Tra le obbligazioni periodiche rientrano gli oneri condominiali, rispetto ai quali la decorrenza della prescrizione é da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, delibera che costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino.

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Corte d’Appello|Napoli|Sezione 2|Civile|Sentenza|20 febbraio 2020| n. 805

Data udienza 5 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Napoli, Seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

– dott. Giovanni de Crecchio Presidente

– dott. Sergio Gallo Consigliere

– dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3718/2013, avente ad oggetto: Condominio,

TRA

CONDOMINIO via (…) Napoli, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Fu.Ru., presso il quale elett.te domicilia giusto mandato

APPELLANTE

CONTRO

ME. srl, in persona del l. r.p.t. rappresentato e difeso dall’avv.to Da.Jo. presso la quale elett.te domicilia giusto mandato

APPELLATA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Trattasi di appello avverso la sentenza n. 1884/13, pubblicata il 08/02/13, con la quale il Tribunale di Napoli XII sez. Civile, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Me. srl, revocava il D.I. n. 8696/09 in virtù del quale il Condominio di via (…) in Napoli le intimava il pagamento della somma di Euro 8621,96 per oneri condominiali di varia natura afferenti gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Quale unico motivo di gravame, l’appellante censura la decisione impugnata laddove ha dichiarato estinto il credito azionato, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito azionato sollevata da controparte.

Per il Condominio di via (…) in Napoli, il Giudice di prime cure era incorso in un error in iudicando allorquando aveva ritenuto insufficiente la prova dell’interruzione della prescrizione fornita dal creditore mediante il deposito delle sole ricevute di spedizione delle raccomandate (rispettivamente del 24/03/05, del 24/02/07, del 13/12/07), contenenti l’atto di costituzione in mora della società intimata, così disattendendo, la presunzione iuris tantum fissata per gli atti recettizi, dall’art. 1335 c.c. secondo cui “ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunga all’indirizzo del destinatario”. A conferma della sufficienza, ai fini interruttivi della prescrizione, della sola ricevuta di spedizione, l’appellante invocava il principio di diritto riportato nella sentenza Cass. del 27/04/2010, n. 10058 secondo cui “L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa”.

Inoltre, a riprova dell’erroneo e confuso convincimento del Tribunale, l’appellante rimarcava la contraddittorietà in termini tra l’ordinanza del 23/03/10 (con la quale si rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del D.I. n. 8696/09, ritenendo che “non ricorressero i gravi motivi previsti dall’art. 649 cpc”), il successivo decreto (pronunciato inaudita altera parte del 14/06/10), con il quale, al contrario, rilevando che “il condominio opposto non ha prodotto nel presente giudizio di opposizione documentazione attestante l’interruzione della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dall’opponente” accoglieva l’istanza di sospensione del decreto Ingiuntivo opposto, rinviava per la precisazione delle conclusioni e confermava le sue determinazioni con la sentenza impugnata.

Chiedeva accogliersi l’appello con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva la Me. srl, la quale, rifacendosi alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata eccepiva l’assoluta infondatezza dell’impugnazione, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.

Verificata la tempestività dell’appello ed acquisito il fascicolo di primo grado, ritiene il Collegio doveroso precisare in rito che:

la contraddittorietà delle decisioni resa dal primo Giudice, anche qualora riguardi i provvedimenti resi all’interno del medesimo processo sino alla sua conclusione, non può costituire né indizio né prova dell’erroneità della decisione contenuta in sentenza che le parti possano spendere nel successivo giudizio d’impugnazione.

Invero, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, nel sistema del codice di rito, le ordinanza del giudice monocratico, hanno carattere delibativo e provvisorio poiché adottate con l’unico scopo di provvedere alla trattazione e continuazione dell’istruzione della causa di tal ché sia le ordinanze del Giudice monocratico che di quello Collegiale decidono, esplicitamente o implicitamente, ma sempre in via provvisoria, questioni di rito o di merito….. “Né, così provvedendo, le ordinanze invadono la sfera decisoria propria della sentenza, poiché esse……….. non pregiudicano il merito della causa, e sono quindi sempre modificabili o revocabili, re melius perpensa, dal giudice che le ha emesse, mediante la successiva sentenza, che rimane così il tipico e definitivo provvedimento decisorio (orientamento consolidato sin dalle risalenti sentenze di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1449 del 11/06/1964, n. 2980/59; n. 3232/55; n. 1825/55).

Il principio di diritto testé riferito, trova applicazione, a maggior ragione, se si considera che “l’ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l’esecuzione provvisoria del decreto stesso, non é impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il Giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del “fumus” del diritto in contestazione, trattandosi, comunque, di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, e che opera con l’interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, si da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione.(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14051 del 26/07/2004).

Nel merito l’appello è totalmente infondato e come tale va reietto.

In punto di diritto, per un corretto inquadramento della vicenda, giova rammentare i principi generali che disciplinano la fattispecie in esame. Secondo l’art. 2943 c.c. ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo fissato dalla legge.

