il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria. L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore l’onere di proporre “le sue istanze” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, consegue che il termine “istanza” si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.

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Tribunale|Milano|Sezione 13|Civile|Sentenza|13 febbraio 2020| n. 1371

Data udienza 20 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 41026/2018, a cui è stata riunita la causa R.G. n. 41390/2018, decisa nella camera di consiglio del 20.01.2020, vertente

tra

(…) SRL (C.F. (…)),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato TI.VA., che la rappresenta e difende giusta delega in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

OPPONENTE (R.G. 41026-2018)

e

(…) SRL (C.F. (…)),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA DELLA MOSCOVA, 40/4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FAVIT, che, unitamente all’avvocato DAVIDE CONFORTI, la rappresenta e difende giusta delega allegata all’atto di citazione in opposizione

OPPONENTE (R.G. 41390-2018)

contro

(…) SRL (C.F. (…)),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE (…), presso lo studio dell’avvocato CA.DA., che, unitamente all’avvocato CH.ZA., la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,

OPPOSTA

OGGETTO: contratto di locazione beni mobili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato il 6.09.2018, (…) Srl ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 14723/2018, emesso dal tribunale di Milano in data 28.06.2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare, solidalmente a (…) Srl, quale cessionaria del contratto, in favore di (…) Srl la somma di Euro 9.944,53, oltre interessi e spese del procedimento, dovuti in forza di un contratto di locazione operativa sottoscritto in data 29.03.2011. A fondamento della sua opposizione, (…) Srl ha affermato che nessuna somma fosse dovuta, atteso che i crediti azionati si erano prescritti e che, comunque, parte opposta era decaduta dal potere di agire nei suoi confronti quale garante, ex art. 1957 c.c..

(…) Srl si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto.

Con un altro atto di citazione regolarmente notificato il 7.09.2018, anche (…) Srl ha proposto opposizione contro il medesimo decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca dello stesso non avendo mai sottoscritto alcun contratto di cessione relativamente all’accordo di cui sopra.

(…) Srl si è costituita anche in tale giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto.

Il Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti, sussistendo un’ipotesi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 24.10.2019, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 20.01.2020.

Entrambe le opposizioni sono fondate e, pertanto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo proposto nei confronti di entrambe le opponenti.

È, innanzitutto, meritevole di accoglimento l’opposizione svolta da (…) Srl, atteso che il tribunale ritiene fondata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..

Sono, infatti, circostanze pacifiche la conclusione in data 29.03.2011 del contratto di locazione operativa n. (…) di beni relativi a hardware e software, il subentro in tale contratto in data 3.10.2012 da parte di un altro soggetto e, infine, il diniego da parte dell’opposta a liberare la cedente dalle obbligazioni, comunque, nascenti dal contratto, dovendo continuare a prestare garanzia in caso di inadempimento della cessionaria. Sono, inoltre, circostanze non contestate che (…) Srl abbia comunicato in data 15.11.2013 al solo soggetto cessionario la risoluzione del contatto per inadempimento, con richiesta di pagamento dei canoni insoluti e di restituzione dei beni, depositando una denuncia querela in data 18.02.2014 nei suoi confronti per appropriazione indebita, e che solo nel maggio 2018 abbia azionato nei confronti della cedente e della cessionaria un decreto ingiuntivo volto al pagamento dei canoni insoluti.

Costituisce, invece, oggetto del contendere la fondatezza o meno dell’eccezione di decadenza, ex art. 1957 c.c., della garanzia prestata da parte della cedente, atteso che secondo l’opposta tale termine non sarebbe decorso, essendosi tempestivamente azionata nei confronti della debitrice principale, presentando una denuncia querela per appropriazione indebita.

Tale eccezione è fondata, atteso che, a fronte di essa, parte opposta non ha provato, come era suo onere, di avere proposto tempestivamente le proprie istanze nei confronti del debitore principale e di averle continuate con diligenza entro sei mesi successivi la scadenza delle obbligazioni principali e, comunque, dalla risoluzione del contratto, con la conseguenza che si deve ritenere che, alla data di proposizione del ricorso monitorio, svolto non solo nei confronti della garante, ma anche del debitore principale, era ampiamente scaduta la garanzia.

