in tema di responsabilita’ dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’articolo 1669 c.c., poiche’ la disciplina concernente la decadenza (e la prescrizione) per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, e’ necessario che la denuncia riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilita’ per lo stesso; sicche’ il termine di un anno per effettuare la medesima denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di apposite relazioni peritali effettuate.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1423

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5205-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 7 novembre 2017, n. 1094/2017, resa dalla Corte d’Appello di Messina, che ha riformato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Messina l’8 giugno 2015, e quindi accolto la domanda di (OMISSIS) volta all’affermazione della responsabilita’ ex articolo 1669 c.c., dell’appaltatore (OMISSIS) per i danni subiti dal proprio appartamento in conseguenza dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, dei balconi e dei parapetti dell’edificio condominiale, realizzati su incarico del Condominio di (OMISSIS), condannando (OMISSIS) al risarcimento dei danni correlati.

Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre non ha svolto difese l’intimato Condominio di (OMISSIS), Messina.

La Corte d’Appello ha evidenziato:

1) che non era posta in discussione dalle parti la qualificazione dell’azione come riconducibile all’articolo 1669 c.c., non richiedendo tale norma che i difetti incidano su parti strutturali dell’opera;

2) che il (OMISSIS) non avesse acquisito alcuna apprezzabile conoscenza dei difetti inerenti alle tracce di umidita’ nei muri corrispondenti ai balconi esterni (dovuti alla scarsa pendenza della pavimentazione dei balconi, alla mancanza dello zoccoletto esterno ed alla non perfetta impermeabilizzazione della giunzione dell’estradosso del balcone con la parete esterna) prima del deposito della relazione peritale del 14 ottobre 2002 (eseguita nel corso di un procedimento ex articolo 700 c.p.c.), con conseguente tempestivita’ della domanda spiegata il 4 ottobre 2003 ai fini del termine annuale ex articolo 1669 c.c., comma 2;

3) che la lettera raccomandata, inoltrata dal (OMISSIS) all’amministratore di condominio il 26 marzo 2002, era limitata ai danni al bagno ed alla camera da letto, estranei alle opere appaltate al (OMISSIS) e piuttosto riconducibili a carenze di impermeabilizzazione della terrazza di proprieta’ del medesimo condomino (OMISSIS) o a tubazioni condominiali.

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c., e l'”omessa indagine” in ordine alla sussistenza della gravita’ dei difetti, supposta da tale norma.

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c., per l’illegittima esclusione della decadenza dall’azione, dovendosi datare la scoperta dei vizi da parte del (OMISSIS) all’epoca della raccomandata del 27 marzo 2002.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati nei termini di seguito esposti.

E’ noto come il vigente articolo 1669 c.c., al pari del corrispondente articolo 1639 dell’abrogato c.c. del 1865, configuri una responsabilita’ extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilita’ e solidita’ degli edifici, nonche’ delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l’incolumita’ personale. Peraltro, l’articolo 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore articolo 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore e’ tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilita’, totale o parziale, dell’edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”.

Trattandosi di difetti delle opere di ristrutturazione edilizia, ovvero di interventi manutentivi di lunga durata su un edificio in condominio, riguardanti un’unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva, l’azione di risarcimento dei danni ex articoli 1669 e 2058 c.c., nei confronti dell’appaltatore puo’ essere proposta dal proprietario dell’appartamento danneggiato (arg. da Cass. Sez. 2, 15/11/2006, n. 24301).

In ogni modo, la gravita di un difetto, agli effetti dell’articolo 1669 c.c., e’ correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, ne’ e’ percio’ esclusa ex se dalla modesta entita’, in rapporto all’intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Questa Corte ha cosi’ costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’articolo 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera – da intendere altresi’ quale singola unita’ abitativa – che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalita’ e/o l’abitabilita’ della medesima, come allorche’ la realizzazione e’ avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali, proprio come nel caso in esame, le impermeabilizzazioni e la pavimentazione dei balconi), purche’ tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilita’ in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorche’ ordinaria, e cioe’ mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Sez, U, 27/03/2017, n. 7756; Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20644; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 2, 04/10/2011, n. 20307; Cass. Sez. 2, 15/09/2009, n. 19868).

Ovviamente, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’articolo 1669 c.c., ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformita’ e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto.