Per quanto qui interessa, per i crediti nascenti da obbligazioni periodiche (di norma soddisfatti di volta in volta in quanto riferiti a prestazioni rese con una certa cadenza temporale) l’art. 2948 n. 4 c.c fissa il termine di prescrizione in cinque anni.

Tra le obbligazioni periodiche rientrano gli oneri condominiali, rispetto ai quali la decorrenza della prescrizione é da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, delibera che costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condomino (Cass. n. 12596/02).

Il creditore, tuttavia, può impedire l’effetto estintivo connesso alla prescrizione interrompendone il decorso. Pertanto, a mente del combinato disposto di cui agli art. 1219 e 2943 com. 3 cc, è idoneo ad interrompere la prescrizione (tra gli altri) l’atto di costituzione in mora, da intendersi come intimazione o richiesta di adempimento fatta per iscritto dal creditore ed indirizzata al debitore. Esso ha natura recettizia e pertanto é produttivo di effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario ed in quanto tale soggiace alla presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 cod. civ..

Trattasi di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione che, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), che può essere identificato anche in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario purché rientrante nella sua sfera di dominio e di controllo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto efficace la disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore alla società conduttrice presso l’indirizzo, da questa eletto nel contratto, coincidente con l’immobile locato, ancorché, al momento del recapito della dichiarazione, la destinataria non lo occupasse più, avendo ceduto l’azienda ivi esercitata). (ex plurimis Sez. 3 – Sentenza n. 19524 del 19/07/2019).

Inconferente, oltre che semplicistica, è l’interpretazione della sentenza Cass. n. 10058 del 27/04/2010 formulata dal Condominio con l’atto di appello e basata sull’evidente, quanto erronea, confusione tra “la presunzione di conoscenza del contenuto dell’atto raccomandato” (prevista dall’art. 1135 ccc richiamato) con la “presunzione di ricezione del plico” in virtù della quale sarebbe sufficiente, ai fini interruttivi, la prova della sola spedizione della costituzione in mora.

Ritiene la Corte che, aderire all’interpretazione suggerita dal Condominio comporterebbe, in modo irrazionale oltre che illegittimo, che il destinatario di un atto ricettizio sarebbe soggetto agli effetti giuridici negativi connessi alla spedizione per il solo fatto che il plico gli è stato trasmesso, a prescindere dalla circostanza che esso sia pervenuto o meno al suo indirizzo (inteso come tutti i luoghi soggetti alla sua sfera di controllo) configurando una sorta di responsabilità (del destinatario ignaro senza sua colpa) per fatto altrui (della spedizione da parte del mittente).

Ebbene, della “presunzione di ricezione del plico” non c’è traccia nel nostro ordinamento tant’è che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, la Corte di legittimità con la decisione n. 10058/10 ha inteso ribadire che la ricezione della raccomandata può essere provata anche mediante la presunzione semplice a condizione che essa sia fondata (anche qui) sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario.

In tal senso anche di recente la Suprema Corte secondo cui “la presunzione di conoscenza di un atto-atto – nella specie la lettera di licenziamento – del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso ravviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (Il mittente deve dunque provare sia la spedizione che la consegna del plico raccomandato) Ex multis Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n. 19232) (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Cass. civile sez. VI, 19/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep. 19/03/2018), n. 6725).

Una volta fornita la prova, da parte del creditore, che l’atto di costituzione in mora è stato spedito ed è pervenuto all’indirizzo del destinatario, spetta a quest’ultimo dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia (tra le altre Sez. 3, Sentenza n. 5164 del 09/05/1991).

In tale prospettiva il Tribunale ha ritenuto che il creditore, depositando le sole ricevute di spedizione delle raccomandate contenenti l’atto di costituzione in mora della società intimata (rispettivamente del 24/03/05, del 24/02/07 e del 13/12/07) non avesse sufficientemente dimostrato l’interruzione della prescrizione oppostagli avendo omesso di esibire e depositare anche i relativi avvisi di ricevimento, quale unica prova idonea del fatto che le raccomandate fossero pervenute all’indirizzo del destinatario nell’accezione più ampia come condivisa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sopra citata.

In breve, per il condivisibile ragionamento del Tribunale, ai fini della costituzione in mora del debitore, non basta che l’intento di esigere la prestazione fuoriesca dalla sfera soggettiva del creditore in cui è maturato ma è indispensabile che esso venga esternato facendolo pervenire nella sfera di dominio e di controllo del destinatario.

Per quanto fin qui esposto, ritenute pienamente motivate e condivisibili le considerazioni di fatto e di diritto rappresentate nella sentenza impugnata, l’appello merita il rigetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico del Condominio via (…) Napoli e liquidate, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, in favore della Me. S.r.l. e per essa del procuratore antistatario, in complessivi Euro 4300,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Poiché il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l’appello;

2) condanna parte appellante Condominio via (…) Napoli, in persona dell’amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore della Me. srl, e per essa del difensore antistatario, in complessivi Euro 4.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

3) si dà atto della sussistenza delle condizioni di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante

Così deciso in Napoli il 5 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.