la domanda di restituzione dei canoni di ottobre e novembre 2012 e la domanda di restituzione del deposito cauzionale.

Nessuna di queste veniva accolta dal Tribunale, che accoglieva invece le domande delle locatrici.

Di qui la proposizione da parte delle attuali ricorrenti di uno dei motivi d’appello – il secondo -, relativo proprio al deposito cauzionale.

La corte territoriale, esaminandolo a pagina 7 della motivazione della sentenza impugnata, afferma anzitutto che il Tribunale “non si e’ espressamente pronunciato” sul deposito cauzionale.

La corte ritiene che comunque fosse inesigibile la restituzione del deposito cauzionale per inadempimento del pagamento del canone: deposito che, infatti, ha funzione di garanzia degli obblighi contrattuali, il che lo rende esigibile solo se il conduttore ha “integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni”: adempimento che – accerta il secondo giudice di merito conformemente al primo – non sarebbe avvenuto nel caso in esame.

Secondo il giudice d’appello, quindi, il deposito cauzionale non poteva essere restituito alle conduttrici per il loro mancato pagamento dei canoni; ma, secondo il motivo in esame, cio’ integrerebbe una ultrapetizione.

In realta’, “l’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazioni” (cosi’ Cass. sez. 3, 24 giugno 2002 n. 9160, che – del tutto condivisibilmente – precisa che, pertanto, se il locatore ha agito per inadempimento del conduttore “il suo obbligo restitutorio sara’ esigibile solo all’esito del relativo giudizio”);

cio’ e’ confermato pure da una piu’ recente giurisprudenza di questa Suprema Corte che, dato atto della esigibilita’ della restituzione del deposito cauzionale soltanto al termine della locazione dopo che e’ avvenuto il rilascio, sottolinea pero’ che il rilascio non equivale comunque all’accertamento con esito positivo dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del locatore: lo stesso rilascio dell’immobile, infatti, non e’ sufficiente di per se’ a rendere attuale/efficace il diritto alla restituzione del deposito cauzionale che e’ incluso nel paradigma locatizio, se le garantite obbligazioni del conduttore non sono state adempiute (v. Cass. sez. 3, 21 aprile 2010 n. 9442: “l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali – tramite la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante – sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore puo’ esigerne la restituzione.

Tuttavia, ove avvenga lo svincolo, volontario o coattivo, dei beni oggetto di deposito, in via di principio non puo’ riconoscersi a siffatta evenienza, proprio in ragione della anzidetta funzione tipica dell’istituto, un effetto diverso ed ulteriore rispetto a quello della perdita della garanzia liquida dal deposito stesso rappresentata, non potendosi, quindi, inferire, sempre e comunque, dalla sua dismissione l’insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire”).

Nel caso in esame, il contratto di locazione e’ stato dichiarato risolto, come sopra si e’ visto, proprio per l’inadempimento delle attuali ricorrenti, che non pagavano i dovuti canoni; le ricorrenti, nella stessa causa sfociata in tale dichiarazione di risoluzione, avevano chiesto in via riconvenzionale la restituzione del deposito cauzionale, e questa domanda si basava logicamente sulla infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalle locatrici, che e’ stata poi accolta.

E’ dunque evidente che – come sostanzialmente ha riconosciuto il giudice d’appello – il Tribunale non si e’ pronunciato in modo espresso sulla restituzione del deposito cauzionale proprio perche’ implicitamente ha ritenuto cio’ assorbito in senso negativo dall’accoglimento della prospettazione risolutoria avversa.

La domanda di deposito cauzionale non poteva comunque essere accolta, anche qualora si fosse potuto prescindere dalla dichiarazione della risoluzione del contratto, dato che quando fu pronunciata la sentenza del Tribunale non erano stati pagati i canoni, come ammettono le stesse ricorrenti affermando che hanno pagato il canone fino alla riconsegna eseguendo la sentenza di primo grado.

E cio’ significa proprio che non sussistevano, quando fu pronunciata la sentenza di primo grado, i presupposti per l’accoglimento della domanda riconvenzionale relativa alla restituzione del deposito cauzionale, onde e’ stato del tutto corretto il rigetto del relativo motivo da parte della Corte d’appello.