Al giudice di merito spetta, quindi, di stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalita’ e sul godimento dell’immobile. Questo accertamento di merito e’ sottratto ai sindacato di legittimita’ se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 2, 26/04/2005 n. 8577; Cass. Sez. 2, 21/04/1994, n. 3794).

Ora, nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Messina, nell’esercizio del potere di interpretazione spettante al giudice del merito, e dunque tenendo conto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa, ha dichiarato di condividere la qualificazione della domanda di (OMISSIS), con la quale veniva chiesta la condanna dell’appaltatore (OMISSIS) ad eliminare le cause dell’infiltrazioni nel suo appartamento, come azione di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilita’ extracontrattuale ex articolo 1669 c.c., (e non dunque quale richiesta di adempimento contrattuale ex articolo 1667 c.c.), essendo a suo fondamento allegati difetti costruttivi cosi’ gravi da incidere sugli elementi essenziali dell’opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione (cfr. Cass. Sez. 2, 20/04/2004, n. 7537; Cass. Sez. 2, 22/0611995, n. 7080).

La sentenza impugnata ha quindi dato atto dei difetti rilevati dalle indagini peritali, consistenti in tracce di umidita’ nei muri della proprieta’ (OMISSIS) corrispondenti ai balconi esterni; ha poi individuato la causa di tali difetti nella tecnica costruttiva adoperata, per la scarsa pendenza della pavimentazione dei balconi, la mancanza dello zoccoletto esterno e la non perfetta impermeabilizzazione della giunzione dell’estradosso del balcone con la parete esterna; ha pertanto implicitamente desunto che il danno, diffuso “in alcuni vani ed in zone dei muri interni in corrispondenza dei balconi” (pagina 11), compromettesse la funzionalita’ globale e l’abitabilita’ dell’appartamento (OMISSIS), con conseguente menomazione del godimento dell’immobile.

In tal modo, i giudici del merito hanno adempiuto all’onere di motivazione, riportando in sentenza gli elementi probatori valutati, dai quali emerge, a differenza di quanto oppone il ricorrente, la sussistenza dell’ampiezza del fenomeno e la conseguente gravita’ dei difetti.

La Corte di Messina, escludendo poi che fosse intervenuta la decadenza annuale ex articolo 1669 c.c. (per non aver il (OMISSIS) acquisito apprezzabile conoscenza dei difetti inerenti alle tracce di umidita’ nei muri corrispondenti ai balconi esterni prima del deposito della relazione di CTU del 14 ottobre 2002, non assumendo a tale scopo rilievo la lettera del 26 marzo 2002, giacche’ limitata ai danni al bagno ed alla camera da letto), ha deciso la questione di diritto ad essa sottoposta uniformandosi all’interpretazione costantemente offerta da questa Corte.

Invero, in tema di responsabilita’ dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’articolo 1669 c.c., poiche’ la disciplina concernente la decadenza (e la prescrizione) per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, e’ necessario che la denuncia riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilita’ per lo stesso; sicche’ il termine di un anno per effettuare la medesima denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di apposite relazioni peritali effettuate.

In tal senso, la comunicazione della presenza di danni al bagno ed alla camera da letto del 27 marzo 2002, ad avviso dei giudici di merito, non denotava alcuna immediata percezione ne’ piena comprensione della reale entita’ e delle possibili cause dei difetti costruttivi delle opere appaltate a (OMISSIS), i cui pregiudizi avevano viceversa riguardato i muri dell’appartamento (OMISSIS) in corrispondenza dei balconi.

L’accertamento relativo al grado di conoscenza oggettiva in capo al danneggiato della gravita’ dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera appaltata, involgendo comunque un apprezzamento di fatto, e’ riservato al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se sorretto, come nel caso in esame, da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. Sez. 2, 16/02/2015, n. 3040; Cass. Sez. 3, 08/05/2014, n. 9966; Cass., Sez. 1, 01/02/2008, n. 2460; Cass. Sez. 2, 23/01/2008, n. 1463; Cass. Sez. 3, 13/01/2005, n. 567; Cass. Sez. 2, 29/03/2002, n. 4622).

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente (OMISSIS), nell’ammontare liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi per l’altro intimato Condominio di (OMISSIS), che non ha svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.