la clausola di “protesta” identifica una possibilita’ per il committente di liberarsi dalla scrittura teatrale, se giudica l’artista non idoneo al ruolo per il quale e’ stato scritturato. L’ipotesi piu’ comune e’ quella dell’artista che, durante le prove, si riveli tecnicamente inadeguato o che non sia all’altezza dell’incarico perche’ non conosce la parte o, ancora, le cui prestazioni non soddisfino gli standard qualitativi che il committente intende offrire al suo pubblico. In questi casi, la protesta consente di interrompere il contratto.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|20 agosto 2019| n. 21506

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21809-2015 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), soprano professionista, con atto di citazione, notificato in data 10.7.2003, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, chiedendo che, dato atto del recesso unilaterale da parte di costei dal contratto stipulato il 3 ottobre 2002, la convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 17.600,00 corrispondente al corrispettivo contrattuale concordato, ovvero quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia a titolo di compensi, rimborso spese e mancato guadagno, oltre rivalutazione ed interessi.

L’attrice deduceva che la dichiarazione di protesta da parte della Fondazione di non averla ritenuta vocalmente idonea a ricoprire il ruolo prescelto, era priva di giustificati motivi, avendo ella espletato la prova con diligenza ed a regola d’arte sotto il profilo tecnico-artistico.

La (OMISSIS), costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1057/2009, rigettava la domanda attrice e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza, (OMISSIS), interponeva appello, riproponendo le stesse domande, che aveva avanzato in primo grado.

Si costituiva la (OMISSIS), e concludeva per il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 108 del 2015, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo la Corte cagliaritana, la clausola di “protesta” e’ stata qualificata dalla dottrina, come una clausola d’uso del contratto tra cantante lirico e teatro, in forza della quale costui potra’ a discrezione della direzione artistica rifiutare la prestazione dell’artista, risolvendo il contratto.

Tale clausola e’ stata poi ritenuta: giusta causa di recesso, giustificato motivo soggettivo, patto di prova, condizione sospensiva potestativa al recesso unilaterale sottoposta a termine, condizione risolutiva.

A sua volta ha chiarito la Corte distrettuale gli usi teatrale seppure non scritti o contenuti in contratti collettivi risalenti nel tempo, integrano le disposizioni in materia di contratto in generale contenute nel Codice Civile. Pertanto, il recesso della Fondazione del Teatro lirico di Cagliari era legittimo e non censurabile.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo. La Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli articoli 2222 e 2227 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia inquadrato il contratto intercorso tra la cantante lirica e la (OMISSIS) come un contratto atipico basato su intuitus personae e non, invece, come emergerebbe dal testo sottoscritto quale contratto d’opera regolato dagli articoli 2222 e ss.

Tuttavia, nel contratto sottoscritto dalle parti non esiste la clausola di “protesta” e l’unico richiamo nel testo dello stesso sarebbe il seguente: per tutte le condizioni non previste nel presente contratto (protesta, malattia, norme disciplinari, mancanze e punizioni: viaggi, controversie, ecc.) la Fondazione e l’Artista si riportano al Contratto Nazionale di lavori vigente per la categoria, nonche’ a tutte le norme, modifiche e disposizioni di carattere generale che dovessero in avvenire, in tutto in parte sostituirlo (….)”.

1.1.= Il motivo e’ infondato.

Va qui osservato che il contratto di che trattassi riguarda un rapporto di lavoro con caratteristiche in parte vicine al lavoro autonomo e in parte a quello subordinato (cioe’ dipendente).

Infatti, la prestazione lavorativa dell’artista lirico non puo’ essere del tutto equiparata a quella del libero professionista: quest’ultimo svolge il proprio lavoro in piena autonomia, senza doversi in alcun modo coordinare con altri nell’esecuzione della prestazione lavorativa,il cantante, invece, presta la sua attivita’ per un periodo continuato di tempo, durante il quale e’ vincolato al rispetto delle direttive del committente, che lo inserisce nella propria organizzazione, imponendogli modalita’ e tempistiche di lavoro.