La domanda delle conduttrici di restituzione del deposito cauzionale da parte delle locatrici, quindi, non puo’ essere accolta in questa causa (non potendo certo valere, d’altronde, come un’ammissibile domanda nuova in secondo grado all’esito della esecuzione della sentenza di primo grado), per cui il motivo merita rigetto.

3.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 324, 112, 99 e 336 c.p.c., nonche’ la violazione dei principi relativi al giudicato interno e al divieto di reformatio in pejus per l’appellante mancando l’appello incidentale, il vizio di ultrapetizione e la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte d’appello, a proposito del quarto motivo del gravame attinente alle spese processuali (di cui il primo giudice aveva gravato completamente le attuali ricorrenti, pur non avendo accolto del tutto la domanda delle controparti), avrebbe osservato che, per parziale accoglimento dell’appello, le spese del primo grado di giudizio “vanno globalmente riconosciute”, e alla fine avrebbe compensato di un quarto per entrambi i gradi, condannando le attuali ricorrenti a rifondere la controparte i tre quarti. Avrebbe quindi rideterminato le spese del primo grado in Euro 3636,25 per i tre quarti dei compensi e Euro 106,87 per i tre quarti degli esborsi, mentre il Tribunale, applicando il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, avrebbe liquidato in totale Euro 1800 di onorari e diritti e Euro 142,50 di spese vive; il tutto in assenza di appello incidentale.

La Corte d’appello avrebbe dunque errato nel rideterminare in aumento l’importo del primo grado; inoltre avrebbe effettuato un riferimento non corretto a S.U. 17406/2012, non potendosi estendere la liquidazione dopo la sentenza di primo grado.

3.2.2 Effettivamente la corte territoriale, a fronte di un unico appello, proposto dalle attuali ricorrenti, ne ha deciso il parziale accoglimento, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda delle locatrici al pagamento di oneri accessori per la somma di Euro 378 (chiaro in tal senso e’ il primo capo del dispositivo).

A proposito poi del quarto motivo del gravame, relativo alle spese processuali di primo grado, la corte ha subito affermato che, “stante l’accoglimento solo parziale dell’appello, vanno globalmente riconsiderate nei termini di cui si dira’ in seguito” (un’espressione non del tutto corretta, in quanto l’avverbio “solo” e’ logicamente e giuridicamente fuori luogo). Poco dopo, comunque, cosi’ si esprime:

“Tenuto conto dell’esito complessivo della lite – nella quale vi e’ stata sostanziale e assolutamente prevalente soccombenza delle appellanti, che hanno visto accolto il gravame soltanto in minima parte – si ravvisano giustificati motivi per compensare per un quarto fra le parti le spese processuali del doppio grado, dovendo gravare per la soccombenza sulle appellanti in solido il pagamento… dei restanti 3/4 liquidati d’ufficio, in mancanza di notula, come in dispositivo in forza del vigente Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 (applicabile anche alla fase di primo grado, trattandosi di attivita’ non completamente esaurita, v. Cass. SS.UU. 17406/12) tenuto conto del valore della causa (come dichiarato dalle appellanti all’atto di iscrizione a ruolo) e con applicazione dei parametri medi”.

Ed effettivamente, liquidando poi al capo terzo del dispositivo le spese del primo grado, la corte indica direttamente i tre quarti dovuti dalle attuali ricorrenti, rappresentati da Euro 3626,25 per compensi e Euro 106,87 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Nessun rilievo dedica invece la Corte d’appello al risultato, indubbiamente anomalo, di questa sua decisione, in particolare al fatto che, in primo grado – nel quale erano rimaste soccombenti in toto e non vi era stata neppure, pertanto, la minima compensazione – le attuali ricorrenti erano state condannate dal Tribunale a rifondere a controparte Euro 1800 per onorari e Euro 142,50 per spese: ovvero, quanto al raffronto onorari/compensi, erano state condannate a pagare meno della meta’ dei tre quarti quantificati sempre per lo stesso primo grado dal giudice d’appello.

Un anomalo risultato, si ripete, per le appellanti quale conseguenza del loro avere impugnato ottenendo di mutare la propria soccombenza totale in una soccombenza parziale: risultato che, ictu oculi, non puo’ trovare alcun supporto nella sopravvenienza di una nuova tariffa, in quanto i principi coinvolti non sono quelli dell’applicazione delle tariffe vigenti all’epoca della sentenza del Tribunale o di quelle sopravvenute, bensi’ quelli relativi, in radice, ai poteri del giudice d’appello – e in generale del giudice dell’impugnazione – in ordine al capo delle spese nella sentenza impugnata.