Ai fini della individuazione del dies a quo, da cui decorre il termine decadenziale, il tribunale osserva che in un’ipotesi, come quella di specie, di obbligazioni con scadenza periodica, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia (così come si evince dal fatto che le parti avevano espressamente previsto che il mancato pagamento anche di due sole rate trimestrali del canone poteva determinare ipso iure la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ex art. 12 del contratto, ex art. 1 del fascicolo di parte opposta), tale termine, agli effetti dell’art. 1957 c.c., deve essere individuato non in quello di risoluzione del contratto, avvenuto, nel caso di specie, in data 15.11.2013, ma in quello di scadenza delle due rate trimestrali, in quanto si osserva, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. 15902/2014).

Invero, nel caso di specie, è pacifico che parte opposta non abbia tempestivamente proposto alcuna azione nei confronti del debitore principale non solo a seguito del mancato pagamento di due rate, ma anche successivamente alla risoluzione del contratto, attendendo più di un quinquennio prima di agire in giudizio, proponendo azione monitoria solo nel maggio 2018.

Nessuna rilevanza assume al riguardo la circostanza che, anteriormente a tale data e, precisamente in data 18.02.2014 (doc. 6 del fascicolo di parte opposta), (…) Srl abbia presentato una denuncia querela nei confronti della debitrice principale, non essendo essa idonea a impedire la decorrenza del termine decadenziale, ex art. 1957 c.c..

Al riguardo, si osserva, infatti, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria (cfr. Cass. 21524/2004).

L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore l’onere di proporre “le sue istanze” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.

Alla luce di tale ratio, consegue che il termine “istanza” si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato.

Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. 283/1997).

È, inoltre, fondata anche l’opposizione svolta da (…) Srl, atteso che parte opposta non ha provato, come era suo onere, che l’apposizione della firma posta nell’atto di subentro, che la (…) Srl ha ritenuto valido ed efficace ai fini della cessione del contratto, sia effettivamente attribuibile alla società opponente.

Infatti, a fronte della specifico disconoscimento effettuato da parte della difesa di (…) Srl in ordine alla firma indicata nella dichiarazione di subentro dell’8.05.2012, era onere di parte opposta di proporre un’istanza di verificazione, ex art. 216 c.c., con la conseguenza che, in mancanza di ciò, tale atto non può essere invocato al fine di accertare una responsabilità della società.

Nessuna rilevanza assume al riguardo quanto eccepito da parte opposta circa il fatto che tale disconoscimento sarebbe stato inefficace, essendo esso stato proposto per la (…) Srl da (…), ossia dall’attuale legale rappresentante, con riferimento a una firma apposta da un soggetto diverso, ossia dal precedente legale rappresentante, (…). Sul punto, infatti, il tribunale rileva, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l’autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell’art. 214 c.p.c., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società (cfr. Cass. 2095/2014).

In difetto di tale mancata espressa richiesta di verificazione, il tribunale ritiene, dunque, chiara la volontà di parte opposta di non volersi avvalere della scrittura privata come mezzo di prova in ordine a un effettivo subentro nel contratto da parte di (…) Srl. In difetto di altri elementi da cui desumere che effettivamente la società (…), come tale, fosse divenuta effettiva titolare del rapporto che prevedeva il pagamento dei canoni sino dal mese di ottobre 2013, la domanda nei suoi confronti non può essere accolta.

Le spese di lite tra (…) Srl, da una parte, e (…) Srl e (…) Srl, dall’altra, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra (…) Srl e (…) Srl, stante l’accoglimento della opposizione, con conseguente assorbimento della domanda di manleva, ed essendo evidente che la chiamata in causa sia dovuta esclusivamente all’esercizio dell’azione monitoria nei confronti della cedente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

– accoglie la opposizione proposta da entrambe le opponenti e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14723/2018 emesso dal tribunale di Milano in data 28.06.2018;

– condanna (…) Srl al pagamento in favore di (…) Srl e di (…) Srl delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 145,50 per spese e in Euro 4.835,00 per competenze del difensore, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge;

– compensa integralmente le spese di lite tra (…) Srl e (…) Srl.

Così deciso in Milano il 20 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.