Come e’ detto dalla dottrina laburistica, l’attivita’ dell’artista lirico possiede gli elementi propri della parasubordinazione, dovendosi considerare che il lavoratore (il cantante lirico) gestira’ autonomamente parte della propria attivita’ artistica, mentre svolgera’, sotto il coordinamento del committente e con la sua organizzazione, tutte quelle fasi che esigono la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione dello spettacolo.

Pertanto, il contratto di scrittura artistica si identifica quale contratto atipico.

Tale contratto, quale contratto atipico, sara’ disciplinato in ragione del principio di autonomia contrattuale (articolo 1322 c.c. e ss.) da quanto previsto dalle parti, nonche’ dagli usi vigenti (ai sensi dell’articolo 1374 c.c.) e, per quanto compatibile, dalla normativa stabilita per il contratto d’opera (specie articoli 2229 c.c. e ss.).

2.= Venendo adesso alla clausola ccdd. di “protesta” in via preliminare va osservato che quale che sia il suo significato e la sua valenza (di cui comunque si dira’) e’ una clausola diffusa del contratto di scrittura che ha assunto l’identita’ di un uso ricorrente, tanto che lo stesso trova puntuale previsione nello stesso Contratto collettivo Nazionale riferito alla categoria degli artisti. Sicche’ non vi e’ dubbio che la clausola di cui si dice possa e debba essere considerata parte del contenuto contrattuale: sia perche’ e’ un uso diffuso e, ai sensi dell’articolo 1374 c.c., integra il contenuto contrattuale e sia pure perche’ prevista dal contratto collettivo nazionale.

2.2.= A sua volta, la clausola cc.dd. di “protesta” identifica una possibilita’ per il committente di liberarsi dalla scrittura teatrale, se giudica l’artista non idoneo al ruolo per il quale e’ stato scritturato.

L’ipotesi piu’ comune e’ quella dell’artista che, durante le prove, si riveli tecnicamente inadeguato o che non sia all’altezza dell’incarico perche’ non conosce la parte o, ancora, le cui prestazioni non soddisfino gli standard qualitativi che il committente intende offrire al suo pubblico.

In questi casi, la protesta consente di interrompere il contratto.

Molto e’ stato scritto in ordine alla natura di questa clausola, Alcuni ritengono che quella clausola integri gli estremi di un patto di prova; altri che sia un negozio giuridico unilaterale a destinatario determinato, con il quale l’impresario comunica all’artista la sua inidoneita’ a ricoprire il ruolo che gli e’ stato assegnato e che, pertanto, il contratto deve considerarsi immediatamente estinto; altri, che si tratterebbe di una giusta causa di recesso, tipica del rapporto di lavoro dello spettacolo, chi la considera una condizione risolutiva e chi parla di istituto sui generis proprio del rapporto di lavoro artistico.

Qui, comunque, e’ sufficiente evidenziare che a guardar bene la clausola di cui si dice, presenta le caratteristiche di una clausola risolutiva perche’ strutturata quale circostanza, il giudizio artistico sulla prestazione dell’artista, il cui verificarsi estingue gli effetti Non si trattera’, pero’, di una condizione risolutiva meramente potestativa, perche’ la protesta, infatti, presuppone che la decisione sia subordinata ad una valutazione insoddisfacente della prestazione artistica.

2.3.= Orbene, la presenza della clausola di cui si dice nel contenuto del contratto e il suo concreto esercizio da parte della (OMISSIS) ha legittimamente risolto il contratto di scrittura oggetto del presente giudizio.

Correttamente, dunque, la Corte distrettuale ha avuto modo di osservare “l’esercizio del diritto di protesta istituto speciale del contratto de quo esclude che nel caso in esame possa trovare applicazione la disciplina generale di cui all’articolo 2237 c.c. ed i diritti economici del prestatore d’opera da esso previsti (…)”,.

In definitiva, il ricorso va rigettato. La particolarita’ della questione esaminata e’ ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione. Si da’ atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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