3.2.3 La tradizionale e ben nota interpretazione al riguardo pone come discrimen la sussistenza o meno di conferma della sentenza di primo grado: nel caso in cui questa sia stata confermata, il giudice d’appello non puo’ “toccare” le spese, capo accessorio di quanto si e’ confermato, a meno che non sussista specifica impugnazione di questo.

Viceversa, nel caso in cui sia stata riformata, anche parzialmente – e anche in minima misura, quindi -, vige un principio di unitarieta’, ordinariamente estratto dall’articolo 336 c.p.c., per cui vengono rimesse in discussione anche le spese del primo grado (ex multis, tra gli arresti piu’ recenti, v. Cass. sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2017 n. 1775 – per cui “il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, e’ tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 c.p.c.” la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” -, Cass. sez. 6-3, ord. 14 ottobre 2013 n. 23226 – per cui “il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese puo’ essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione” Cass. sez. 3, 23 agosto 2011 n. 17523 – la quale ribadisce che “in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarieta’ e la globalita’ del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame e’ tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” -, Cass. sez. L, 22 dicembre 2009 n. 26985 – per cui “il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorche’ riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, e’ tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.”; e, proprio per un caso di compensazione parziale come qui sussistente, Cass. sez. 3, 11 giugno 2008 n. 15483 – per cui “il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese puo’ essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicche’ viola il principio di cui all’articolo 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarieta’ e la globalita’ del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale.”-).

3.2.4 E’ evidente che l’unitarieta’, come principio regolante le spese attraverso il percorso dei gradi di giudizio, non puo’ peraltro non essere incastonata nelle ulteriori regole che governano il processo.

Il rischio di intenderla in modo avulso e dunque erroneo, invece, si e’ concretizzato talora, seppure raramente, ed e’ stato ben percepito, tra gli arresti meno risalenti di questa Suprema Corte, da alcune pronunce che hanno focalizzato il problema indicandone pure la via d’uscita corretta, perche’ – al contrario – contestualizzante, ovvero sintonizzante con gli altri principi processuali.

Cass. sez. 3, 7 gennaio 2004 n. 58 come massimata insegna che “il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione su//e spese puo’ essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

Ne consegue, a tale stregua – ed altresi’ in considerazione dell’operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati -, che l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna.

Con l’ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso piu’ favorevole alla parte vittoriosa in primo grado”.

Inserendosi, evidentemente, nel mainstream disciplinante sulla base dell’alternativa conferma/riforma, questa sentenza introduce, peraltro, pure un criterio di cristallizzazione delle spese del grado precedente nel caso in cui la posizione del vincitore in primo grado si sia modificata in secondo grado in senso piu’ favorevole, rimarcando la natura sostanziale di questo mutamento e contrapponendogli, quale limite dei suoi effetti processuali, la preclusione derivante dal giudicato.

Letta soltanto seguendo la sintesi della massima, sarebbe agevole opporre il fatto che non potrebbe configurarsi sussistente un giudicato essendo stata messa in discussione, tramite l’appello, la “parte” principale del thema decidendum, ed essendosi cosi’ impedita la formazione di un giudicato sulla “parte” accessoria, ovvero le spese.

Peraltro, la motivazione si esprime osservando che “il ricorrente lamenta che il giudice d’appello, pur avendo in parte accolto” il suo appello principale e rigettato l’appello incidentale della controparte, “che non aveva affatto censurato con specifico mezzo il capo sulle spese poste a suo carico dal tribunale”, delle spese del primo grado aveva in parte disposto compensazione e in parte effettuata una nuova liquidazione delle spese stesse, erroneamente escludendo il “rimborso di quelle ex articolo 15 della tariffa forense”.

Tuttavia “il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma…

Qualora, invece, la sentenza di primo grado sia stata confermata, la decisione… sulle spese puo’ essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione Allo stesso modo, poiche’ il c.d. effetto espansivo interno dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, opera per i capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto essi dipendano da quelli riformati o cassati, l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa, a favore della quale il giudice di primo grado abbia emesso condanna del soccombente alle spese, non comporta la caducazione della suddetta condanna in difetto di impugnazione sul punto.

