il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto, fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, gia’ costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; ne’ e’ sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinche’ un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|9 ottobre 2019| n. 25316

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7536 – 2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.a.s., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (studio legale ” (OMISSIS)”).

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS) la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258 dei 10.6/5.9.2014 della corte d’appello di Campobasso;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, in data 8.1.2007 la ” (OMISSIS)” s.r.l. esponeva che nel luglio del 2006 aveva provveduto su incarico e per conto della ” (OMISSIS)” s.a.s. alla posa in opera di acciaio per cemento armato in un cantiere in Sesto Campano; che l’opera aveva richiesto 431 ore complessive di lavoro, al prezzo di Euro 20,00 ad ora; che a tale titolo, quale comprovato dalla fattura n. 22 del 10.8.2006 e dai buoni di consegna sottoscritti dalla controparte, era creditrice della somma – rimasta insoluta – di Euro 10.344,00.

Chiedeva ingiungersi alla ” (OMISSIS)” il pagamento dell’importo anzidetto, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 4/2007 veniva pronunciata l’ingiunzione.

Con citazione del 23.2.2007 la ” (OMISSIS)” s.a.s. proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

Resisteva la ” (OMISSIS)” s.r.l..

Con sentenza n. 44/2011 l’adito tribunale revocava l’ingiunzione e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 7.867,91, oltre i.v.a., interessi e spese di lite.

Evidenziava il tribunale che era fuor di contestazione che l’opposta avesse fornito kg. 11.316,26 di ferro; che – in assenza di riscontri in ordine alla pattuizione del quantum del corrispettivo – il valore globale dell’opera, comprensivo del costo del materiale ferroso e del costo della manodopera, poteva stimarsi, alla stregua del prezziario della Regione Molise, in Euro 15.503,27, sicche’ – attesa l’incidenza, nella misura del 49,25%, del costo del materiale fornito – il costo della sola manodopera era da computare in Euro 7.867,91.

Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.a.s..

Resisteva la ” (OMISSIS)” s.r.l..

Con sentenza n. 258 dei 10.6/5.9.2014 la corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava – tra l’altro – la corte che il tribunale aveva correttamente applicato il prezziario della Regione Molise relativo all’anno 2005; che nessuna prova l’appellante aveva fornito circa il recepimento, nel prezziario regionale, della composizione delle singole voci di cui all’esperito appello; che in ogni caso, pur ad applicare la scomposizione invocata dall’appellante, sarebbe stata da detrarre per il valore del ferro dal prezzo unitario di Euro 1,3688 al kg. la percentuale del 42,71% con un conseguente maggior onere per la ” (OMISSIS)”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La ” (OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimita’.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza per motivazione illogica ed apparente, la pretermissione di un fatto storico addotto all’esame della corte d’appello, la mancanza assoluta di motivi.

Deduce innanzitutto che ha prodotto nel fascicolo di seconde cure la Delib. Giunta regionale della Regione Molise 4 aprile 2005, n. 364 di adozione del prezziario per le opere edili; che dunque la corte di merito non si e’ avveduta della presenza nel proprio fascicolo della prova richiesta.

Deduce inoltre che era onere della ” (OMISSIS)” dar prova di aver eseguito le prestazioni corrispondenti alle voci “filo di ferro ricotto nero” e “gru a torre con braccio da m. 36 e portata 2,7 t.”.

Deduce al contempo che l’uso di una “gru a torre con braccio di m. 36 e portata di 2,7 t.” non era per nulla necessario, sicche’ nessuna contestazione si imponeva al riguardo; che del resto, allorche’ si e’ costituita in prime cure, la ” (OMISSIS)” ha censurato le avverse prospettazioni solo ed unicamente in ordine al numero di giornate di lavoro pattuite, cosi’ ammettendo di aver fornito la sola manodopera.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Delib. giunta regionale della Regione Molise 4 aprile 2005, n. 364 di recepimento del prezziario; la violazione e falsa applicazione del prezziario come predisposto dall’Unioncamere del Molise.

Deduce che la corte distrettuale, in sede di quantificazione delle somme dovute a controparte, ha erroneamente applicato il prezziario della Regione Molise del 2005, ovvero non ha tenuto conto della composizione di ciascuna voce del prezziario.

Deduce piu’ esattamente che la corte territoriale doveva applicare solo “le componenti lavorazioni (del prezziario) che dalla fase istruttoria del procedimento di primo grado risultavano come essere state fornite dalla (OMISSIS)” (cosi’ ricorso, pag. 43).

