Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” , un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16399

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15874-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 639/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo dei quali resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, 16.12.2016, che ha rigettato il gravame a sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, che a sua volta aveva rigettato la domanda di (OMISSIS) nei confronti del suocero (OMISSIS) e del fratello di quest’ultimo (OMISSIS) di usucapione.

La Corte di appello, riferito che il Tribunale aveva statuito la mancanza di prova del possesso ed in particolare dell’interversione rispetto alla famiglia del coniuge (OMISSIS), riferito dei motivi di appello circa l’omissione parziale di pronunzia e la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 1141 c.c., ha confermato l’esattezza della prima decisione.

La ricorrente denunzia con unico motivo violazione dell’articolo 112 c.p.c. perche’ la domanda riguardava un appartamento e dei terreni ed il giudice in realta’ ha limitato la propria decisione all’appartamento. Come proposto dal relatore il ricorso e’ manifestamente infondato trattandosi di doppia conforme con reiterazione della censura di omessa pronunzia.

Il collegio condivide la richiesta.

Il motivo ripropone una questione gia’ oggetto di motivo di appello sul quale la sentenza ha dato sufficiente risposta riferendo della domanda per appartamento e terreni e della mancata prova ne’ si chiarisce l’interesse alla censura rispetto ad oneri a carico di essa attrice posto che la decisione si limita ad affermare che le testimonianze erano generiche e nel riferimento alla promessa di donazione da parte del suocero irrilevanti stante la necessita’ della forma ad substantiam.

Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Non e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).

Il sindacato di legittimita’ sulla motivazione presuppone una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza e’ del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

La domanda di usucapione e’ stata correttamente respinta per la mancata prova degli elementi necessari al suo accoglimento ed il ricorso non indica alcun elemento utile alla riforma della sentenza. Sul problema, poi, della tolleranza, in presenza di particolari relazioni tra le parti vi e’ una consolidata giurisprudenza di questa Corte che richiede una prova piu’ rigorosa in tema di usucapione (Cass. n. 11277/2015, Cass. 20.2.2008 n. 4327 ex plurimis).

Ne’ si impugna la complessiva ratio decidendi.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200, di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15/0 dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.