Con la conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito con riguardo alla ipotesi in cui la sentenza di secondo grado abbia rivisto la complessiva situazione sostanziale in senso piu’ favorevole al vincitore in primo grado”.

3.2.5 Il nucleo di questo ragionamento sta proprio nell’interpretazione del parametro dettato dall’articolo 336 c.p.c.: occorre che sussista una effettiva concreta dipendenza tra quanto deciso nella sentenza d’appello e come sono state regolate le spese nella sentenza di prime cure.

Ovvero, non e’ configurabile un automatismo di coinvolgimento del capo delle spese della prima sentenza derivante dal fatto che essa viene riformata, occorrendo che il contenuto della riforma sia connesso con la decisione sulle spese nel senso che quest’ultima, in concreto e non sulla base di asserti astratti, ne dipenda in modo ineludibile, e dunque conforme al principio espansivo dell’articolo 336, inibendo l’opposto fenomeno processuale della formazione di un giudicato interno.

E si noti che questa pronuncia richiama Cass. sez. L, 21 giugno 1996 n. 5748, la quale, quanto al “funzionamento” dell’articolo 336, aveva ben precisato, rimarcando il corretto ruolo del principio di soccombenza – assettato nel senso che non si travisi convertendolo, in ultima analisi, in una sorta di implicita impugnazione, principale o incidentale che sia, sulle spese -, nel senso che “la regola della dipendenza del capo di sentenza concernente le spese processuali da quelli recanti le statuizioni di merito opera nei limiti della soccombenza effettiva della parte impugnante, e quindi con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione possa rivedere in senso piu’ favorevole al vincitore anche la statuizione sulle spese non direttamente impugnata” (conformi Cass. sez. L, 7 ottobre 1996 n. 8755; Cass. sez. L, 1 luglio 1998 n. 6440; Cass. sez. L, 18 settembre 1998 n. 9394): e sulla stessa linea poi si rinviene, in una posizione ancor piu’ dirimente, Cass. sez. 3, 30 marzo 2001 n. 4739, che ha espressamente affermato che l’impugnazione puo’ giovare soltanto a chi la propone, esercitandone il diritto, il che e’ proprio l’esatto (perche’ coerente al contesto creato dagli altri principi) principio regolatore del rapporto questioni principali/questione spese.

3.2.6 Coerentemente, si e’ altresi’ precisato (Cass. sez. L, 6 ottobre 2004 n. 19937) che l’effetto espansivo interno della decisione dell’impugnazione sulla questione principale puo’ si’ incidere sulla questione dipendente modificandola rispetto a come era stata decisa nel precedente grado benche’ non sia stata specificamente censurata, ma altresi’ che “tale “modificabilita’” dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi percio’ escludere che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo percio’ sempre al giudice dell’impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che cio’ potra’ e dovra’ accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all’impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente.

In tal caso, la direzione e i limiti dell’intervento consentito al giudice dell’impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi, con estremo rigore, delle necessita’ di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima”.

Perche’, allora, occorre il “rigore” per determinare i confini dell’espansione dell’effetto interno, che devono essere quindi inequivocamente plasmati da una ineludibile e appunto rigida coerenza- La ragione non puo’ che individuarsi non solo nell’economia processuale, intesa pure come ragionevole durata del processo – che si riverbera su un innegabile favor per la formazione di giudicato -, ma anche proprio nella “coerenza”, che a ben guardare deve sussistere, se l’impugnazione e’ accolta, tra gli effetti dell’esercizio del diritto all’impugnazione in termini di modifica della questione principale e gli effetti dell’esercizio del diritto all’impugnazione in rapporto alla ratio costituzionalmente pregnante che racchiude di per se’ il diritto impugnatorio, ovvero protrarre la tutela processuale della sua posizione sostanziale (ex articolo 24 Cost., comma 1) in un altro grado di giudizio (cfr. articolo 24 Cost., comma 2: “in ogni stato e grado del procedimento”) nelle modalita’, ovviamente, che la tutela configurano anche in rispetto della legge ordinaria.

3.2.7 E allora, la modifica di un capo della decisione impugnata non puo’ comportare automaticamente la modifica di un altro capo come quello delle spese – che, pur se tradizionalmente definito accessorio, resta pur sempre nella struttura decisoria un capo autonomo (cfr. p. es. Cass. sez. 2, 3 maggio 2010 n. 10622) -: occorre la dipendenza dei due capi, intesa in modo costituzionalmente rispettoso del diritto all’impugnazione, ovvero che non comporti l’eterogenesi dei fini dell’istituto trasformando la proposizione dell’impugnazione in una reformatio in pejus per chi ha impugnato, pure nel caso in cui la posizione di questi sia migliorata, quale esito dell’impugnazione, nel thema decidendum principale.