Deduce altresi’ che le operazioni di taglio e sagomatura sono state effettuate da essa ricorrente, sicche’ controparte ha provveduto unicamente alle operazioni di montaggio.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte di Campobasso allorche’ ha ritenuto corretta la condanna alle spese del giudizio di primo grado pronunciata dal primo giudice; che viceversa il tribunale ben avrebbe avuto motivo per compensare integralmente le spese di prime cure.

Il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in seguito, e’ fondato e meritevole di accoglimento. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina dell’ulteriore profilo di censura veicolato dal primo mezzo nonche’ la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione.

Va ovviamente ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ossia che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto, fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, gia’ costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; ne’ e’ sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinche’ un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (cfr. Cass. 17.11.2003, n. 17371).

Si tenga conto che l’iniziale ricorso per decreto ingiuntivo e’ datato 8.1.2007, sicche’ rileva nella fattispecie ratione temporis il dettato dell’articolo 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, novella applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009 (con riferimento dal previgente dettato dell’articolo 115 c.p.c. cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699, secondo cui, affinche’ un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico si’ da essere posto a base della decisione, ancorche’ non provato, non e’ sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento).

Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Nell’atto di citazione in opposizione, al punto 2. delle “ragioni in fatto e diritto”, la ” (OMISSIS)” ha addotto che “nella sostanza gli operai (della ” (OMISSIS)”) dovevano montare, attraverso legatura con fil di ferro, le barre sagomate rispettando il progetto esecutivo sulle casseforme in legno gia’ predisposte dalla ditta appaltatrice” (cosi’ ricorso, pag. 9, ove e’ riprodotto testualmente il riferito passaggio dell’iniziale opposizione).

Nell’atto di appello la ” (OMISSIS)”, a censura del primo dictum, ha addotto che il primo giudice, in sede di determinazione del prezzo unitario, doveva tener conto delle sole componenti che risultavano essere state fornite dalla ” (OMISSIS)”, ossia della “sottovoce” “operaio qualificato” e della “sottovoce” “manovale specializzato” (con esclusione dunque della “sottovoce” “gru a torre con braccio da m. 36 e portata t. 2,7” e della “sottovoce” “filo di ferro ricotto nero”; cfr. ricorso, pagg. 25 – 26, ove sono riprodotti testualmente i riferiti passaggi dell’atto di gravame).

Ne discende che esclusivamente e rigorosamente nei termini teste’ enunciati puo’ assumersi che la societa’ in accomandita, ricorrente in questa sede, non ha provveduto alla contestazione delle avverse prospettazioni.

Ne discende altresi’ che non possono percio’ esser condivise l’affermazione della corte d’appello, secondo cui nessuna contestazione era stata formulata in merito all’esecuzione dei lavori, sicche’ dovevano reputarsi effettuate anche le prestazioni corrispondenti alle voci “filo di ferro ricotto nero” e “gru a torre con braccio da m. 36 e portata 2,7 t.”, e l’affermazione ulteriore, secondo cui trattavasi di prestazioni in via ordinaria fornite dall’appaltatore al committente, sicche’ sarebbe stato onere della ” (OMISSIS)” dimostrare – dimostrazione non assolta – di avervi provveduto in proprio.

Ne discende ancora che vanno percio’ recepiti i rilievi, in parte qua, della ” (OMISSIS)”, ossia deve reputarsi sussistente la denunciata illogicita’, che, in parte qua, inficia l’impianto motivazionale del dictum della corte molisana (cfr. Cass. 12.5.2003, n. 7198, secondo cui interpretare la domanda e’ compito del giudice di merito, sicche’ la Corte di cassazione ha solo il potere di controllare la legittimita’ del procedimento di interpretazione e la logicita’ del suo esito).

Si precisa infine che la controricorrente si e’ limitata a prospettare, senza riferimento alcuno all’applicabilita’ ratione temporis dell’attuale dettato dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, che “a tenore del chiaro disposto di cui all’articolo 115 c.p.c., comma 1, i fatti non specificamente contestati devono essere posti dal giudice a fondamento della decisione” (cosi’ controricorso, pag. 7).

In accoglimento, nei limiti summenzionati, del primo motivo di ricorso la sentenza della corte d’appello di Campobasso n. 258 dei 10.6/5.9.2014 va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Il ricorso e’ da accogliere. Non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la s.a.s. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbite la disamina dell’ulteriore profilo di censura veicolato dal primo motivo nonche’ la disamina del secondo e del terzo motivo; cassa – in relazione al primo motivo e nei limiti in cui lo stesso motivo e’ stato accolto – la sentenza della corte d’appello di Campobasso n. 258 dei 10.6/5.9.2014 e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.