Ovvero, gli effetti positivi dell’impugnazione (come gia’ sopra rilevato richiamando l’insegnamento di Cass. sez. 3, 30 marzo 2001 n. 4739) non possono essere condivisi dalla controparte di chi impugna: non si e’ dinanzi a una sorta di paradossale contitolarita’ di un diritto processuale, messo in capo a comunisti che pero’ hanno interessi contrapposti i quel giudizio.

Unicuique suum: l’esercizio del diritto di impugnazione non puo’, in riferimento a cio’ che gia’ era stato deciso e che non viene investito dalla impugnazione stessa – ne’ dalle impugnazioni di altre parti -, far regredire la situazione dell’impugnante, capovolgendo la ratio della impugnazione, che la dirige inequivocamente a suo esclusivo vantaggio.

3.2.8 A questo punto, non si puo’ non concludere che la reformatio in pejus rispetto alla posizione dei litigatores qui unici impugnanti ha violato, quindi, il diritto alla impugnazione e, al tempo stesso, il principio del giudicato, inserendo un nesso di dipendenza tra l’appello e la maggiorazione delle spese di primo grado a sfavore delle suddette appellanti che, per quanto si e’ appena osservato, in realta’ non sussiste, non rientrando nell’interesse di chi ha esercitato il diritto impugnatorio: e nell’interesse risiede sempre la sostanza di un diritto.

Ne’, infine, la dipendenza – assente, ove interpretante, con il corretto, necessario rigore nei termini appena esposti – puo’ essere introdotta dal giudicante, cosi’ oggettivamente attuando una sorta di sanzione processuale nei confronti di chi ha impugnato, facendo in modo che l’impugnazione lo porti ad una posizione peggiore di quella che aveva prima di esercitare il relativo diritto: e cio’ perche’, ictu oculi, il giudice deve essere terzo, e puo’ irrogare sanzioni per l’esercizio dei diritti processuali soltanto nel caso in cui, essendo stati questi oggetto di abuso dal loro titolare, il legislatore introduce la “dipendenza” della sanzione rispetto al loro mal esercizio, ma non per un incremento, comunque, delle spese del precedente grado, bensi’ ai fini dell’istituto di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 3.

3.2.9 E allora, essendo stato violato in ultima analisi l’articolo 336 c.p.c., come fin da principio si e’ rilevato non vi e’ alcuna incidenza della sopravvenuta tariffa relativa alle spese processuali, in quanto la sua applicazione in prevalenza rispetto a quella vigente all’epoca della sentenza impugnata (cfr., sulla scorta di S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405, da ultimo Cass. sez. 6 – L, 26 ottobre 2018 n. 27233, Cass. sez. 6 – 3, ord. 4 luglio 2018 n. 17577, Cass. sez. 2, 19 dicembre 2017 n. 30529) presuppone comunque che il diritto di impugnazione sia stato esercitato concretamente devolvendo al giudice ad quem anche la riforma delle spese liquidate nella sentenza impugnata.

Il motivo, in conclusione, risulta fondato.

3.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..

La Corte d’appello avrebbe dichiarato inammissibile una domanda nuova delle controparti e accolto, “anche se in minima parte”, l’appello presentato dalle attuali ricorrenti. Pertanto avrebbe dovuto far gravare i tre quarti delle spese o almeno “la frazione di un quarto” alle appellate. Per l’esito della lite, avrebbe potuto effettuare una compensazione totale, ma non avrebbe mai potuto gravare le attuali ricorrenti delle spese di controparte, essendo controparte rimasta parzialmente soccombente. E’ vietato infatti condannare alle spese il vincitore, salva l’eccezione di cui all’articolo 88 c.p.c..

3.3.2 Il motivo, evidentemente, censura ancora la liquidazione delle spese come effettuata dal giudice d’appello, e pertanto non puo’ che essere assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.

4. Rigettato quindi il primo motivo, il ricorso viene accolto quanto al secondo – che assorbe il terzo -, con conseguente cassazione della sentenza per quanto di ragione e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa corte territoriale in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.